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Definizione di Controfirma Ministeriale

La controfirma ministeriale è un requisito di validità dell’atto e rende irresponsabile il presidente per l’atto adottato, trasferendone  le responsabilità  al governo.
Si distingue tra:
1)Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali: cioè quelli adottati dal presidente della repubblica, ma il cui contenuto è definito dal governo, per i quali a controfirmare deve essere il ministro proponente, ovvero:
-Atti di nomina di: 5 senatori a vita; 5 giudici della corte costituzionale;
-Rinvio delle leggi: se il presidente della repubblica riscontra dei vizi nell’atto, può rinviare la legge alle camere chiedendo una nuova deliberazione. Il rinvio deve essere accompagnato da un messaggio motivato;
-Messaggi presidenziali: tipico atto presidenziale che non può interferire nell’azione degli altri organi costituzionali, ne entrare nel merito del programma politico del governo;
-Convocazione straordinaria di ciascuna camera;
-Esternazioni atipiche: ovvero quelle rivolte alla pubblica opinione o al popolo.
2)Atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi: cioè quelli adottati dal presidente della repubblica, per i quali a controfirmare è il ministro competente in materia, cioè:
-Promulgazione delle leggi e emanazione dei decreti governativi aventi valore di legge: la produzione delle leggi spetta al parlamento, quindi il presidente della repubblica è chiamato a collaborare al procedimento legislativo solo per attribuirle efficacia.
Quanto all’emanazione dei decreti governativi, il presidente della repubblica emana: decreti legislativi e decreti legge; regolamenti governativi;
-Nomina dei funzionari dello stato;
-Concessione di commutazione delle pene e della: grazia: atto di clemenza di una sola persona condannata irrevocabilmente
-Autorizzazione della presentazione alle camere di disegni di legge di iniziativa governativa;
-Conferimento delle onorificenze della repubblica;
Per gli atti adottati dal capo dello stato nelle vesti di presidente di un organo collegiale e per quelli adottati in veste di presidente supremo della magistratura non è necessaria la controfirma ministeriale (art 89 cost): è il caso delle esternazioni, ovvero dichiarazioni rese a titolo personale.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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