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Controllo di legittimità delle leggi regionali italiane

Il vecchio dettato costituzionale (quello anteriore alla riforma del tit 5°)  attribuiva la veste di controllo sulle leggi regionali al governo: il provvedimento di legge regionale doveva essere inviato prima della promulgazione al governo che autorizzava il procedimento di formazione della legge.
Se invece il governo riteneva la legge regionale viziata nel merito, perché in contrasto con l’interesse della nazione o di altre regioni, o nella legittimità, perché eccedeva la competenza riservata alla potestà legislativa regionale, rinviava il provvedimento legislativo al consiglio regionale.
A tal punto il consiglio regionale poteva decidere di adeguarsi alle osservazioni del governo, e in tal caso il testo di legge cosi corretto ricominciava l’iter descritto fino all’approvazione del visto; oppure poteva ritenere di riproporre il testo nella sua formulazione originaria, riapprovando a maggioranza assoluta. Il governo poteva quindi ricorrere alla corte costituzionale.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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