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Criterio cronologico di risoluzione delle antinomie

Criterio che regola la successione delle norme nel tempo: nello specifico, in caso di contrasto fra 2 norme(ovvero fonti equiparate, aventi cioè il medesimo grado nel sistema delle fonti) si deve preferire quella + recente a quella + antica sulla base del princ lex posterior derogat legi  priori.  Quindi la prevalenza della nuova norma sulla vecchia si esprime con l’abrogazione, ovvero con la cessazione dell’efficacia della norma giuridica precedente.
L’applicazione del criterio cronologico comporta l’abrogazione della disciplina previdente incompatibile. Per l’art.15 delle preleggi vi sono 3 tipi di abrogazione:
a)Espressa: è la stessa disposizione ad indicare quali norme preesistenti sono abrogate;
negli articoli finali della legge si scrive “sono abrogate le seguenti disposizioni”;
b)Implicita:  si ha quando l’interprete rileva incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti;
c)Tacita: si ha quando una  nuova legge  interviene a disciplinare una data materia sostituendosi alla legge anteriore.
La norma diventa efficace, cioè applicabile come regola dei rapporti giuridici, quando la disposizione da cui è tratta entra in vigore. Di regola, in base all’art 11 delle preleggi, vale il princ di irretroattività degli atti normativi: cioè essi valgono solo per il futuro, e non hanno effetti per il passato.  La retroattività quindi riguarda solo i rapporti pendenti, ovvero quelli non ancora conclusi e suscettibili di essere ancora regolati.
Un divieto di retroattività è previsto dall’art25cost per le leggi in materia penale (nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso).
Deroga e sospensione
La deroga nasce tra un contrasto fra norme di tipo diverso, nel senso che la norma derogata è una norma generale, mentre la norma derogante  è una norma particolare: è semplicemente un’eccezione alla regola. Per esempio l’art.1573 codice civile dice a proposito della durata dei contratti di locazione, che essi non possono essere stipulati per un periodo eccedente i 30 anni: ma gli art.1607 e 1629 “derogano” a questa regola generale per i contratti di locazione di case e per fondi destinati al rimboschimento, prevedendo termini maggiori (un altro esempio è quello dell’esclusione dall’obbligo di servizio militare per i ragazzi residenti in una zona calamitata).
La differenza tra abrogazione e deroga sta proprio in questo: la norma abrogata perde efficacia per il futuro, e può riprendere a produrre effetti soltanto nel caso in cui il legislatore emani una ulteriore disposizione che lo prescriva(es. riviviscenza della norma abrogata); la norma derogata, invece, non perde la sua efficacia, ma viene limitato il suo campo di applicazione: per cui se dovesse essere abrogata la norma derogante, automaticamente si riespande l’ambito di applicazione della regola generale.
Simile alla deroga è la sospensione dell’applicazione di una norma, sospensione limitata ad un certo periodo e spesso a singole categorie o zone.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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