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Caratteristiche degli atti sindacabili

Il sindacato della corte costituzionale si esercita sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni:
-leggi costituzionali e di revisione della costituzione: che sono sindacabili per vizi:
a) formali: relativi alla regolarità del procedimento di formazione;
b) materiali: derivanti da limiti imposti dal dettato costituzionale;
-leggi ordinarie dello stato: sindacabili senza alcuna limitazione;
-atti aventi forza di legge: decreti legge e decreti legislativi emanati dal governo. La corte costituì ha precisato che i decreti legge possono essere oggetto del suo sindacato anche relativamente ai presupposti di necessità ed urgenza  e che la sua valutazione di legittimità può anche trasferirsi da un decreto decaduto a quello che lo reiteri, qualora la norma del primo venga riprodotta fedelmente nel secondo.
-referendum abrogativo: che potrebbe generare effetti non conformi alla costituzione;
-leggi regionali: equiparate alle leggi dello stato;
-statuti regionali: sono espressamente assoggettati al sindacato di costituzionalità dall’art.123 della costituzione.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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