Procedura di scioglimento anticipato del Parlamento Italiano
In base all’art.88, il presidente della repubblica può sciogliere le camere, ma:
-ma non prima di aver sentito il parere obbligatorio ma non vincolante dei presidenti delle camere;
-non può esercitare tale potere negli ultimi 6 mesi del mandato (semestre bianco)salvo che essi coincidano con gli ultimi 6 mesi della legislatura.
Quindi appurata l’impossibilità di soluzionare la crisi, il decreto di scioglimento è controfirmato dal presidente del governo dimissionario, che resta in carica per l’ordinaria amministrazione.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Antonio Amato
[Visita la sua tesi: "La condizionalità nelle organizzazioni internazionali economiche"]
- Università: Istituto Universitario Navale di Napoli
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Pubblico
- Titolo del libro: Diritto Costituzionale
- Autore del libro: Bin R., Petruzzella G.
- Editore: Cedam
- Anno pubblicazione: 2008
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