Appunti del manuale di Diritto Pubblico. Sono un'indispensabile compendio per superare l'omonimo esame, contenendo tutte le definizioni chiave alla base della materia: da quella della nostra forma di governo, al parlamento, all legislazione italiana... Ogni caposaldo del diritto viene approfonditamente specificato e descritto nelle sue diverse funzioni.
Diritto Pubblico - Costituzionale
di Antonio Amato
Questi ottimi appunti riassumono il manuale di Diritto Pubblico. Sono
un'indispensabile compendio per superare l'omonimo esame, contenendo tutte
le definizioni chiave alla base della materia: da quella della nostra forma di
governo, al parlamento, all legislazione italiana... Ogni caposaldo del diritto
viene approfonditamente specificato e descritto nelle sue diverse funzioni.
Università: Istituto Universitario Navale di Napoli
Facoltà: Giurisprudenza
Esame: Diritto Pubblico
Titolo del libro: Diritto Costituzionale
Autore del libro: Bin R., Petruzzella G.
Editore: Cedam
Anno pubblicazione: 20081. Definizione del termine "diritto"
Il termine diritto è utilizzato in senso:
-soggettivo: indica il poter agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall’ordinamento
giuridico; indica una pretesa (“è un mio diritto”);
-oggettivo: legge che preside al regolamento delle relazioni sociali (ordinamento giuridico).
Tra i due significati vi è forte interdipendenza: perché una pretesa ha senso solo quando si incontra un
insieme di norme capaci di soddisfarla.
In termini pratici, il diritto è lo strumento con cui la vita sociale si da un’organizzazione. Esso si distingue
in:
-pubblico: complesso di norme che disciplinano la formazione e l’organizzazione dei pubblici poteri e i
rapporti tra l’autorità costituita e i privati;
-privato: disciplina i rapporti tra i soggetti privati che si muovono in condizioni di parità.
Dal ceppo del diritto privato derivano il dir civile, il dir commerciale, dir di famiglia ecc.
Dal ceppo del diritto pubblico, invece, derivano il dir costituzionale, tributario, penale ecc.
E’ importante sottolineare che, il diritto costituzionale è quel ramo del diritto pubblico che studia principi e
norme fondamentali dello stato, dei cittadini e di tutti gli altri soggetti della comunità contenuti nella
costituzione. I suoi elementi fondamentali sono:
1)fonti del diritto: meccanismi con cui si producono le norme giuridiche nell’ordinamento italiano;
2)organizzazione costituzionale dello stato: rapporti tra gli organi costituzionali (forma di governo)e quelli
fra lo Stato e il popolo(forma stato).
3)libertà e diritti costituzionali;
4)giustizia costituzionale.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 2. Definizione di potere sociale
Il potere sociale è la capacità di influenzare il comportamento di altri individui. In base alla risorsa
impiegata per esercitare tale azione di influenza esso si divide in:
-economico: si avvale del possesso di beni, per indurre coloro che non li posseggono a seguire una
determinata condotta;
-ideologico: si avvale del possesso di forme sapere, per esercitare un’ azione di influenza sui membri di un
gruppo inducendoli a compiere certe azioni;
-politico: è quello che ha la possibilità di ricorrere alla forza, per imporre la propria volontà.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 3. Definizione di Stato: Burocrazia e Sovranità
Particolare forma storica di organizzazione del potere politico che esercita il monopolio legittimo della
forza, su una comunità di individui stanziata su un territorio, servendosi di apposite strutture amministrative.
Lo stato moderno si afferma, a partire dal 16° sec, con l’espropriazione dei poteri ecclesiastici e feudali e
l’eliminazione dei privilegi cetuali: ed in particolare, lo stato moderno, acquisendo il monopolio della forza
legittima, costituisce, riesce ad assicurare quell’ordine che la dispersione del potere politico che il sistema
feudale aveva reso precario durante i secoli.
Ciò che differenzia lo Stato moderno dalle altre organizzazioni di potere politico, è:
A)sovranità(ovvero la concentrazione di potere in un'unica istanza): che si distingue in:
-interna: posizione di supremazia dello stato verso gli individui che risiedono sul suo territorio;
-esterna: posizione di indipendenza dello stato da qualsiasi autorità statale straniera.
Dopo l’affermazione dello stato moderno si è posta la questione di “chi” esercitasse effettivamente il potere
sovrano. Al riguardo vanno ricordate 3 teorie:
1)Stato come persona giuridica(fine 800 inizio 900): stato come soggetto di diritto, titolare della sovranità;
2)Sovranità della nazione(riv francese 1789): nazione l’unica vera depositaria della sovranità;
3)Sovranità popolare(Rouseeau): fa coincidere la sovranità con la volontà del popolo sovrano, che esercita la
sovranità stessa senza ricorrere a rappresentanti.
Anche se nel 900’ il principio della sovranità popolare ha trovato generale applicazione, ma ha perso quel
carattere di assolutezza che aveva nel sec precedente, per 3 motivi:
a)affermazione di sistemi di democrazia rappresentativa;
b)rigidità delle costituzioni moderne;
c)l’affermarsi, nella seconda metà del 900, delle organizzazioni internazionali, che limita progressivamente
la sovranità esterna degli stati.
B)il servirsi di una burocrazia professionale: in quest’ottica bisogna definire lo stato come un congiunto
organizzato di amministrazioni diverse, infatti accanto ad esso sono attivi una serie di enti pubblici, cioè
istituti operanti per il soddisfacimento degli interessi comuni ad una determinata comunità, quindi tali enti
perseguono interessi pubblici.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 4. Definizione del termine territorio in ambito giuridico
Il territorio è dove lo stato può esercitare la sua sovranità. Esso è costituito da:
-terraferma: superficie terrestre compresa nei confini dello stato, definiti da trattati internazionali;
-mare territoriale: fascia costiera di mare su cui si esercita la podestà dello stato, che per la maggior parte
degli stati è fissata in 12 miglia marine(vale anche per l’Italia, art.2 cod della navigazione);
-piattaforma continentale: parte del fondo marino di profondità costante(zoccolo continentale) che circonda
le terre emerse prima che la costa sprofondi negli abissi marini. Gli stati possono riservare a sé
l’utilizzazione esclusiva delle risorse estraibili dalla piattaforma continentale, ma devono assicurare la
libertà delle acque.
-spazio aereo sovrastante la terraferma e il sottosuolo; territorio fluttuante(navi e aerei mercantili e
militari);sedi diplomatiche all’estero.
Tra gli stati dell’unione europea si è creato uno spazio senza frontiere interne, in base al principio di
un’economia di mercato aperta.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 5. Definizione del termine Cittadinanza in ambito giuridico
E’ la condizione giuridica di chi appartiene ad un determinato stato, o più precisamente, l’insieme dei
diritti(elettorato attivo e passivo) e dei doveri(rispetto delle leggi)che l’ordinamento riconosce al cittadino.
L’ordinamento italiano disciplina i modi d’acquisto della cittadinanza con la L.91/1992 e con il relativo
regolamento di esecuzione adottato con il D.P.R.572/1993.
Inoltre, il trattato sull’U.E. del 92’(trattato di Maastricht) ha introdotto l’istituto della cittadinanza
dell’Unione( art.17-22 tr.CE) che si affianca ed integra quella nazionale ma non la sostituisce. Essa riguarda
una serie di dir che spettano al cittadino, come la libera circolazione nei paesi dell’Unione, il dir
dell’elettorato nelle elezioni europee e il dir di rivolgersi alle istituzioni dell’Unione.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 6. Definizione del concetto "forma di stato" in ambito giuridico
Per forma di stato si intende il rapporto che corre tra governanti e governati(tra stato e popolo);
Per forma di governo, invece, si intende, il modo con cui le funzioni dello stato sono distribuite ed
organizzate fra i singoli organi costituzionali (rapporti fra gli organi costituzionali).
E’ quindi evidente che la forma di stato, ovvero il modo in cui lo stato risulta strutturato nella sua totalità,
condiziona necessariamente la forma di governo che in esso viene adottata.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 7. Classificazione delle forme di stato in ambito giuridico
Abbiamo le seguenti forme di stato:
1)Assoluto: è la prima forma di stato dello Stato moderno, nasce in Europa tra il 400 e il 500 e si è afferma
nei 2 secoli successivi. Nello stato assoluto:
-il potere pubblico è concentrato nelle mani del sovrano e dei suoi funzionari: la volontà del re era la fonte
primaria del diritto e quindi ciò che egli voleva aveva efficacia di legge. Il potere del re non incontra limiti
legali, perché è ritenuto di origine divina;
-la società è divisa in classi con attribuzione di privilegi all’aristocrazia.
2)Liberale: è il frutto dell’assunzione del controllo dell’apparato statale da parte della borghesia e della sua
volontà di limitare gli arbitrii del sovrano, in seguito alla rivoluzione francese del 1789. Le sue
caratteristiche sono:
-ogni funzione pubblica è attribuita ad un potere distinto: per evitare che concentrazioni di attribuzioni
possano spianare la strada alla tirannia;
-riconosce e garantisce a tutti i cittadini il dir di proprietà e di iniziativa economica(per questo si parla anche
di stato di diritto);
-il dir di voto è garantito solo ad un numero ristretto di individui dotati di certi requisiti di classe;
Fattore fondamentale per la sua formazione è l’avvento di un economia di mercato legata ai modi di
produzione capitalistici, basati sulla distinzione fra i soggetti proprietari dei mezzi di produzione e salariati.
3)Pluralista: si tratta di uno stato pluriclasse dove è riconosciuto il suffragio universale e accanto ai dir di
libertà fondamentali sono riconosciuti anche i dir sociali. Il suo elemento fondamentale è la
nascita dei partiti di massa che per rappresentare gli interessi della classe proletaria, diventano
organizzazioni permanenti, capaci di mobilitare milioni di persone e di integrarle nelle istituzioni, così da
proiettare il conflitto sociale nelle aule parlamentari.
4)Totalitario: in alcuni paesi come Germania e Italia, al problema del conflitto sociale si è risposto
utilizzando le strutture di stati totalitari per ottenere un’integrazione coatta delle diverse classi sociali. I
presupposti comuni alle esperienze degli stati totalitari(fascista, nazionalsocialista) furono:
-figura del capo: che concentra su di se la gran parte dei poteri;
-il ruolo centrale del partito unico: nella mobilitazione e nell’indottrinamento delle masse.
5)Socialista: ha tentato di tradurre in concreta realtà storica i principi del marxismo-leninismo, dapprima in
Russia e poi negli altri paesi asiatici.
I suoi caratteri principali sono:
-presenza di un unico partito: che guida le sorti del paese e si identifica con le strutture statali;
-collettivizzazione dei mezzi di produzione: con la conseguente abolizione della proprietà privata e dei
mezzi di produzione.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 8. Definizione del concetto "Stato sociale" - Welfare State
Con il tracollo economico del 1929 ci fu l’ampliarsi dell’intervento dello stato nel settore economico al fine
di arginare gli effetti catastrofici della crisi e per dare riconoscimento, accanto ai diritto civili anche a quelli
sociali.
Strumenti privilegiati dello stato sociale sono la politica fiscale, con la quale procedere ad una
redistribuzione del reddito, e la politica della spesa secondo linee che sono state teorizzate negli anni 30’ da
Keynes.
Negli anni 80’ lo stato di democrazia pluralista ha dovuto affrontare nuove sfide:
a)crisi fiscale: alla luce di ciò gli stati si sono impegnati nella riduzione delle proprie spese, per far quadrare
i bilanci;
b)globalizzazione: sottrae allo stato controllo sulle attività un tempo governabili.
Le soluzioni che gli stati stanno adottando per far fronte alle nuove sfide sono:
-riduzione dell’erogazione di alcuni servizi pubblici;
-ricorso al princ di sussidiarietà, sia trasferendo la responsabilità di alcuni servizi agli enti + vicini al
cittadino(sussidiarietà verticale)sia attribuendo compiti un tempo statali a soggetti capaci di fornire gli stessi
servizi ad un costo inferiore (s.orizzontale).
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 9. Principio di separazione dei poteri nel diritto costituzionale
Per la teoria della separazione dei poteri (Montesquieu “spirito delle leggi 1748”) ogni funzione pubblica
deve essere attribuita ad un potere distinto (legislativo: elabora leggi; esecutivo: applica leggi; giudiziario:
applica le leggi e dirime le controversie), per evitare che concentrazione di attribuzioni possano spianare la
strada alla tirannia. Tuttavia i poteri devono potersi condizionare in modo da bilanciarsi reciprocamente
secondo uno schema di pesi e contrappesi (ceck and balance): in Italia il presidente della repubblica ha
come compito principale quello di garantite gli equilibri fra i diversi poteri.
Ma l’evoluzione costituzionale ha modificato il principio della separazione dei poteri, infatti:
-la funzione legislativa: assume sempre + leggi provvedimento, ovvero regole valevoli per soggetti e
situazioni determinate, e l’esecutivo trova in alcuni sistemi la possibilità di emanare degli atti con forza di
legge, cosi come avviene in Italia per decreti legge e decreti legislativi;
-la funzione giurisdizionale: si è allontanata dai modelli tradizionali, infatti i giudici assumono sempre più
importanza per la definizione dei contenuti normativi dei testi legislativi;
-la funzione di indirizzo politico: va ad aggiungersi alle tre tradizionali forme di potere. Si tratta della
preventiva determinazione delle linee direttrici dell’azione statale a cui dovranno attenersi poi le attività
legislative ed esecutive.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 10. Definizione di Regola di Maggioranza in diritto pubblico
Per regola di maggioranza si intende:
a)strumento tecnico attraverso cui un collegio esprime le proprie decisioni: si adotta la decisione che
raccoglie il maggior numero di voti;
b)strumento con cui sono elette le assemblee rappresentative: è eletto il candidato che ottiene la
maggioranza dei voti.
c)criterio di organizzazione delle forza politiche in parlamento: le elezioni devono produrre in parlamento
una maggioranza stabile capace di sostenere i governo ed in contrapposizione dialettica con la minoranza.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 11. Definizione di Stato Unitario, Federale, Regionale
a)Stato Unitario: in esso tutte le istituzioni politiche e le strutture amministrative si collocano a livello
centrale;
b)Stato Federale: composto da governo centrale e governo degli stati membri. Le sue caratteristiche sono:
ripartizione dei poteri, tra governo centrale e governi statali; parlamento bicamerale, composto da una
camera a rappresentanza nazionale ed una rappresentativa degli stati membri.
c)Stato Regionale: esso ha una costituzione statale che riconosce margini di autonomia ad enti territoriali
dotati di propri statuti; ed è caratterizzato per il riconoscimento di competenze legislative ed amministrative
alle regioni nei limiti della costituzione statale.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 12. Definizione di Unione Europea (UE)
E’ un’organizzazione sopranazionale, la cui struttura può essere illustrata attraverso l’immagine del tempio a
3 colonne:
1)preesistenza delle 3 comunità, CEE (1957: comunità economica europea), CECA (1951: comunità
europea del carbone e dell’acciaio), EURATOM (1957: comunità europea per l’energia atomica): si tratta di
organizzazioni sovra-nazionali, che con il trattato di Maastricht (1992), si fondono in un'unica comunità cioè
la comunità europea (CE), ovvero il pilastro primo dell’Unione Europea.
2)politica estera e di sicurezza comune (PESC);
3)cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Il conseguimento degli obiettivi comunitari è stato affidata dai trattati a varie istituzioni:
1)Parlamento Europeo: ha sede a Strasburgo; esprime parere sull’attività legislativa della comunità ed
interviene con poteri molto ampi sulle questioni di bilancio; è composto da 626 membri eletti a suffragio
universale diretto e durano in carica 5 anni;
2)Commissione: ha sede a Bruxelles. E’ l’organo esecutivo dell’Unione: è il motore di tutta l’azione
comunitaria perché promuove e sviluppa le politiche previste dai trattati, per il raggiungimento dei fini
comuni. E’ composta da 20 membri (con le nuove adesioni vi sarà un commissario per ogni stato).
3)Consiglio: è l’organo decisionale della comunità: esso adotta tutte le decisioni + importanti della
comunità, su proposta della commissione e dopo aver ascoltato il parere del parlamento.
E’composto dai rappresentanti degli stati membri: titolare del seggio è lo stato membro della comunità che
designa il proprio rappresentante.
4)Consiglio Europeo: è organo di cooperazione fra i paesi delle comunità europee; si riunisce due volte
l’anno;definisce gli orientamenti politici dell’unione.
5)Corte di Giustizia: ha sede a Lussemburgo; controlla che venga rispettata l’interpretazione e l’applicazione
dei trattati. E’ formata da un giudice per ogni stato membro e 8 avvocati generali, nominati di comune
accordo dagli stati membri, eletti per un periodo di 6 anni con un mandato rinnovabile; ogni 3 anni è
previsto un rinnovo parziale.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 13. Definizione di costituzione
Il termine costituzione assume diverse accezioni:
1)tratti fondamentali che caratterizzano un determinata società: in tal senso parla di costituzione anche con
riferimento a quei sistemi politici del passato che non avevano un documento solenne(costituzione egiziana).
Sono i sociologi ad interessarsi a questa interpretazione descrittiva (il sistema è descritto nella sua
organizzazione e nel suo funzionamento).
2)programma politico: in tal senso la costituzione è un documento che fa promesse ed indica le soluzioni
atte alla realizzazione dei programmi. Ad essa fanno riferimento gli storici.
3)testo normativo: la principale fonte del diritto che disciplina diritto e doveri, al distribuzione dei poteri e le
forme del loro esercizio. E’ questo il significato a cui guardano i giuristi.
E’ da sottolineare che tutti i sistemi politici hanno una costituzione in senso descrittivo, ma non tutti hanno
una costituzione intesa quale testo normativo, che è, invece, frutto di movimento filosofico e politico, il
costituzionalismo, che fece della costituzione scritta un obiettivo irrinunciabile, sinonimo di libertà.
Infatti, per il giurista l’emanazione di una costituzione è lo strumento con cui si esce dalla provvisorietà per
entrare nella certezza del diritto, ovvero il passaggio dal potere costituente al potere costituito, perché la
costituzione è appunto l’atto nel quale si esaurisce il potere costituente (da intendersi come potere libero
perché non vincolato da nessuna regola preesistente, prima di essa vi era il caos) e con il quale il nuovo
regime, basato sulle garanzie in essa poste, si costituisce come legittimo.
Tanto è vero che questo limite si trova trascritto nell’ultimo art della costituzione (art139) del 1948, dove si
vieta di modificare la forma repubblicana. Qualche monarchico aveva immaginato che si potesse aggirare
l’ostacolo compiendo 2 passaggi: a)abrogare l’art 139; b)sostituire le istituzioni repubblicane con quelle
monarchiche. Ma la decisione costituente non può essere rinnegata senza compiere una rivoluzione.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 14. Definizione di costituzione flessibile e di costituzione rigida
Le costituzioni possono essere:
a)Flessibili: possono essere modificate attraverso la normale attività legislativa. Tali costituzioni sono
tipiche dell’800’, sono generalmente concesse (ottriate) dal sovrano assoluto(statuto albertino 1848).
b)Rigide: sono modificabili solo attraverso un procedimento aggravato(che richiede cioè una maggioranza +
ampia rispetto a quello ordinario). Tali costituzioni sono tipiche del 900’ e sono garantite da meccanismi che
impediscono che siano adottate leggi contrarie al loro disposto. Sono costituzioni lunghe(in
contrapposizione con le precedenti che erano brevi).
Inoltre esse possono distinguersi in:
-Brevi: si limita a regolare l’organizzazione politico-amministrativa dello stato; contiene solo alcuni diritto
di libertà;
-Lunghe: oltre a regolare l’organizzazione statale e i principi fondamentali dello stato, regola i diritto e i
doveri dei cittadini.
E’ importante ricordare che:
a)valori: essi entrano nel diritto come norme dal contenuto molto generale.
b)principi e regole: costruzione che gli interpreti fanno per dare un senso coerente a quello che il costituente
o il legislatore ha scritto nelle proprie disposizioni.
I principi sono un tipo di forma giuridica, che si distingue dalle regole per il fatto di essere dotato di elevato
grado di genericità e di non essere circostanziato.
c)disposizioni: enunciati scritti dal legislatore, e le norme il significato che a tali disposizioni attribuiscono
gli interpreti.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 15. Caratteristiche della Costituzione Italiana
La costituzione italiana repubblicana entrò in vigore il 1 gennaio 1948. Essa fu approvata dall’assemblea
costituente, eletta contemporaneamente al referendum istituzionale. Si tratta di una costituzione:
-lunga: perché un consenso cosi vasto(fu approvata al 90%) si è potuto realizzare solo sommando le istanze
e gli interessi e i valori delle diverse componenti;
-aperta: perchè non pretende di individuare il punto di equilibrio fra i diversi interessi, ma si limita da
elencarli, lasciando alla legislazione successiva il compito di individuare il punto di bilanciamento.
Essa si compone di diverse parti:
a)principi fondamentali: 12 art. che contengono norme di principio come: colori della bandiera italiana
art.12, la repubblica italiana si fonda sul lavoro art.1; riconosce il lavoro come diritto fondamentale art.4;
riconoscimento delle autonomie locali art.5; tutela delle minoranze art.6; valorizzazione del patrimonio
culturale e artistico della nazione art.9;
b)Parte prima-dir e doveri dei cittadini: pone le garanzie delle libertà individuali (tit 1° rapporti civili)dei
diritto sociali (tit 2° rapporti etico-sociali) e delle libertà economiche(tit 3° rapporti-economici) nonche i
modi in cui il popolo esercità la sua sovranità (tit 4° rapporti politici).
c)Parte seconda: dedicata all’organizzazione costituzionale dello stato, cioè al parlamento, al presidente
della repubblica, al governo e ai loro rapporti reciproci, e alla disciplina della p.a.(tit 3° sezione 2°), della
magistratura(tit.4°)delle regioni e delle autonomie locali(tit 5) e delle garanzie costituzionali (tit 6), cioè la
corte costituzionale e la revisione della costituzione.
Nel titolo dedicato al parlamento vi è un importante sezione(sez 2) dedicata alla formazione delle leggi e
agli altri atti con forza di legge.
Inoltre, in + punti della costituzione sono disseminate, norme programmatiche (artt35-38-45-46 sulla tutela
del lavoro; art31 famiglia; art.6 utilizzato per annullare una norma del vecchio codice di procedura penale
che puniva l’uso di lingue straniere nel processo).
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 16. Caratteristiche della Monarchia costituzionale
La monarchia costituzionale nasce con il passaggio dallo stato assoluto a quello liberale (riv francese 1789)
in applicazione del principio della separazione dei poteri. Nel tempo essa ha assunto 2 successive
configurazioni:
-monarchia costituzionale pura: caratterizzata da un rigido dualismo fra il re, cui spetta il potere esecutivo e
in parte quello giurisdizionale, e almeno una camera elettiva, espressione della borghesia emergente, cui
spetta di condividere con il sovrano il potere legislativo;
-monarchia parlamentare: in cui il governo raggiunge una certa autonomia dal re, ponendosi come organo in
grado di elaborare un programma politico che richiede il consenso della camera elettiva. Si instaura cosi un
rapporto di fiducia fra governo e camera che si affianca e si sovrappone a quello esistente fra il re e i suoi
ministri.
Nel processo di affermazione del governo parlamentare si possono identificare 2 fasi:
1)Il sistema parlamentare nasce come parlamentarismo dualista, dove:
- il capo dello stato e il governo condividono il potere esecutivo;
-il governo gode della doppia fiducia(parlamento e re);
-il capo dello stato ha il potere di sciogliere anticipatamente il Parlamento.
2)Progressivamente il dualismo fra re e parlamento andò a modificarsi a vantaggio di quest’ultimo,
determinando l’affermazione di un parlamentarismo monista, dove:
-il governo è legato da rapporto di fiducia solo verso il parlamento;
-il capo delle stato assume funzioni di garanzia;
-la controfirma diviene strumento con cui il governo si assume la responsabilità di atti adottati solo
formalmente dal capo dello stato.
Il parlamentarismo monista si afferma inizialmente in GranBretagna, dove nel rapporto di fiducia
parlamento-governo, prevale il ruolo di direzione politica dell’esecutivo. In Francia, invece, a prevalere è
stato il ruolo dell’assemblea, determinando cosi la debolezza dei governi della 3° repubblica.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 17. Caratteristiche della Democrazia Pluralista
Lo stato di democrazia pluralista si caratterizza per la presenza di una pluralità di partiti.
Per sistema di partiti si indica il numero dei partiti presenti e la forma dei rapporti intercorrenti fra loro.
Quindi si distingue:
-sistemi politici con partiti molto lontani ideologicamente fra loro: qui la polarizzazione ideologica comporta
scarse possibilità di aggregazione. Il sistema multipolare si caratterizza pre una pluralità di poli politici;
-sistemi politici con partiti non distanti ideologicamente: in cui la competizione elettorale è tra soli 2 poli. Il
sistema finisce cosi per operare da sistema bipolare e la mancanza di ideologie antisistema non esporrà a
rischi chi perde le elezioni.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 18. Caratteristiche del Governo Parlamentare
Forma di governo caratterizzata dal rapporto di fiducia che lega il governo al parlamento. Il governo è
espressione delle forze che compongono il parlamento il quale può costringerlo alle dimissioni
sfiduciandolo.
L’esigenza di garantire la stabilità del governo e l’attuazione del suo programma, ha portato alla
razionalizzazione del parlamentarismo, infatti si distingue tra parlamentarismo a prevalenza di:
-governo: caratterizzato da un sistema politico bipolare, cioè 2 soli partiti che esprimono chiaramente il
proprio candidato alla carica di primo ministro. Chi vince le elezioni gode della maggioranza parlamentare
per tutta la legislatura; il partito sconfitto opera da opposizione;
-parlamento: caratterizzato da un sistema multipolare in cui operano spesso partiti lontani ideologicamente,
quindi la stabilità del governo è sempre a rischio.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 19. Caratteristiche della forma giuridica del Presidenzialismo
Il governo dipende per l’elezione, il funzionamento e la durata dal presidente che è allo stesso tempo capo
dello stato e capo dell’esecutivo. Infatti, i ministri sono nominati e revocati dal presidente, rispondono solo
verso di lui e assumono la veste di suoi collaboratori, sono indipendenti dal parlamento.
Sia il presidente che il parlamento sono eletti periodicamente e democraticamente direttamente dal popolo,
essi esercitano poteri distinti e sono in netta separazione fra loro. Il presidente non può procedere allo
scioglimento del parlamento, ne questo può sfiduciare il primo. Tuttavia al presidente spetta un potere di
veto per impedire l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi già approvati dal parlamento.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 20. Caratteristiche della forma giuridica del Semipresidenzialismo
Le sue caratteristiche sono:
-Presidente eletto a suffragio universale e diretto: libero da qualsiasi legame fiduciario con il parlamento e
dotato di importanti poteri esercitabili, talvolta , anche senza controfirma ministeriale;
-Struttura bicefala del sistema sovrano: la guida del paese è condivisa dal presidente e da un governo da lui
nominato;
-Presenza di un governo legato al parlamento da rapporto fiduciario.
La possibilità che la maggioranza presidenziale sia diversa da quella governativa, ovvero che il presidente
ed il primo ministro siano esponenti di partiti antagonisti, espone questa forma di governo al rischio di
conflitti istituzionali.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 21. Caratteristiche delle forme giuridiche neoparlamentare e
direttoriale
Vi sono inoltre forme di governo:
a)neoparlamentare (governo israeliano dopo la riforma del 92’):
-legame fiduciario tra parlamento e governo;
-scioglimento e nuove elezioni per parlamento e primo ministro in seguito a crisi di governo;
b)direttoriale (Svizzera): si realizza quando il governo(direttorio) è scelto direttamente dal parlamento. Il
direttorio, che è allo stesso tempo governo e capo dello stato, resta al potere per tutto il periodo della
legislatura.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 22. Definizione di Legislazione Elettorale
In essa confluiscono 3 componenti:
-norme che definiscono l’area della “cittadinanza politica”, ossia l’insieme delle norme che stabiliscono i
soggetti che godono dell’elettorato attivo;
-regole sul sistema elettorale, che stabiliscono i meccanismi attraverso cui i voti espressi dagli elettori si
trasformano in seggi parlamentari;
-legislazione elettorale di contorno, formata dalle regole che stabiliscono le modalità di svolgimento delle
campagne elettorali, i modi di finanziamento della politica.
Tutto ciò per garantire la lealtà della competizione elettorale e per impedire il conflitto di interessi tra la
carica di parlamentari e altri ruoli occupati dal medesimo soggetto.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 23. Definizione di elettorato attivo e passivo
L’elettorato si divide in:
A)Attivo: consiste nella capacità giuridica di votare. L’elettorato attivo è disciplinato dall’art.48 per il quale
sono elettori tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età. Ma la capacità di votare necessita del
possesso di due requisiti positivi:
1)cittadinanza italiana: coloro che godono della cittadinanza dell’U.E. hanno riconosciuto il diritto di voto e
di eleggibilità alle elezioni comunali e a quelle del parlamento europeo.
L’art.48 cost è stato modificato dalla legge cost. 17-1-2000, n°1, che ha riconosciuto ai cittadini italiani
residenti all’estero l’esercizio del diritto di voto. A tale scopo la legge istituisce una circoscrizione estero per
l’elezione delle camere. Inoltre con la legge cost 23-1-2001, n°1 si è provveduto all’individuazione dei
deputati(12) e dei senatori(6) che appartengono al neo istituto circoscrizione estero.
2)maggiore età: la legge fissa il raggiungimento della maggiore età a 18 anni per le elezioni della camera e
25 anni per quella del senato (art.48 comma 1;art 58 comma 1). Anche i detenuti che non siano incorsi in
una causa di incapacità elettorale, sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, mentre i malati possono
votare negli ospedali e nelle case di cura(art.8 e 9 della legge 136/1976).
Le circostanze che comportano l’esclusione del soggetto dall’elettorato sono: incapacità civile; esistenza di
cause di indegnità morale; esistenza di sentenza penale irrevocabile.
L’art.48.2 della costituz. pone i seguenti princ che caratterizzano il diritto di voto, che è:
-personale: è escluso il voto per procura;
-uguale: non si riserva a dei soggetti un voto plurimo;
-libero: ogni elettore deve poter attribuire il voto a chi ritiene + opportuno;
-segreto: per garantire l’elettore da possibili pressioni esterne(l’unica eccezione riguarda i ciechi, che
possono farsi accompagnare nella cabina elettorale);
-è dovere civico: ma paradossalmente non ci sono sanzioni per l’astensionismo.
B)Passivo: consiste nella capacità di essere eletti. Di regola chiunque è elettore è anche eleggibile, ma
differenze si rinvengono in base all’età: per l’appartenenza alla camera dei deputati è richiesto il
compimento del 25 anno di età(art.56.3), per il senato il compimento del 40° anno(art.58.2).
Da notare che se si perde l’elettorato attivo, viene meno quello passivo.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 24. Definizione di ineleggibilita’ e incompatibilita’ parlamentari
-Ineleggibilità: è dovuta alla particolare carica del soggetto, che può porlo in una posizione di vantaggio
rispetto ad altri candidati(è il caso di dirigenti di imprese che hanno rapporti con lo stato). Se in presenza di
una causa di ineleggibilità un soggetto sia comunque eletto, la sua elezione viene dichiarata nulla
dall’organo competente.
Le cause di ineleggibilità che sopraggiungono nel corso del mandato elettivo, prendono il nome di
ineleggibilità sopravvenute.
-Incompatibilità: impossibilità materiale di ricoprire contemporaneamente due cariche: quindi si deve optare
per l’una o per l’altra (giudice della corte costituzionale e deputato): in caso contrario è lo stesso
ordinamento che lo fa decadere da una delle due cariche. L’incompatibilità a differenza dell’ineleggibilità,
non impedisce la regolare elezione ad una carica ma impone solo una scelta tra il nuovo ed il precedente
ufficio ricoperto.
Diverso è il fondamento giuridico che sta alla base delle due figure: le ineleggibilità mirano a garantire la
parità di chances tra i candidati; invece, le incompatibilità sono volte ad assicurare che esercizio delle
funzioni elettive non sia minacciato da conflitti di interessi.
Le cause di ineleggibilità hanno natura invalidante è determinano la nullità della stessa elezione; le cause di
incompatibilità sono invece, caducanti e producono la decadenza del titolare della carica elettiva se questi
non sceglie fra le due cariche.
-Incapacità elettorale passiva: che discende dalla sussistenza di quelle cause che fanno venire meno lo stesso
elettorato attivo, il cui godimento è il presupposto dell’elettorato passivo. L’incapacità elettorale impedisce
le stessa iscrizione nelle liste elettorali e la partecipazione alla competizione elettorale.
-Non Candidabilità: divieto per alcuni soggetti di presentare la propria candidatura(è il caso di coloro che
hanno riportato condanna definitiva per alcuni delitti particolarmente gravi).
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 25. Leggi che disciplinano le campagne elettorali
La legge 515/93’ ha disciplinato l’accesso agli spazi dedicati alla propaganda elettorale nei mass media e
imposto limiti alle spese elettorali dei candidati e dei partiti.
La legge 22-2-2000, n.28 prevede che le regole della par condicio si applichino a tutte le competizioni
elettorali, compresi i referendum. L’obiettivo è quello di assicurare un accesso imparziale ai mezzi di
informazione e parità di trattamento tra i soggetti politici, attribuendo a ciascuno un adeguato spazio di
comunicazione e propaganda.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 26. Caratteristiche del finanziamento pubblico dei partiti
I partiti politici per svolgere la propria attività necessitano di una certa disponibilità economica, che copra le
spese di organizzazione e propaganda. Il finanziamento pubblico dei partiti è stato formalmente abrogato
con il referendum del 93. i partiti continuano tuttavia a ricevere fondi dallo stato attraverso la formula del
rimborso per le spese sostenute durante le campagne elettorali.
A tal fine è stato costituito un apposito fondo (1 € per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali della camera
dei deputati).
Un rimborso è previsto anche per ogni comitato promotore di referendum.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 27. Definizione di sistema elettorale
I sistemi elettorali sono meccanismi attraverso cui il voto espresso dall’elettorato si trasforma
nell’attribuzione di seggi. Essi si distinguono in:
1)maggioritari: il seggio è attribuito a chi ha ottenuto la maggioranza dei voti. Tali sistemi si dividono in :
-a maggioranza assoluta: richiedono la maggioranza assoluta dei suffragi espressi per l’attribuzione del
seggio. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta, è previsto un secondo turno fra i due +
votati o tra tutti quelli che hanno raggiunto una percentuale minima di voti.
-a maggioranza relativa: assegnano il seggio a chi ottiene la maggioranza dei voti, anche se questi non
raggiungono la metà + 1.
2)proporzionali: assicurano a ciascun partito un numero di seggi rapportato alla sua forza elettorale. I seggi
sono ripartiti proporzionalmente tra tutte le liste che hanno ottenuto un numero di voti almeno pari ad una
percentuale minima prestabilita(quoziente elettorale). Tali sistemi consentono un’adeguata rappresentanza
delle forza politiche minoritarie, che invece i sistemi maggioritari penalizzano.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 28. Funzione delle Elezioni Politiche
Esse sono finalizzate alla formazione dei due rami del Parlamento ed avvengono sulla base di un sistema
misto prevalentemente maggioritario, con l’attribuzione del 75% dei seggi con il criterio maggioritario e il
restante 25% con il criterio proporzionale.
Dopo le riforme elettorali del 93’, i 630 deputati della camera e i 315 membri del senato sono eletti:
per il 75%(475 deputati e 232 senatori) con la formula uninominale; e per il 25%(155 deputati e 83 senatori)
con la formula proporzionale.
La ripartizione dei seggi da attribuire con il sistema uninominale è semplice: il territorio nazionale è
suddiviso in tanti collegi uninominali e in ogni collegio è indicato il candidato che ha ottenuto il maggior
numero di voti.
L’assegnazione dei restanti 155 seggi della camera richiede un procedimento + complesso:
-in ogni circoscrizione è calcolata la cifra elettorale circoscrizionale(cioè la somma dei voti validi ottenuti da
ciascuna lista);
-per le liste che hanno ottenuto l’elezione di candidati ad esse collegati nei collegi elettorali, dalla cifra
circoscrizionale, va sottratto, per ogni candidato eletto, il numero dei voti ottenuto dal candidato arrivato
secondo nei collegi uninominali aumentato di 1(scorporo);
-i voti riportati dalle singoli liste a livello circoscrizionale vengono sommati a livello nazionale, ottenendo in
tal modo la cifra elettorale nazionale. In questa fase opera la clausola di sbarramento, che estromette dalla
ripartizione dei seggi quelle liste che a livello nazionale hanno ottenuto meno del 4% dei voti espressi;
-sono sommati i voti di tutte le liste non escluse dalla clausola di sbarramento: questa somma è poi suddivisa
per il numero dei seggi da assegnare per ottenere il quoziente elettorale nazionale. I voti ottenuti da ciascuna
lista saranno poi divisi per quest’ultima cifra ottenendo cosi il numero dei seggi spettanti alla lista.
Al Senato invece, la ripartizione avviene a livello regionale.
Le elezioni del parlamento europeo sono svolte dal 1979 sulla base di leggi elettorali diverse per ogni stato.
In Italia la materia è regolata dalla legge 18/1978, che fornisce l’unico esempio di sistema rigorosamente
proporzionale ancora esistente nel nostro paese.
I seggi attribuiti all’Italia sono attualmente 78 ed essi sono ripartiti nell’ambito di 5 grandi circoscrizioni:
Italia nord-occidentale; nord orientale; centrale; meridionale e insulare.
Per la ripartizione tra le liste concorrenti si opera così:
-si calcola il quoziente elettorale nazionale, ottenuto dividendo i numeri effettivi dei voti validi per il numero
complessivo dei seggi da assegnare(78);
-si determina la cifra elettorale di ciascuna lista;
-si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per il quoziente elettorale e si ottiene il numero dei seggi che
spetta a ciascuna lista.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 29. Definizione di Governo
E’ l’organo esecutivo dello stato (art92cost). Esso ha funzione:
-politica: perché partecipa alla direzione politica del paese, seguendo l’indirizzo fissato dalla maggioranza
parlamentare;
-legislativa: perché può emanare norma giuridiche aventi diversa efficacia;
-di controllo: sugli atti di organi amministrativi.
Il governo è un organo costituzionale complesso, perché costituito al suo interno da + organi con
competenze autonome, ovvero:
1)Presidente del consiglio dei ministri: è colui che coordina la sua volontà con quella degli altri ministri al
fine di determinare l’indirizzo politico del governo. Oltre alle sue funzioni ha una pluralità di compiti
(rappresenta il governo; controfirma i decreti del presidente della repubblica e le leggi già firmate dai singoli
ministri proponenti; convoca il consiglio dei ministri stabilendo l’ordine del giorno).
Prima di assumere la sua funzione, egli presta giuramento di fedeltà nelle mani del presidente della
repubblica.
In base alla l. 400/88 le attribuzione del presidente del consiglio sono:
-dirige la politica generale del governo: redigere il programma del governo e chiede su di esso la fiducia;
-mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo di tutti i ministri: funge da organo di coordinamento
delle esigenze dei vari settori amministrativi;
-promuove l’attività dei ministri: sollecita i ministri ad una pronta attuazione delle decisioni del consiglio e
può adottare le direttive per assicurare l’imparzialità e l’efficienza degli uffici pubblici;
-rappresenta l’intero organo governo: tiene i contatti con il presidente della repubblica, pone la questione di
fiducia, controfirma le leggi e gli atti aventi forza di legge.
La Presidenza del consiglio dei ministri è la struttura amministrativa di supporto all’attività del presidente
del consiglio. Essa gode di autonomia organizzativa e di bilancio.
2) Ministri: sono nominati su proposta del presidente del consiglio con decreto del presidente della
repubblica. Per la nomina sono richiesti requisiti, come l’essere cittadino italiano, godere dei diritto civili e
politici ed aver compiuto la maggiore età. Ogni ministro è preposto ad un ministero, costituito dal complesso
di mezzi ed uomini che si occupano della cura e del mantenimento degli interessi che fanno capo a quel
ramo della p.a. Vi sono anche ministri non preposti ad alcun dicastero, ma che svolgono le funzioni loro
delegate dal presidente del consiglio, si tratta dei ministri senza portafoglio.
Il ministro ha un duplice ruolo istituzionale:
A) Membro del consiglio dei ministri: partecipa all’elaborazione dell’indirizzo politico. In questa veste i
ministri rispondono individualmente per gli atti dei loro Ministeri, ma anche collegialmente per gli atti del
consiglio dei ministri.
B) Rappresenta il vertice dell’ apparato amministrativo (Ministero): realizza l’indirizzo politico.
Il D. Lgs 300/99’ ha ridisegnato l’amministrazione centrale dello stato nei seguenti ministeri: degli affari
esteri; dell’interno; della giustizia; difesa; dell’economia e finanze, delle attività produttive, delle
comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio; delle
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali; della salute; dell’istruzione ; dell’università
e della ricerca; per i beni e le attività culturali.
3) Consiglio dei ministri: organo collegiale composto da tutti i ministri e dal presidente del consiglio che lo
preside. La sua funzione è quella di fissare l’indirizzo politico-amministrativo dell’attività di governo,
deliberando disegni di legge, decreti legge e regolamenti.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 30. Definizione di organo governativo non necessario
Il governo può essere formato anche da organi governativi non necessari, come:
-Vicepresidente del consiglio dei ministri: il presidente del consiglio può proporre al consiglio dei ministri di
attribuire ad uno e + ministri le funzioni di vicepresidente del consiglio;
-Consiglio del gabinetto: organo istituito nel 1983, è composto dal presidente del consiglio e dai
rappresentanti dei capi delegazione dei partiti di maggioranza governativa. Egli provvede ad esaminare
preventivamente gli aspetti + rilevanti della politica governativa.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale 31. Procedura di formazione del governo
Quando si apre la crisi parlamentare, il presidente della repubblica avvia le consultazioni con i presidenti dei
vari gruppi parlamentari e con i leaders dei singoli partiti al fine di sondare i vari orientamenti.
Chiuso il giro delle consultazioni, il presidente della repubblica affida l’incarico di formare il governo alla
personalità prescelta, che avvia le proprie consultazione per formare la maggioranza parlamentare che dovrà
sostenere il futuro governo. L’incarico è conferito oralmente ed accettato con riserva. Quindi sciolta la
riserva con cui il presidente incaricato aveva accettato, questi presenta la lista dei ministri che comporranno
il governo.
Poi si procede alla nomina dei sottosegretari, viceministri, e alla stesura del programma di governo che deve
essere presentato alle camere entro 10 giorni dal presidente del consiglio. Si procede al dibattito
parlamentare e si conclude con la votazione di una mozione di fiducia presentata dai capigruppo della
maggioranza. Il governo ottiene la fiducia con la maggioranza semplice fermo restando il quorum strutturale
della metà + 1 dei componenti dell’assemblea; la votazione avviene con scrutinio palese e con appello
nominale. Con la fiducia si conclude il procedimento di formazione del governo
In base agli art.92.2 e 94 cost il governo deve ottenere la fiducia da entrambe le camere, e deve presentarsi
ad esse entro 10 giorni dal giuramento.
Il giuramento costituisce l’ultima fase del procedimento di formazione di governo. Una volta nominato il
governo la legge 400/98’ prevede il giuramento con cui il governo entra in carica assumendo le
responsabilità che la cost e le leggi gli attribuiscono.
Il primo atto del nuovo presidente del consiglio è la controfirma dei decreti di nomina di se stesso e dei suoi
ministri.
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Diritto Pubblico - Costituzionale 32. Definizione di mozione di sfiducia
La costituzione prevede l’istituto della mozione di sfiducia, l’atto cui il parlamento rompe il legame di
fiducia che lo legava al governo. Tale mozione deve essere:
a)firmata, da almeno un decimo dei componenti della camera;
b)motivata, cioè deve contenere l’indicazione delle ragioni per cui non si ritiene + opportuno avallare
l’orientamento politico del governo in carica;
c)votata per appello nominale, per favorire una chiara assunzione di responsabilità da parte di determina la
caduta dell’esecutivo.
Nella storia repubblicana una sola crisi di governo è stata prodotta dalla votazione di una mozione di
sfiducia, in occasione del governo Prodi nel 1998.
Per quanto riguarda i singoli ministri, i regolamenti parlamentari ammettono la mozione di sfiducia
individuale al singolo ministro, istituto legittimato dalla corte costituzionale quando, nel 1995, fu votata la
sfiducia nei confronti del ministro Mancuso, membro dell’allora governo Dini.
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Diritto Pubblico - Costituzionale 33. Definizione di crisi di governo
Presentazione delle dimissioni del governo in carica in seguito alla rottura del legame fiduciario con la
maggioranza politica che lo sostiene. Le crisi si distinguono in:
-Parlamentari: in seguito a sfiducia del parlamento, che impone al governo di rassegnare le dimissioni;
-Extraparlamentari: in seguito a dimissioni volontarie del governo per motivi interni alla maggioranza.
Effetti di stabilità (rispetto alla mozione di sfiducia) per il paese ha sortito la previsione della necessità per il
governo di incassare un’investitura fiduciaria del parlamento entro dieci giorni dalla sua formazione. Quindi
l’esecutivo deve godere del sostegno di una maggioranza politica, che gli accorda la fiducia sulla base del
programma esposto al parlamento.
Antonio Amato Sezione Appunti
Diritto Pubblico - Costituzionale