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Decreto legislativo 546/1992: Art. 3 – difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie

Se il giudice tributario rileva che la causa che è oggetto della sua decisione e attiene ad una materia che non appartiene alla sua giurisdizione, deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, la propria impossibilità di decidere la causa, perché questa non rientra nell’ambito del proprio potere decisorio. Il che vuol dire che la Commissione può dichiarare il difetto di giurisdizione in qualsiasi stato e grado del processo.
Lo stato (fase) del processo indica che in qualsiasi momento del processo la Commissione Tributaria può dichiarare il proprio difetto di giurisdizione; mentre il grado può essere di primo o di secondo.
Il processo tributario è riservato solo alla materia tributaria, quindi è importante andare a definire la nozione di tributo. Se un giudice si vede investito di una controversia relativa al canone di depurazione delle acque, il giudice tributario può dichiarare in qualsiasi stato o grado del processo il proprio difetto di giurisdizione.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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