Procedimento legislativo regionale
1) Iniziativa Legislativa: Accanto ai soggetti tradizionalmente riconosciuti come propulsori del procedimento legislativo (consiglieri, giunta, corpo elettorale) vi si affiancano i consigli provinciali e comunali, nonché le unioni di comuni, comunità montane e città metropolitane.
In molti statuti inoltre è prevista la possibilità di far pervenire all’Assemblea regionale disegni di legge anche da parte del Cal e del CREL, limitatamente ai propri ambiti di competenza (e quindi: autonomia e funzioni degli enti territoriali minori; materie di carattere economico e sociale per il secondo).
2) Approvazione: qui si riproduce il modello parlamentare di creazioni delle leggi che si articola in:
-istruttoria del progetto di legge ad opera della commissione permanente competente per materia;
-approvazione del progetto ad opera del consiglio, tramite una votazione art per articolo ed una delibera del testo nel suo complesso.
3) Promulgazione e Pubblicazione:
Una volta approvata la decisione legislativa è trasmessa a cura del presidente del consiglio, al presidente della giunta, che provvede, entro un termine variabile da regione a regione, alla sua promulgazione.
Dopo la promulgazione, la legge è inserita nel bollettino ufficiale della regione, e dopo la vacatio legis entra in vigore.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Antonio Amato
[Visita la sua tesi: "La condizionalità nelle organizzazioni internazionali economiche"]
- Università: Istituto Universitario Navale di Napoli
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Pubblico
- Titolo del libro: Diritto Costituzionale
- Autore del libro: Bin R., Petruzzella G.
- Editore: Cedam
- Anno pubblicazione: 2008
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