Sanzione penale a tutela della riscossione delle imposte - DLGL 74/2000
La sanzione penale è disciplinata dal decreto legislativo 74/2000.
Il bene giuridico è l’oggetto che la norma tutela, ossia la riscossione delle imposte.
È importante il bene giuridico perché è la base di partenza per dire che il reato non sussiste.
Il REATO è un fatto tipico, giuridico e deve sussistere il dolo e la colpa.
La pena principale è la reclusione.
Il pubblico ministero contesta il reato al contribuente che si avvale di un dimensione.
Sono cause di non punibilità l’incertezza della portata della norma e ci sono interpretazioni che stanno in piedi.
Con l’adempimento delle obbligazioni tributarie prima del dibattimento davanti al giudice, la pena viene dimezzata.
La sanzione interdittiva penale è accessoria.
I reati tributari prevedono alcune condotte che sono sempre e comunque punibili; altri casi invece sono punibili solo se il fatto supera determinate cifre di evasione.
I reati sono i seguenti:
- dichiarazione fraudolenta, che è una dichiarazione mendace (falsa) e insidiosa. Queste vengono punite al di là del quantum, salvo il caso in cui il raggiro è fatto basandosi su contabilità falsa. La dichiarazione omessa e quella infedele hanno soglie di punibilità.
- L’emissione e l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è sempre punita ma non ci sono soglie di punibilità.
- Occultamento e distruzione di documenti contabili è punito senza soglie di punibilità.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: tutti gli atti idonei a rendere inefficaci le procedure di riscossione. Anche questo reato è punibile senza soglie di punibilità.
L’art.2 del d.lgs 74/2000 illustra il reato della dichiarazione fraudolenta mediante l’emissione di fatture inesistenti. Prevede reclusione da 1 anno a 6 anni. Ci deve essere il dolo. Quindi bisogna avere prima il documento contabile e oltre a questo bisogna utilizzarlo, indicando il quantum nella dichiarazione con effetto di creare il falso supportato da un documento. Non è stabilita alcuna sogli di punibilità, è sempre e comunque punibile.
L’art. 3 indica invece il caso della dichiarazione fraudolenta mediante la contabilità. C’è una soglia di punibilità e la figura di reato si basa sul fatto che viene fatta una falsa rappresentazione della realtà su contabilità obbligatoria. La soglia è una percentuale indicata dall’articolo. È il caso tipico della presenza di una doppia contabilità.
La dichiarazione infedele è caratterizzata omettendo di dichiarare componenti positivi, ciò che non è esistente, senza avere la pezza giustificativa né nella contabilità, né nei documenti. Si tratta di una fattispecie a doppia soglia di punibilità.
L’omessa dichiarazione ai fini dell’IVA viene sanzione quando c’è una determinata evasione. Ci deve essere il dolo.
L’art.8 tratta il reato di fatture, che viene contestato al soggetto che emette fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti, fatto che viene punito con reclusione da 6 mesi a 6 anni. Peraltro non è prevista alcuna soglia di rilevanza penale. Viene punita immediatamente la punizione della fattura.
L’art.10 punisce penalmente senza alcuna soglia l’occultamento o la distruzione di documenti contabili.
L’art.10 bis è stato introdotto successivamente con legge del 2004. Questo articolo punisce penalmente l’omissione di versamento di ritenute certificate. Il sostituto d’imposta è quel soggetto che trattiene a conti di imposta Irpef al lavoratore. Nel caso in cui il datore non versi, l’omesso versamento di ritenute certificate, crea un reato proprio, ossia il reato del sostituto, che trattiene ma poi non versa. È stato introdotto perché si era reso necessario incidere questo comportamento pericoloso per i lavoratori, che si trovano esposti alla conseguenza di un mancato pagamento degli acconto tributari per causa di un comportamento elevato ad illecito penale. Si innalza alla sanzione penale le condotte che vengono tenute più lesive, per le quali si ritiene che la sanzione amministrativa non sia sufficiente. Nel nostro ordinamento abbiamo la depenalizzazione, ossia un fatto che prima era punito penalmente viene declassato a una sanzione solo amministrativa.
L’art.11 punisce chi con operazioni di vendita compie atti fraudolenti al fine di impedire l’effettivo esito positivo della riscossione coattiva. La sottrazione fraudolenta di beni al fine di impedire la riscossione è punita penalmente con una soglia di punibilità.
Il principio di specialità stabilisce se un determinato comportamento è sanzionabile penalmente o solo in via amministrativa: si verifica prima se è applicabile quella penale, e se è applicabile il contribuente viene sottoposto a sanzione penale, e questo non potrà essere sottoposto anche a sanzione amministrativa per quel determinato fatto. L’elemento di gioca sull’identificazione del dolo, è il dolo che va a differenziare ulteriormente. La prima differenziazione avviene sulle soglie di punibilità.
Bisogna però ricordare che il legislatore ha però commesso una sbavatura perché nel decreto legislativo 472/1997 all’art.11 ha previsto che fermo che non è ammissibile che un contribuente per la stessa frode tributaria risponde sia a titolo di sanzione penale che amministrativa, è ammissibile che questo è possibile da un punto di vista oggettivo, ossia può essere sanzionato il contribuente per la condotta di reato tributario a titolo penale, e può essere sottoposto a sanzione amministrativa il soggetto persone fisica per il quale il contribuente agisce.
Questo perché la sanzione è applicabile solo al soggetto persone fisica che ha agito.
Quindi abbiamo un sistema sanzionatorio che ha caratteristiche peculiari che lo rendono un sistema non omogeneo, in cui convivono principi di grande tutela, ma anche alcune norme che sono finalizzate a far si che chi si avvantaggia dell’illecito debba rispondere.
L’Amministrazione Finanziaria nel momento in cui contesta determinate fattispecie di violazione, frode, va ad applicare la sanzione, ossia comunica al contribuente che non è stato pagato un tributo e quindi gli deve tot. interessi e sanzioni. Se l’amministrazione però individua degli elementi che fanno capire che questi atti hanno rilevanza penale, deve informare la repubblica competente. Le sanzioni vengono così sospese fino a quando si giungerà alla conclusione del processo penale e se il processo penale si concluderà con una sanzione penale per il contribuente, questo ultimo dovrà pagare la sanzione penale e non quella amministrativa e viceversa.
La sanzione spesso diventa il processo stesso anche per fattispecie dubbie.
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- Successivo: Giudice di competenza nel processo tributario
- Precedente: ART.6 DLGL 427/1997
Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto tributario - Corso progredito
- Docente: Logozzo Maurizio
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