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Definizione di diritto alla libertà di manifestazione del pensiero

Consiste nella libertà di esprimere le proprie idee e di divulgarle ad un indeterminato numero di destinatari. In ciò si distingue dalla libertà di comunicazione che consiste nella trasmissione del pensiero ad una o più persone. 

 
La libertà di manifestazione del pensiero è uno dei pilastri di ogni ordinamento democratico e non si estende non solo al pensiero politico, ma anche alla fede religiosa, all’arte e alla scienza. Da ciò deriva la libertà di insegnamento e la libertà della scuola.
L’unico limite che l’art21 costituzione pone alla libertà di pensiero è il buon costume, ovvero quelle manifestazioni del pensiero che per la collettività offendono il comune senso del pudore (tale limite non è applicabile alle opere d’arte e di scienza).
La legge penale pone dei limiti ai reati di opinione, ovvero:
  • non sono ammesse espressioni di pensiero atte a determinare azioni pericolose per la pubblica sicurezza, come l’istigazione, l’apologia dei delitti e la diffusione di notizie false o tendenziose;
  • il diritto di ognuno a manifestare il proprio pensiero non deve ledere la dignità altrui, sono quindi considerati delitti l’ingiuria e la diffamazione. Allo stesso modo si tutela il sentimento religioso ed il prestigio delle istituzioni, attraverso al previsione di reati come il vilipendio e l’oltraggio.
La libertà di manifestazione del pensiero è esercitata attraverso  una pluralità di mezzi, come la stampa, la telediffusione e la radiodiffusione, internet. La manifestazione del pensiero attraverso strumenti divulgativi rappresenta la libertà di informazione (art21cost). Essa si articola nel diritto ad informare, di informarsi e di essere informati.
Tra gli strumenti di diffusione la costituzione disciplina direttamente solo la stampa. Il regime della stampa è caratterizzato dai seguenti principi:
-esclusione di ogni forma preventiva e di censura;
-possibilità di sequestro degli stampati, ma con la garanzia della riserva di legge assoluta e della riserva di giurisdizione.
Circa la radiotelevisione, va detto che in Italia vige un sistema misto di remittenza pubblico e privato, legittimato dalla legge Mammì del 90’(fino al 1975 vi era il monopolio della RAI).

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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