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Caratteristiche delle leggi regionali

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano titolari di potestà normativa che si esplica attraverso l’emanazione di atti che, sono assimilabili alle leggi formali dello stato. Il procedimento di formazione della legge regionale si articola nelle seguenti fasi:
-iniziativa: che spetta alla giunta regionale, ai singoli consiglieri regionali e al corpo elettorale regionale;
-approvazione in consiglio regionale: la fase preparatoria è svolta dalle commissioni in sede referente sul modello di quelle esistenti in parlamento. La deliberazione si svolge, però, innanzi all’assemblea regionale poiché le commissioni permanenti non hanno alcun potere deliberativo.
La fase deliberativa si compone di 3 momenti: discussione generale in assemblea; approvazione articolo per articolo; votazione finale;
-promulgazione e pubblicazione della legge.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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