Skip to content

Fasi del procedimento legislativo

Fasi del procedimento legislativo

Esso è composto da una serie  di atti volti alla formazione di leggi, e nello specifico:
1)Iniziativa legislativa:  si esercita con  la presentazione di un progetto di legge ad una  delle camere. Nel linguaggio tecnico i progetti di legge, si chiamano disegni di legge se presentati dal governo, e proposte di legge negli altri casi. Un progetto di legge consta di 2 parti:
-testo dell’articolato che il proponente sottopone all’esame della camera, nella speranza che venga trasformato in legge;
-relazione che accompagna l’articolato e che ne illustra gli scopi e  le caratteristiche.
L’iniziativa legislativa è riservata a:
a)governo:  è l’unico soggetto che ha potere di iniziativa su tutte le materie.
b)parlamentari: Ogni parlamentare può presentare progetti di legge alla camera cui appartiene;
c)popolo:  che può esercitare l’iniziativa legislativa: (71.2 cost.) il progetto di legge può essere proposto da parte di 50.000 elettori;
d)consigli regionali:L’art.121.2 cost. riconosce ai consigli regionali(cioè alle assemblee elettive delle regioni)il potere di presentare progetti di legge alle camere. Per queste iniziative non è indicato alcun limite particolare;
e)CNEL: l’art. 90cost. attribuisce  al CNEL l’iniziativa legislativa senza stabilire dei limiti.
L’iniziativa legislativa  si esercita tramite disegni di legge deliberati dal consiglio dei ministri e su autorizzazione del presidente della repubblica.
Essa non crea mai un obbligo per la camera di deliberare. L’insabbiamento è quindi il risultato del disinteresse che i capigruppo parlamentari dimostrano nei confronti della proposta.
2)Approvazione delle leggi:  l’art 72.1 vieta che un progetto sia discusso direttamente dalla Camera: prima deve essere esaminato dalla commissione permanente competente. Ma le funzioni che la commissione è chiamata a svolgere sono diverse a seconda della “sede” in cui è chiamata ad esaminare il progetto: in relazione alla diversa “sede” in cui lavora la commissione, diverse sono anche le funzioni che è chiamata a svolgere l’assemblea, detta anche “aula”.
In relazione alle diverse funzioni che svolgono la commissione e l’aula, si distinguono 3 procedimenti principali:
A)ordinario: è sempre obbligatorio per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione di ratifica dei trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. E’ facoltativo per tutti gli altri progetti di legge.
Si attua con le seguenti fasi:
-esame preparatorio da parte della commissione competente;
-discussione in aula delle relazioni preparate dalle commissioni;
-discussione e votazione degli articoli, salva la possibilità di apportare emendamenti;
-votazione finale: ultima l’approvazione dei singoli articoli, si sottopone la legge nel suo complesso al voto finale.
B)per commissione deliberante: è particolarità del nostro ordinamento ereditata dal fascismo. Per l’art.72.3cost i regolamenti parlamentari possono stabilire in quali casi e forme l’approvazione dei disegni di legge sono definiti interamente alle commissioni. In tale procedimento la commissione legislativa competente procede a:
-esame preliminare dell’oggetto;
-alla sua discussione che non avviene in assemblea;
-votazione dei singoli articoli;
-votazione finale e approvazione della legge.
C)per commissione redigente: questo procedimento è detto anche misto, perché comporta una collaborazione delle assemblee e delle commissioni.. Esso serve a sgravare l’assemblea dalla discussione e approvazione degli emendamenti, decentrandoli in commissione e riservando all’aula l’approvazione finale.
3)Promulgazione della legge:  una volta approvata dalla camere, la legge è perfetta, ma non ancora efficace, per diventare tale deve superare la fase dell’integrazione dell’efficacia, costituita dalla promulgazione ad opera del presidente delle repubblica.
Se il presidente della repubb ritiene viziata la legge, può rifiutarsi di promulgarla e di  rinvialrla alle camere, motivando la sua decisione. Se però una legge rinviata dal presidente della repubb è riapprovata, allora deve essere obbligatoriamente promulgata.
Alla promulgazione segue la pubblicazione nella gazzetta ufficiale, che è l’atto con cui la legge viene portata ufficialmente a conoscenza dei suoi destinatari.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.