Articolo 32 - Comma 2, 3, 4 e 6
Il secondo comma dell’art.32 invita i contribuenti a comparire di
persona per fornire dati o notizie ai fini dell’accertamento. Il
contribuente è tenuto a dimostrare che le somme che preleva dal proprio
conto, se no concorrono alla formazione del reddito di imposta, a meno
che il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e se non
risultano dalle scritture contabili.
L’Amministrazione valuta le somme e le trasforma automaticamente in
reddito o di lavoro autonomo o di impresa. In alternativa
l’amministrazione deve tenere conto della situazione patrimoniale
generale e del tenore di vita del contribuente. Quest’ultima tesi è
avvallata dalla Cassazione.
L’Agenzia delle Entrate per utilizzare il meccanismo presuntivo e
attribuire al contribuente la pretesa qualità di lavoro autonomo deve
dimostrare che il contribuente stesso abbia svolto in nero tale presunta
attività di lavoro autonomo. Non può l’amministrazione prendere i conti
correnti e dove ci sono flussi ingiustificati pensare che sia lavoro in
nero, ma prima l’amministrazione deve ricostruire l’eventuale attività
di lavoro autonomo del contribuente, deve dare la prova, e per
giustificare questo fa riferimento alle somme sul conto corrente. La
legge pone a carico del contribuente l’onere probatorio di dimostrare
che la situazione è differente. La presunzione è relativa al quantum.
Le presunzioni avvengono quando da un fatto noto si risale in via
induttiva ad un fatto ignoto, c’è un nesso di consequenzialità, di
casualità. Le presunzioni che possono essere utilizzate e che sono
legittime in materia di tributario, sono relative, ovvero ammettono
sempre la prova contraria. Non esistono presunzioni assolute, perché
queste non rispondono al principio di capacità contributiva.
Nel comma 3, si invitano i contribuenti a esibire atti e documenti
rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti.
L’amministrazione invia ai contribuenti dei questionari da restituire
firmati e compilati entro un certo termine. L’amministrazione può
chiedere anche a soggetti terzi che hanno avuto rapporti con il soggetto
di verifica di spiegare i rapporti intrattenuti con questo soggetto.
Nel comma 4, viene detto che se il contribuente non risponde ai
questionari dell’amministrazione finanziaria o non esibisce i documenti
che gli vengono richiesti, questa norma preclude al contribuente una
presentazione successiva, né in sede amministrativa, né in sede
contenziosa. Ci deve essere un invito formale da parte
dell’amministrazione, che rende conscio il contribuente che di questi
atti non esibiti non si può tenere conto successivamente. Se manca
questo invito il documento può essere sempre presentato.
Nel comma 6, l’amministrazione può chiedere al notaio di rilasciare
copia con autentica di contratti o di atti che siano stati redatti dal
pubblico ufficiale.
Nell’8 bis, si fa riferimento al condominio, che è soggetto passivo di
imposta, perché l’abitazione in cui abita il portinaio produce reddito
da fabbricati. Questa norma è stata inserita perché intorno al
condominio viaggiano tutta una serie di attività che non sono
dichiarate.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto tributario - Corso progredito
- Docente: Logozzo Maurizio
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