Decreto legislativo 546/1992: ART. 17 – luogo delle comunicazioni
Decreto legislativo 546/1992: ART. 17 – luogo delle comunicazioni
Le comunicazioni riguardano gli atti all’interno del processo (endoprocessuali) che sono a cura della segreteria della commissione tributaria. Le comunicazioni sono fatte nel domicilio eletto qualora le parti abbiano eletto presso il commercialista o lo studio dell’avvocato o in mancanza dell’elezione del domicilio, nella residenza (per la persona fisica) o nella sede (per la persona giuridica) dichiarata dalla parte nell’atto con cui si costituisce in giudizio. Le variazioni del domicilio/residenza /sede hanno effetto dal decimo giorno successivo alla notifica fatta alla segreteria e all’altra parte.L’indicazione del domicilio ha effetto anche per i successivi gradi del processo se non viene variata.
La comunicazione deve avvenire almeno 30 giorni prima della data dell’udienza; se la segreteria manda la comunicazione all’indirizzo sbagliato, il professionista non può partecipare. La sentenza è nulla.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto tributario - Corso progredito
- Docente: Logozzo Maurizio
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