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Principi che regolano le imposte

- LEGALITÀ – ART.23 COSTITUZIONE : NESSUNA PRESTAZIONE PERSONALE O PATRIMONIALE PUÒ ESSERE IMPOSTA SE NON IN BASE ALLA LEGGE.
Per imporre un qualsiasi tributo o una tariffa o prezzo per servizi pubblici, una legge deve stabilire gli elementi essenziali del tributo:
- PROFILO SOGGETTIVO: soggetti attivi (ente impositore); soggetti passivi (coloro che sono tenuti al pagamento del tributo)
- PROFILO OGGETTIVO: presupposto di imposta; base imponibile; aliquota d’imposta.
- CAPACITÀ CONTRIBUTIVA – ART.53 COSTITUZIONE : TUTTI SONO TENUTI A CONCORRERE ALLE SPESE PUBBLICHE IN RAGIONE DELLA LORO CAPACITÀ CONTRIBUTIVA. IL SISTEMA TRIBUTARIO È INFORMATO A CRITERI DI PROGRESSIVITÀ.
La Corte Costituzionale con la propria giurisprudenza fissa come base di applicazione dell’imposte l’esistenza di un presupposto economico: reddito, patrimonio, consumi e trasferimento di beni. Inoltre prevede come criterio di imposizione la progressività, che trova applicazione però solo in riferimento all’IRPEF. Proprio per questo è una norma di carattere programmatico, infatti la proporzionalità non è considerata incostituzionale.
- INTERESSE FISCALE : il diritto tributario è un diritto di secondo grado, perché fa riferimento ai concetti di diritto comune, ma li plasma ai propri fini, e il fine è l’interesse ad una sollecita, rapida e certa riscossione delle imposte per far fronte ai bisogni di finanza pubblica. Lo Stato è un creditore che non attende. Se il contribuente non adempie nei termini previsti dalla legge, va incontro a sanzioni. Se invece non adempie lo Stato, vista la sua posizione paritaria rispetto al contribuente, non sono previste delle sanzioni, se non nei casi più eclatanti in cui si dimostra che l’ente impositore ha agito con dolo o colpa grave, e in questo caso si fa riferimento all’art.2043 che prevede un risarcimento del danno al contribuente.
Art. 2043 – RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
- NATURA VINCOLATA (NON DISCREZIONALE) DELL’ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA : l’Amministrazione Finanziaria è tenuta all’applicazione della legge. La legge tributaria non lascia spazio alla discrezionalità dell’Amministrazione. L’obbligazione tributaria è un’obbligazione indisponibile, quindi l’Amministrazione non può rinunciare all’applicazione della legge, al pagamento di quanto dovuto sulla base di quanto prescritto dalla legge. Essa opera sulla base del principio di legalità. I suoi poteri sono disciplinati dalla legge e questa non può svolgere operazioni diverse da quelle previste dalla legge.
Se l’Amministrazione non applica correttamente la legge, lo può stabile un soggetto terzo, un organo giurisdizionale. Ci sono dei giudici che decidono sulle controversie aventi natura tributaria.
L’ordinamento prevede due gradi di giudizio di merito, costituito da Commissioni tributarie, anche a base provinciale e regionale e un ulteriore grado di giudizio per legittimità, rappresentato dal ricorso innanzi a alla Corte di Cassazione. Però l’accesso a questa è piuttosto limitato, perché attiene a talune violazione che sono relative all’interpretazione della legge. Non è un giudizio di merito, sui fatti, in questo caso i fatti si danno per acquisiti, ma ha per oggetto una questione di diritto, di mera interpretazione della legge. La Cassazione si esprime fissando un principio di diritto.
Dobbiamo distinguere il diritto soggettivo che avviene quando il soggetto fa valere i propri diritti di fronte al giudice, dall’interesse legittimo con il quale si fa valere un interesse della collettività, in cui il singolo che lo fa valere è inserito.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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