Skip to content

Definizione di consuetudine in diritto costituzionale

Tra le fonti fatto annoveriamo:
A)Consuetudine: nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo, sino a che è sentito come obbligatorio e giuridicamente vincolante per tutti.  Essa ha 2 caratteristiche fondamentali:
-ripetitività (diuturnitas) di un determinato comportamento nel tempo;
-convinzione da parte di coloro che rispettano la norma che tale comportamento è obbligatorio (opinio juris seu necessitatis).
Inoltre esistono consuetudini:
-secundum legem:  richiamata dalle leggi scritte;
-praeter legem:opera dove sono presenti fonti atto.
Altra cosa sono invece, le consuetudini:
-costituzionali: danno la facoltà di adottare dei comportamenti in assenza di disposizioni scritte in senso contrario;
-interpretative: la costante interpretazione di una disposizione di legge da parte degli interpreti. Ad esse si fa spesso riferimento nel diritto costituzionale;
-internazionali: norme che non hanno origine nei trattati, ma tuttavia considerate obbligatorie dagli stati.
Oggi la consuetudine, che una volta era la fonte-fatto per eccellenza, è quasi scomparsa dagli ordinamenti moderni, ma  ne restano tracce, nelle disposizioni preliminari al codice civile(preleggi) e in alcune disposizioni del codice civile.
B) Rinvio a fonti di altri ordinamenti:  strumento con cui l’ordinamento di uno stato rende applicabili al proprio interno norme di altri ordinamenti. Vi sono  2 tecniche di rinvio:
-Fisso: meccanismo con cui una disposizione dell’ordinamento statale richiama un atto di un altro ordinamento. Il rinvio si dice fisso perché recepisce uno specifico e singolo atto, ordinando ai soggetti dell’applicazione del diritto(giudici e amministrazione pubblica)di applicare le norme applicabili da questo atto con norme interne.
-Mobile: meccanismo con cui una disposizione dell’ordinamento statale richiama  una fonte di un altro ordinamento. Con il rinvio mobile l’ordinamento statale si adegua automaticamente a tutte le modifiche che nell’altro ordinamento si producono nella normativa posta dalla fonte richiamata (es. disposizioni del diritto internazionale privato).
Fra le due tecniche del rinvio passa una notevole differenza pratica: il rinvio fisso pone ai soggetti dell’applicazione solo il compito di interpretare il testo normativo richiamato; il rinvio mobile pone loro anche il compito di ricercare le disposizione in vigore nell’ordinamento straniero.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.