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Modalità di elezione del Presidente della Repubblica Italiana

Egli è eletto dal parlamento in seduta comune, integrato da 3 delegati per ogni regione(Valle d’Aosta che ne designa uno solo). L’elezione si svolge a scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dei componenti nei primi tre scrutini e a maggioranza assoluta dal quarto in poi: per far si che il capo dello stato sia al massimo l’espressione della volontà del popolo. La presenza di delegati regionali rafforza il ruolo del capo dello stato di rappresentante dell’unità nazionale. Il parlamento è riunito dal presidente della camera 30 giorni prima che scada il mandato presidenziale.
I requisiti per l’elezione  a presidente della repubblica sono: cittadinanza italiana; età non inferiore a 50 anni; pieno godimento di diritto civili e politici: sono esclusi da questa come da ogni altra carica elettiva i discendenti di casa Savoia.
L’elezione avviene a scrutino segreto, e risulta eletto:
-nei primi 3 scrutini, che ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dei voti;
-negli scrutini successivi, chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti(cioè la metà + 1 dei voti).
L’ufficio di presidente della repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica e dura 7 anni, dalla data di giuramento di fedeltà  alla repubblica  presentato dinanzi alle camere riunite in seduta comune.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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