Skip to content

Articolo 3 della Costituzione: il principio di eguaglianza

L’art 3 costituzione enuncia il principio di uguaglianza. Il primo comma dell’art3 è dedicato al principio di uguaglianza formale ed all’enunciazione di una serie di divieti di discriminazione; il 2° comma enuclea il principio dell’uguaglianza sostanziale.
Il principio dell’uguaglianza formale deve essere inteso come eguale soggezione di tutti al diritto. Il nucleo forte del principio di uguaglianza è costituito dall’impossibilità per il legislatore di operare distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche ecc. Tale principio vuole prescrivere leggi generali ed astratte per evitare discriminazioni.
Il principio di uguaglianza sostanziale, comporta invece, l’impegno dello stato a creare le condizioni di eguaglianza sostanziale fra i cittadini, ovvero a rimuovere gli ostacoli di natura economico-sociale che di fatto impediscono la partecipazione dell’individuo alla vita del paese. Tale principio tende a provvedere a singoli casi per eliminare eventuali svantaggi.
Il principio di eguaglianza sostanziale e formale si completano a vicenda perché l’uguaglianza formale impedisce di cerare discriminazioni all’incontrario, mentre l’uguaglianza sostanziale addolcisce la dura legge che non conosce eccezioni.
I due principio sono tenuti in equilibrio dal principio di ragionevolezza, che esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore. Nel caso di accerti l’irragionevolezza della legge, essa potrà essere abrogata, per illegittimità costituzione dalla corte costituzionale.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.