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Decreto legislativo 546/1992: ART. 5 – incompetenza

Decreto legislativo 546/1992: ART. 5 – incompetenza

Se esiste una competenza territoriale vuol dire che può essere eccepito il vizio di incompetenza. Entro sei mesi da quando c’è la sentenza del giudice che dichiara la propria incompetenza a decidere la causa, bisogna fare un ricorso. L’incompetenza delle commissioni tributarie è rilevabile anche d’ufficio, quindi non solo da una delle parti del processo, ma è lo stesso giudice che può rilevare la propria incompetenza, però nel limite del grado (o primo o secondo) alla quale il vizio si riferisce.
Una volta che c’è la sentenza del giudice che si dichiara incompetente, questa è incontestabile, e quindi bisogna andare a riassumere la causa davanti alla commissione dichiarata competente.
La sentenza che decide la competenza deve essere comunicata alla commissione, da quel momento decorre il termine fissato dalla sentenza per la riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria competente, se non è indicato il termine nella sentenza, il termine massimo è fissato dalla legge ed è al massimo di 6 mesi.
Se non vi è la riproposizione del ricorso il processo si estingue. Il processo tributario presuppone sempre un atto dell’amministrazione finanziaria contro il quale il contribuente si oppone. Se non si opera la riassunzione il processo si estingue, ma la estinzione del processo comporta che l’atto dell’amministrazione diventa definitivo, non è quindi più ammessa nessuna forma di tutela su quell’atto.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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