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Struttura del processo tributario

La giurisdizione tributaria è molto celere. In questo processo non si può testimoniare (questo è una caratteristica che rende il processo più veloce). Questo è un processo documentale.
Questo argomento è disciplinato dal decreto legislativo 546/1992.
Viene fatto un rinvio al Dlgs 545 e questo riguarda la nomina dei giudici tributari, tutti i requisiti che un soggetto deve avere per essere nominato giudice tributario. Il giudice tributario non deve essere un giudice togato. Il giudice togato deve essere contrapposto ad un altro giudice onorario. I giudici di pace sono giudici onorario, hanno certi requisiti di competenza e che non ha superato nessun concorso per diventare giudici di pace, si tratta di ex dipendenti dello stato, che essendo laureati in giurisprudenza, sono nominati giudici di pace. Non hanno un rapporto organico con la pubblica amministrazione (per questo onorario), non hanno quindi la pensione. Mentre i giudici togati devono avere superato un concorso per diventare giudici. Il giudice di pace ha un termine.
In materia tributaria i giudici sono onorari. Hanno un fisso di stipendio al mese e in più vengono pagati a sentenza.
I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e per quanto compatibili le norme di procedura civile. Non c’è un’applicazione automatica delle norme del codice civile ai casi tributari, questo è possibile solo se è compatibile con le norme del procedimento tributario.
Il codice di procedura civile prevede all’art. 375 la sospensione della sentenza del giudice d’appello civile qualora la parte soccombente dimostri di aver proposto il ricorso per cassazione e che dall’esecuzione della sentenza gli derivi un danno grave e irreparabile.
Dopo la sentenza della Commissione Tributaria il contribuente deve pagare il tributo. Quindi l’art.375 del codice di procedura civile è applicabile.
L’art.47 prevede la tutela cautelare in materia tributaria, ossia la possibilità di sospendere l’esecutività degli atti dell’amministrazione finanziaria, ma solo da parte del giudice di primo grado. Nel giudizio civile il giudice può sospendere l’esecutività di una sentenza. Mentre in materia tributaria si hanno atti dell’amministrazione e non dei privati. Non è quindi coerente con la struttura del processo tributario l’art. 47, perché c’è una struttura diversa del processo.
L’art. 68 prevede che dopo la sentenza di primo grado il tributo deve essere pagato per i due terzi, ma tra il ricorso e la sentenza di primo grado la legge prevede ora il pagamento per quanto riguarda talune imposte del 50% del tributo, per altre imposte addirittura si paga il 100%.
Art.2 : tratta l’oggetto della giurisdizione tributaria: ambito delle decisioni su cui può decidere il giudice tributario. Appartengono al giudice tributario le controversie avendo come oggetto i tributi di ogni genere e specie. Si voleva così estendere l’ambito della giurisdizione tributaria, e si era pensato di estenderli anche ai contributi assistenziali e previdenziali.
Il contributo al servizio sanitario nazionale è stato soppiantato dall’IRAP.
Le commissioni tributarie si pronunciano in tema di sanzioni amministrative, comunque erogati dagli uffici finanziari. Le sanzioni sono riferite a comportamenti illeciti da parte del contribuente. Però le sanzioni erogate dalle commissioni tributarie si riferiscono a comportamenti di soggetti coinvolti nel rapporto fiscale. Le sanzioni collegate all’imposta rientrano nell’ambito della giurisdizione del giudice tributario, mentre quelle che non sono collegate all’imposte, ossia quelle emanate dagli uffici tributari non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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