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Definizione di doppia imposizione internazionale economica

La DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNAZIONALE ECONOMICA individua il caso nel quale uno stesso reddito viene tassato da due stati diversi in capo a due soggetti diversi. in questo caso il diritto internazionale ritiene che questo sia un fenomeno non da contrastare, perché si ritiene un fenomeno normale.
Gli ACCORDI INTERNAZIONALI sono fatti da organizzazioni internazionali, tra queste c’è l’OCSE – organizzazione per la cooperazione e per lo sviluppo economico, che fa parte delle organizzazioni internazionali come l’ONU. Ci sono poi una miriade di altre organizzazioni internazionali che si occupano di specifici settori : FAO, OIL (organizzazione internazionale del lavoro).
L’OCSE predispone dei modelli sulla base dei quali i singoli stati vanno a sottoscrivere questi accordi. Questi accordi utilizzano il sistema del credito di imposta, per evitare la doppia imposizione giuridica, oppure il sistema di decidere nel rapporto fra stati, quale stato deve sottoporre a tassazione un determinato reddito. Queste convenzioni hanno un altro elemento fondamentale, ossia contengono sempre clausole di non discriminazione, di divieto che i cittadini di uno stato contraente subiscano in un altro stato rispetto al quale non sono cittadini, quello di impedire che un soggetto per la medesima attività, reddito, venga sottoposto ad un trattamento fiscale più gravoso rispetto a quello che è previsto per i cittadini dello stesso stato. La stessa questione si propone nel diritto societario, è vietata la disparità di trattamento tra imprese che hanno sede legale nello stato in cui sono controllate e imprese che agiscono nello stato ma che sono imprese estere.
Per altro questi trattati prevalgono sull’eventuale norme interne contrastanti, proprio in virtù dell’art.10: l’Italia si deve conformare! Vi è prevalenza della disposizione internazionale, che è confermata anche dalle disposizioni interne tributarie, vedi il dpr 600/73 art.75, art.41 dpr 601/73. Il legislatore si è sforzato non solo di aderire, ma anche di avere un diritto tributario interno in linea con quello comunitario.
Il legislatore nell’art.169 del TUIR prevede che in caso di contrasto si applicano le norme più favorevoli al contribuente. Questo perché la finalità degli accordi è una finalità favorevole di evitare la doppia imposizione, quindi se nel diritto interno c’è una norma ancora più favorevole, bisogna applicare quella.
AIUTI DI STATO
La nostra normativa vieta gli aiuti di stato che falsano la concorrenza, il protezionismo rispetto ai prodotti nazionali. Sono ammessi gli aiuti in caso di calamità, e potenzialmente compatibile quelli per lo sviluppo delle aree depresse, ma è la Commissione Europea che ha potere di vagliare la compatibilità e sanzionare gli stati che vadano a violare questo principio.
Lo stato non può aiutare una singola impresa, perché rischia la sanzione e di restituire quanto dato.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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