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Decreto legislativo 546/1992: Articoli 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 32 - 33

ART. 20 – PROPOSIZIONE DEL RICORSO : la proposizione del ricorso avviene mediante notifica come previsto dai commi 2 e 3 dell’art.16.
ART.21 – TERMINE DELLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO : a pena di impassibilità, il ricorso deve essere proposto entro 16 giorni dalla data di notificazione. La notificazione della cartella di pagamento è fatta dal concessionario che equivale all’iscrizione al ruolo. Non si impugna la cartella, si impugna il ruolo. Il ricorso va notificato all’amministrazione finanziaria, non al concessionario della riscossione. Al concessionario viene assegnato il ruolo e su questo forma la cartella di pagamento, ma il ruolo viene formato dall’amministrazione finanziaria.
Tra gli atti impugnabili vi sono gli atti relativi al rimborso, se viene notificato un provvedimento con il quale è rigettata l’istanza del rimborso, entro 60 giorni dal provvedimento di diniego dell’istanza il contribuente può presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale. Se l’amministrazione invece non risponde, scaduti 90 giorni dalla presentazione dell’stanza di rimborso si forma il cosiddetto silenzio-rifiuto. Si tratta di una finzione giuridica, che sta nel fatto che sono decorsi 90 giorni e il contribuente non ha avuto risposta, quindi la legge assume quella mancata risposta come risposta negativa, ma lo fa la legge, non un provvedimento espresso dell’amministrazione, quindi il contribuente non può impugnare niente. La legge tutela il contribuente dando la possibilità a questo di impugnare il silenzio-rifiuto.
Il ricorso quindi può essere proposto dopo 90 giorni e fino a quando il diritto al rimborso non è prescritto, ossia fino a quando non è maturato il termine di prescrizione ordinaria (10 anni). Il ricorso quindi può essere proposto dal contribuente entro 10 anni. I 10 anni decorrono da quando sorge il diritto al rimborso, che sorge dal momento in cui il contribuente ha pagato indebitamente, e non da quando ha fatto l’istanza.
Dove la legge non disponga un termine espresso, il termine è quello di 2 anni. La domanda di restituzione in mancanza di disposizione specifiche, non può essere presentata oltre due anni dal pagamento.
ART.22 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE : per attivare il processo oltre alla notifica, il ricorrente entro 30 giorni deve depositare presso la segreteria della commissione tributaria adita l’originale del ricorso notificato.
Unitamente al ricorso si presentano anche i documenti.
ART.23 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE : l’amministrazione finanziaria si costituisce in giudizio entro 60 giorni da quando ha ricevuto l’atto. Questo è un termine ordinatorio, quindi se scadono i 60 giorni l’ufficio si può costituire lo stesso, perché il termine non è perentorio. Si può costituire anche successivamente partecipando direttamente all’udienza pubblica. La parte resistente è l’amministrazione finanziaria. Si costituisce presentando un atto di controdeduzione entro sempre il termine ordinatorio di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
Nelle controdeduzioni la parte resistente si oppone ai motivi del ricorrente, e offre al giudice facendo riferimento ai documenti le prove di cui intende valersi. Ci sono delle eccezioni che possono essere rilevate d’ufficio.
ART.24 – I DOCUMENTI : i motivi aggiunti sono ammissibili solo quando l’altra parte produce dei documenti di cui la parte interessata non era a conoscenza. Il termine in questo caso è perentorio.
L’atto più importante in assoluto è il ricorso alla commissione tributaria provinciale. La causa proseguirà solo sulla base dei motivi che sono stati oggetto del ricorso, quindi se il ricorso non contiene un motivo, non possono essere integrati, a meno che la controparte deposita dei documenti che non erano conosciuti.
ART.32 –: le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data dell’udienza. Liberi vuol dire che non si computa né il giorno di partenza né il decimo giorno a ritroso. Le memorie illustrative entro 10 giorni e servono per illustrare i motivi già indicati nel ricorso e per rispondere alle controdeduzioni dell’amministrazione finanziaria.
Vi sono due modalità per la trattazione della causa:
- senza la partecipazione delle parti. Quindi senza pubblica udienza. I giudici decidono in Camera di Consiglio.
- A porte aperte dove intervengono i difensori. C’è l’udienza pubblica.
ART.33 –: la regola è la discussione in camera di consiglio, a meno che una delle parti nel ricorso non chieda la pubblica udienza.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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