Skip to content

Articolo 32 - Comma 2, 3, 4 e 6

Il secondo comma dell’art.32 invita i contribuenti a comparire di persona per fornire dati o notizie ai fini dell’accertamento. Il contribuente è tenuto a dimostrare che le somme che preleva dal proprio conto, se no concorrono alla formazione del reddito di imposta, a meno che il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e se non risultano dalle scritture contabili.
L’Amministrazione valuta le somme e le trasforma automaticamente in reddito o di lavoro autonomo o di impresa. In alternativa l’amministrazione deve tenere conto della situazione patrimoniale generale e del tenore di vita del contribuente. Quest’ultima tesi è avvallata dalla Cassazione.
L’Agenzia delle Entrate per utilizzare il meccanismo presuntivo e attribuire al contribuente la pretesa qualità di lavoro autonomo deve dimostrare che il contribuente stesso abbia svolto in nero tale presunta attività di lavoro autonomo. Non può l’amministrazione prendere i conti correnti e dove ci sono flussi ingiustificati pensare che sia lavoro in nero, ma prima l’amministrazione deve ricostruire l’eventuale attività di lavoro autonomo del contribuente, deve dare la prova, e per giustificare questo fa riferimento alle somme sul conto corrente. La legge pone a carico del contribuente l’onere probatorio di dimostrare che la situazione è differente. La presunzione è relativa al quantum.
Le presunzioni avvengono quando da un fatto noto si risale in via induttiva ad un fatto ignoto, c’è un nesso di consequenzialità, di casualità. Le presunzioni che possono essere utilizzate e che sono legittime in materia di tributario, sono relative, ovvero ammettono sempre la prova contraria. Non esistono presunzioni assolute, perché queste non rispondono al principio di capacità contributiva.
Nel comma 3, si invitano i contribuenti a esibire atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti. L’amministrazione invia ai contribuenti dei questionari da restituire firmati e compilati entro un certo termine. L’amministrazione può chiedere anche a soggetti terzi che hanno avuto rapporti con il soggetto di verifica di spiegare i rapporti intrattenuti con questo soggetto.
Nel comma 4, viene detto che se il contribuente non risponde ai questionari dell’amministrazione finanziaria o non esibisce i documenti che gli vengono richiesti, questa norma preclude al contribuente una presentazione successiva, né in sede amministrativa, né in sede contenziosa. Ci deve essere un invito formale da parte dell’amministrazione, che rende conscio il contribuente che di questi atti non esibiti non si può tenere conto successivamente. Se manca questo invito il documento può essere sempre presentato.
Nel comma 6, l’amministrazione può chiedere al notaio di rilasciare copia con autentica di contratti o di atti che siano stati redatti dal pubblico ufficiale.
Nell’8 bis, si fa riferimento al condominio, che è soggetto passivo di imposta, perché l’abitazione in cui abita il portinaio produce reddito da fabbricati. Questa norma è stata inserita perché intorno al condominio viaggiano tutta una serie di attività che non sono dichiarate.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.