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Caratteristiche delle Fonti del Diritto

Atti o fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. E’ importante distinguere tra:
-Fonti sulla produzione:  disciplinano procedimenti  formativi delle fonti  di produzione(come devono essere prodotte le fonti):  indicano chi è competente ad adottarle e i modi di adozione;
-Fonti di produzione: sono le fonti del diritto, cioè ogni fatto abilitato dall’ordinamento giuridico ad innovare il diritto oggettivo;
Le fonti di produzione si distinguono in:
1)Fonti-Atto: atti normativi posti in essere da organi o enti nell’esercizio di poteri ad essi attribuiti dall’ordinamento. Esse sono parte degli atti giuridici(comportamenti consapevoli e volontari che danno luogo a  effetti giuridici), ed  hanno 2 caratteristiche specifiche:
-quanto agli effetti giuridici, gli atti normativi hanno la capacità di porre norme vincolanti per tutti(perciò sono fonti del diritto);
-quanto ai comportamenti, questi devono essere imputabili a soggetti cui lo stesso ordinamento riconosce il potere di porre in essere tali atti. Quindi esse implicano non solo un agire volontario, ma l’agire volontario di un organo a ciò abilitato dall’ordinamento giuridico.
La forma tipica dell’atto è data da una serie di elementi, come l’intestazione all’autorità emanante(decreto ministeriale)il nome proprio dell’atto(nomen juris: legge; decreto legge, ecc), il procedimento di formazione dell’atto stesso.
Per procedimento si intende quella sequenza di atti preordinata al risultato finale: nel caso delle fonti-atto, il risultato finale del procedimento è appunto l’emanazione dell’atto normativo.
Dal punto di vista redazionale, l’atto è suddiviso in articoli, e questi in commi; gli articoli sono spesso corredati da una rubrica che ne indica l’argomento, e possono essere raggruppati in capi, e questi in titoli e parti(ognuno con la propria rubrica).
2)Fonti-Fatto: fonti non scritte determinate da eventi naturali(nascita)o sociali(pugno di tizio a caio) considerati idonei a produrre diritto.
Fonti che l’ordinamento riconosce e di cui consente l’applicazione, non perché prodotte dalla volontà di un determinato soggetto, ma per il semplice fatto di esistere.
La differenza specifica che distingue i fatti normativi dalla categoria generale dei fatti giuridici è che da essi l’ordinamento fa dipendere il sorgere di norme vincolanti per tutti.
Fonti-fatto per il nostro ordinamento sono anche quelle fonti che producono norme richiamate dal nostro ordinamento ma non prodotte dai nostri organi. Vi sono 2 esempi:
1)la globalizzazione dei mercati ha come effetto l’aumento delle norme prodotte dalla C.E., che sono da considerarsi come fonti-fatto;
2)le norme di diritto internazionale privato, cioè quelle che regolano l’applicazione della legge quando i soggetti o i beni coinvolti nel caso sottoposto al giudice sono collegati a ordinamenti giuridici.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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