Processo tributario: a tutela del contribuente
Il contribuente può far valere la sua tutela attraverso un ricorso presentato ad un giudice speciale. Questa giurisdizione esiste nel nostro sistema ancor prima dell’emanazione della Carta Costituzionale. L’art. 6 della Costituzione fa salve le giurisdizioni precedenti all’emanazione della Costituzione. Nel nostro ordinamento non si possono istituire nuovi giudici speciali, salvo quelli che già preesistevano prima dell’entrata in vigore della Costituzione.
La giurisdizione ordinaria viene svolta dai giudici di pace, tribunali, Cassazione, Corte d’appello. Accanto a quella ordinaria c’è la giurisdizione amministrativa (TAR, consiglio di stato), giurisdizione contabile (corte dei conti), giurisdizione militare e altre giurisdizione speciali. La giurisdizione tributaria è una giurisdizione speciale ed è stata salvata dalla nostra Costituzione proprio perché preesisteva all’entrata in vigore della nostra Costituzione ed è relativa solo ai tributi non ad altre materie.
Giurisdizione e competenza hanno un significato completamente diverso. La giurisdizione tributaria viene differenziato dal termine competenza.
La giurisdizione è il potere da parte di un soggetto, il giudice, di decidere sulle controversie relative a una determinata materia. Ci può quindi essere un solo giudice che ha la capacità di emanare una decisione valida relativamente a una determinata controversia. Se la decisione è invalida, bisogna vedere se esistono i termini temporali per adire un altro giudice che possa emanare una sentenza valida in merito a quella controversia.
Il processo è un rito che ha le sue regole dettate da termini di decadenza, se non si rispettano quei termini c’è una responsabilità del professionista. Quindi non basta avere ragione sul piano sostanziale, magari il contribuente o l’amministrazione può vantare delle posizioni rispetto alle quali ha ragione sul piano sostanziale, ma se questa non viene fatta valere nei termini e nei modi dovuti, questa non troverà attuazione, quindi il contribuente o l’amministrazione perderà la causa. Il giudice una volta che rende definitiva la sentenza, questa diventa la legge del caso concreto, a prescindere dal fatto che quella sentenza sia contro la legge. Questa non può più essere toccata, ci saranno dei problemi poi per quanto riguarda gli esercizi futuri.
La giurisdizione tributaria prevede che ci sia un soggetto chiamato giudice che ha il potere di decidere questo tipo e solo questo tipo di controversie. Altra è la competenza, perché la competenza presuppone la giurisdizione e serve a distinguere all’interno di una giurisdizione, il giudice che è preposto a giudicare quella particolare controversia. La competenza presuppone la giurisdizione, quindi vuol dire che abbiamo già individuato il giudice che ha il potere di decidere la causa. Una volta che è stata definita la natura della controversia, bisogna individuare chi è il giudice in carne e ossa che può decidere su quella causa.
A differenza della Cassazione che è unica in Italia con sede a Roma, al di sotto della Cassazione per tutti i giudici vi sono delle competenze sia funzionali, cioè relativi alla materia, sia di valore come accade nelle giurisdizioni ordinarie, dove c’è il giudice di pace e il tribunale. Quest’ultime decide o in veste monocratica come singolo giudice, oppure per determinate materie, quelle più importanti, deve decidere in veste collegiale, devono essere tre i giudici, se no la sentenza è nulla.
Per il giudice tributario invece c’è un solo giudice di primo grado, e sono le Commissioni Tributarie Provinciali.
Ciascuna Commissione tributaria è competente con riguardo alle cause relative alla propria circoscrizione territoriale che si identifica con la provincia. C’è una competenza che ha il giudice tributario su un determinato territorio.
Il ricorso viene proposto alla Commissione Tributaria Provinciale che è competente a decidere su quella materia, nell’ambito di un certo territorio. Una commissione non può decidere su una controversia valutata da un ufficio situato in un’altra circoscrizione. Il termine con il quale una commissione deve dire di non essere competente solitamente non può essere inferiore a 6 mesi da quando il giudice si pronuncia.
Nel nostro ordinamento c’è solo questo onere (competenza per territorio). Nella giurisdizione civile il difensore invece deve sapere se quella causa deve essere presentata al giudice di pace o al tribunale ma nell’ambito dello stesso territorio, bisogna individuare qual è il giudice competente per materia. In ambito tributario invece, bisogna stabilire se si tratta o meno di una controversia di natura tributaria, e una volta accertata, il giudice va individuato in relazione alla sede dell’ufficio che ha emesso l’atto contro cui si vuole ricorrere.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto tributario - Corso progredito
- Docente: Logozzo Maurizio
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