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Gestione del credito d'imposta

Se l’amministrazione ha già incassato più di quanto doveva ci sono due strade percorribili:
* Rimborso : termine breve di due anni dal pagamento (termine generale). Si presenta istanza di ricorso e se l’amministrazione lo rifiuta, l’atto di rifiuto è impugnabile entro 60 giorni dalla notifica con ricorso alle commissioni tributarie. Se l’amministrazione non dice nulla entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso, il contribuente può ricorrere alle commissioni tributarie.
Nel caso in cui il contribuente abbia diritto al rimborso per le somme trattenute da un sostituto d’imposta, la giurisprudenza della cassazione ha stabilito che il contribuente non può far causa diretta al sostituto di fronte al giudice civile ma la lite deve essere portata davanti alle commissioni tributarie dove devono esserci il contribuente, il sostituto e l’amministrazione.
Il rimborso è diventato sempre più un mezzo residuale rispetto alla compensazione, cioè in via generale attualmente le varie imposte sono compensabili non solo per crediti e debiti riferiti alla stessa imposta ma anche fra crediti e debiti relativi ad imposte diverse.
* Compensazione: è prevista attualmente dall’art. 8 dello Statuto dei Contribuenti. Viene prevista l’istituzione della compensazione in materia tributaria che prima era solo in materia civilistica (art. 1341).
Art. 1341 à La compensazione era ammissibili solamente quando una singola legge d’imposta lo prevedeva in modo espresso. È sorta una problematica perché l’art. 8 non dice come la compensazione deve essere fatta. Se non c’è la norma il contribuente può compensare comunque?? All’inizio si diceva di no. O il legislatore diceva come fare oppure non si faceva.
Nel 2006 la cassazione dice come si deve compensare.
Questa soluzione è stata importante perché nel 2000 veniva lasciato tutto in mano al contribuente poiché la cassazione non diceva come compensare. Il principio generale è che se non ci sono regole non si può compensare.
Il problema rimane attualmente per gli enti locali. Si ritiene che l’inerzia dell’amministrazione non può impedire il diritto a compensare.
Ulteriore problema è la veridica di come il diritto a compensare si realizza ossia se è sufficiente l’istanza del contribuente, se l’amministrazione deve verificare, o se l’amministrazione ha il potere di negare per la propria valutazione discrezionale. Per gli enti locali la questione è problematica. Nel regolamento comunale è previsto anche il modo in cui si possa compensare. Vi sono stati alcuni enti locali che preso atto di numerose richieste di rimborso si sono pronunciati considerando i rimborsi come esigenze di cassa.
Esiste poi una questione processuale.
Nel caso in cui l’amministrazione non si pronunci, decorsi i 90 giorni il contribuente potrà agire di fronte alla commissione tributaria per far accertare il suo diritto al rimborso.
In merito alla riscossione si fa riferimento al DPR 602 del 1983.
Art. 12 : modo in cui sono formati i ruoli. (tipica domanda d’esame).
Art. 4 : consegna del ruolo al concessionario.
Art. 25 : la cartella.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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