Questi appunti comprendono lo studio di temi quali: le fonti di regolazione dei rapporti di lavoro,i tipi contrattuali, i rapporti di lavoro flessibili e speciali e le regole applicabili in caso di licenziamento individuale e collettivo.
Più precisamente si parte da un excursus storico giuridico di regolamentazione del diritto del lavoro, per poi focalizzarsi sull'oggetto del diritto del lavoro. Il corso procede con l'analisi delle varie tipologie dei rapporti contrattuali e della regolamentazione del rapporto di lavoro, per poi concludersi con temi di diritto sindacale, fra i quali il diritto di sciopero.
Diritto del lavoro
di Francesca Morandi
Questi appunti comprendono lo studio di temi quali: le fonti di regolazione dei
rapporti di lavoro,i tipi contrattuali, i rapporti di lavoro flessibili e speciali e le
regole applicabili in caso di licenziamento individuale e collettivo.
Più precisamente si parte da un excursus storico giuridico di regolamentazione
del diritto del lavoro, per poi focalizzarsi sull'oggetto del diritto del lavoro. Il
corso procede con l'analisi delle varie tipologie dei rapporti contrattuali e della
regolamentazione del rapporto di lavoro, per poi concludersi con temi di diritto
sindacale, fra i quali il diritto di sciopero.
Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
Facoltà: Giurisprudenza
Corso: Giurisprudenza
Esame: Diritto del lavoro
Docente: Prof.ssa Tiziana Vettor1. Excursus storico-giuridico di regolamentazione del diritto del
lavoro
L’evento storico da cui ha avuto origine il diritto del lavoro moderno è la Rivoluzione industriale, Inghilterra
XVIII sec.
L’Italia vive questo processo di cambiamento radicale tardivamente e da questo origina il diritto sulla
sicurezza sociale (welfare). Periodo storico in cui la produzione agricola transita verso una produzione di
tipo industriale. Il lavoro è esposto a livello di rischio particolarmente elevati (gli infortuni sul lavoro sono
quotidiani). La legislazione sociale ha lo scopo di tutelare i lavoratori.
Il legislatore comincia ad articolare degli interventi legislativi a sostegno dei lavoratori.
L’inizio del diritto della previdenza sociale: assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (fine
‘800). Il datore di lavoro deve obbligare i lavoratori a stipulare un rapporto assicurativo per riconoscere una
prestazione a sostegno del lavoratore nel caso della lesione della salute.
Questo intervento legislativo era stato preceduto da azioni di autotutela poste in essere dai lavoratori: prima
che il legislatore si accorgesse della gravità di quanto si verificava dal passaggio da una produzione di tipo
agricolo ad una di tipo industriale, i lavoratori avevano escogitato strumenti e misure di autotutela (origine
più profonda del diritto del lavoro: costituzione delle società di mutuo soccorso – fase sorgiva del
movimento sindacale).
Movimento sindacale: dimensione aggregativa dei lavoratori – successiva regolamentazione. Era prevista
un’autotassazione per creare una cassa comune per risarcire il lavoratore infortunato/garantire le spese
funerarie (le morti bianche erano eventi quotidiani).
Da questa esperienza iniziale si colgono i tratti essenziali di uno schema assicurativo. Prenderà da qui avvio
la legislazione sociale istitutiva dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (anche a causa
di una consolidata coscienza sociale, il legislatore oramai non poteva più rimandare un intervento
legislativo: doveva scongiurare eventi di conflittualità politico-sociale tra oggetti antagonisti quali lavoratori
e imprenditori).
Enti assicurativi previdenziali nazionali:
- Inail
- Inps
Prima legislatore organica sul rapporto di lavoro: anni ’20.
Codice civile: parte interamente dedicata al rapporto di lavoro.
Dagli anni ’50 in poi il diritto del lavoro subisce una fioritura in termini garantistici a tutela dei lavoratori
sullo schema delle norme costituzionali.
Francesca Morandi Sezione Appunti
Diritto del lavoro La Costituzione italiana riprende molto il tema del lavoro (già dall’art. 1: Repubblica fondata sul lavoro) –
riconnesso al tema della dignità personale.
Art. 36 Cost.: criteri della proporzionalità e sufficienza della retribuzione, equa distribuzione (qualità,
quantità, garantire dignità).
Fonti di produzione (tecniche e atipiche o extra ordinem) e di cognizione del diritto del lavoro: il diritto
europeo interviene in modo molto significativo.
Tutela dell’integrità fisica e morale: la legislazione vigente in materia (d.lgs. 81/2008) è di derivazione
europea.
Tema della maternità e della paternità: di derivazione europea, attuazione di una direttiva della fine degli
anni ’90. Uno dei decreti attuativi del Jobs act sta attuando delle modifiche rilevanti.
Il Jobs act è l’ultima legislazione lavoristica mossa dall’ambizione di rivoluzionare l’intero sistema lavori
stico. È la quarta riforma organica del diritto del lavoro in poco più di un decennio (legge Biagi, legge
Fornero, decreto Poletti, Jobs act).
Francesca Morandi Sezione Appunti
Diritto del lavoro 2. Oggetto del diritto del lavoro
La legislazione prende avvio dalla figura del lavoratore subordinato.
Dalla qualificazione del rapporto di lavoro dipende l’applicabilità delle norme della legislazione lavoristica.
Francesca Morandi Sezione Appunti
Diritto del lavoro 3. Tipologie dei rapporti contrattuali
Tutte le figure contrattuali (apprendistato,..) sono riconducibili alle due principali tipologie contrattuali:
- Lavoro dipendente
- Lavoro autonomo
Jobs act: idea di ridurre la frammentazione delle figure contrattuali (figure atipiche), ma tali figure rientrano
comunque nelle due principali.
Francesca Morandi Sezione Appunti
Diritto del lavoro 4. Fasi del rapporto di lavoro: accesso, svolgimento, cessazione
Accesso: divieti di discriminazione.
Svolgimento: divieto di demansionamento (danno alla professionalità) – è possibile soltanto richiedere
mansioni equipollenti o superiori. Questa concezione è stata rovesciata da uno dei decreti attuativi del Jobs
act, quindi si ammette la possibilità di effettuare un demansionamento.
Cessazione: dibattito sul licenziamento per motivi religiosi, razziali, economici dell’azienda.
Francesca Morandi Sezione Appunti
Diritto del lavoro 5. Nascita del diritto sindacale in Italia
Come gli altri paesi, l’Italia nel passaggio da un’economia agricola ad una industriale si trova davanti a
fenomeni infortunistici molto estesi (morti bianche). Quindi si colgono le prime espressioni di un fenomeno
associativo di natura sindacale.
Essendo assente un intervento legislativo ed un sistema di garanzie, i lavoratori si garantiscono
reciprocamente una tutela attraverso un sistema: i lavoratori si tassano (cassa comune da cui attingere risorse
economiche in presenza di eventi che pongono i lavoratori nell’impossibilità di perseguire un reddito).
Questo fenomeno auto associativo è l’origine del diritto sindacale (lavoratori che decidono di coalizzarsi per
realizzare forme di autotutela).
Successivamente si formeranno norme che disciplinano il diritto del lavoro.
Queste società di mutuo soccorso entrano in una fase declinante, fino alla sparizione. Questo perché:
1. nel tempo si è realizzato il fenomeno di un progressivo impoverimento dei lavoratori, tale da non
consentire più quel margine di ricchezza attraverso il quale finanziare queste tasse previdenziali
2. nel fenomeno delle società di mutuo soccorso cominciavano a manifestarsi i primi segni di conflittualità
sociale molto forte (i lavoratori prendevano coscienza della loro condizione sociale ed economica: erano
portatori di interessi anche antagonisti rispetto a quelli degli imprenditori)
3. il fenomeno degli infortuni inizia ad essere importante anche per lo Stato: iniziano le prime legislazioni
extracodicistiche a tutela dei lavoratori
Francesca Morandi Sezione Appunti
Diritto del lavoro 6. Nascita dell’obbligo assicurativo in Italia
Fine ‘800: la legislazione sociale che presenta l’intervento iniziale in ambito normativo ha come tema la
tutela dell’integrità fisica dei lavoratori. Impone ai datori di lavoro un obbligo assicurativo nel momento in
cui l’impresa svolge un’attività rischiosa. Questo schema assicurativo era tenuto esente dalla legislazione
civile.
Era prevista un’indennità che andava a compensare il danno subito (dietro erogazione periodica di un
premio assicurativo). Obbligo del datore di lavoro: pagare un premio assicurativo che in caso di danni lo
avrebbe esentato da responsabilità.
Gli oneri previsti dalla legislazione sociale dell’epoca erano quindi solamente quelli riconducibili ad
infortuni.
Francesca Morandi Sezione Appunti
Diritto del lavoro 7. Tutela del lavoro delle donne, del lavoro minorile e dell’impiego
privato
Successivamente si hanno legislazioni di tutela riguardanti il lavoro delle donne e il lavoro minorile (che era
molto diffuso). Queste componenti del mercato del lavoro erano ritenute più vulnerabili dal punto di vista
fisico, più esposte ai rischi del lavoro industriale (c.d. tutela delle mezze forze).
Questa legislazione non era ispirata dall’idea di un riconoscimento, ma al fine di non compromettere la
capacità riproduttiva delle lavoratrici. Per quanto riguarda i minori era una legislazione che puntava a non
vedere compromessa la capacità di sviluppo di questi giovani lavoratori, per evitare danni alla nazione.
Nei primi anni del ‘900 la legislazione sociale si arricchisce di nuove disposizioni, andando a precisare una
tutela anche oltre l’ambito infortunistico. Iniziano a delinearsi le prime legislazioni che vanno a sostenere i
lavoratori nel momento in cui subentra l’invecchiamento: tutela pensionistica.
Nel 1924 si ha la prima legislazione organica sull’impiego privato. Vengono individuati diversi istituti che
iniziano a delineare la disciplina del rapporto di lavoro, per es. la previsione del patto di prova, che è un
elemento accessorio del contratto individuale del lavoro: oggi ha una sua specifica disciplina nel codice
civile – art. 2096 c.c.
Quindi questa legislazione ha mantenuto anche in tempi recenti una sua rilevanza.
Dopo tragici eventi sanguinosi e casi drammatici si assiste all’ascesa del ventennio fascista, che provoca
profonde modifiche in tema di diritto del lavoro.
Non riusciamo a cogliere il senso ultimo delle norme costituzionali se non guardiamo alle vicende storiche
che si sono determinate nel corso di quei vent’anni.
Francesca Morandi Sezione Appunti
Diritto del lavoro 8. Previdenza sociale nel fascismo
Nel periodo fascista ci sono anche dei provvedimenti a tutela dei lavoratori, soprattutto sottoforma di casse
sociali o previdenziali.
Questa moltiplicazione di sistemi previdenziali e pensionistici hanno molto condizionato il successivo
sviluppo del sistema pensionistico.
Con la legge 214/2011 (c.d. legge salva Italia, emanata dal governo Monti insieme al ministro del lavoro
Fornero) è stata ridisegnata la tutela pensionistica nel nostro paese. Queste nuove norme hanno richiesto che
si semplificassero i sistemi pensionistici e previdenziali del nostro paese, perché ancora vi era una pluralità
di erogatori pensionistici, con conseguenza di un sistema pensionistico iniquo.
Francesca Morandi Sezione Appunti
Diritto del lavoro 9. Diritto sindacale nel fascismo
I tratti di quell’esperienza politica erano caratterizzati dall’autoritarismo, erano tratti antidemocratici. In
ambito sindacale la forma storica di autotutela sono:
- la contrattazione collettiva (la possibilità che le organizzazioni sindacali promuovano norme applicabili al
rapporto di lavoro, oltre a quelle previste dalla legislazione)
- lo sciopero (l’esperienza fascista passa alla storia per avere considerato lo sciopero come un reato). Il
codice Rocco (1930) cataloga lo sciopero come reato
Il diritto sindacale quindi conosceva una battuta d’arresto.
L’esperienza fascista si caratterizza per la negazione di qualunque dialettica sindacale. Il fenomeno
sindacale viene compresso in un’unica espressione associativa nella quale devono convivere gli interessi sia
di lavoratori che quelli dei datori di lavoro. Questo come se non esistesse un antagonismo di interessi fra
capitale e lavoro. L’idea di un conflitto fra capitale e lavoro viene rimossa, al suo posto viene collocato
l’interesse prevalente della produzione.
Sul fronte del diritto sindacale si ha dunque una battuta di arresto.
Francesca Morandi Sezione Appunti
Diritto del lavoro 10. Diritto del lavoro nel fascismo
La tutela si arricchisce di elementi che vanno a toccare i rapporti di lavoro in nuovi ambiti (maternità,..). La
legge del 1924 viene rafforzata da qualche ulteriore disciplina.
Leggi razziali: diritto razzista, che prevedeva la persecuzione degli appartenenti ad una specifica fede
religiosa. La persecuzione legale aveva quale fondamento l’idea della razza ebraica. Sulla base di questa
pseudo scientificità si emanano norme per la componente ebraica presente in Italia (componente ebraica:
circa 50.000 persone). Per ragioni storiche erano principalmente concentrati nel Lazio (nel luogo della
cristianità si è sempre cercato di mantenere la presenza della componente ebraica), a Trieste,.. Vi erano poi
alcuni ebrei stranieri.
La legislazione razziale prevede l’espulsione di qualsiasi traccia di ebraismo dai settori fondamentali della
società: dall’impiego privato, dal lavoro autonomo, dall’impiego pubblico (vengono licenziati la quasi
totalità del corpo docente di quegli anni); viene loro vietato di avere relazioni con persone di razza ariana
(divieto di matrimoni misti), vietato di esprimere la loro religiosità (no festività). Vengono inoltre
espropriati delle loro proprietà private (indennità in base all’immobile, ma su liste catastali minime).
A questo punto potevano essere oggetto di una persecuzione fisica (non avevano più alcun diritto).
Pubblica istruzione: è stato richiesto che venissero cancellate tutte le tracce della presenza ebrea nelle
istituzioni.
Francesca Morandi Sezione Appunti
Diritto del lavoro 11. Il codice civile nel fascismo
Questa esperienza ha portato alla creazione di un codice, nel 1942, che si sostituiva a quello del 1865
(riflesso dell’esperienza napoleonica): viene posta l’attenzione sul tema del lavoro, per l’importanza che
assume nella vita pubblica (però con un marchio che esprime l’ideologia fascista).
Per es l’art. 2096 c.c.: disciplina il patto di prova, già stato oggetto di argomentazione nella prima legge
organica del 1924.
Viene trattato anche il tema della qualificazione del rapporto di lavoro (dipendente, autonomo,..).
I rapporti di lavoro seconda l’ideologia fascista non sono caratterizzati da interessi conflittuali: gli interessi
particolari vengono subordinati agli interessi superiori della nazione.
Art. 2104 c.c.: diligenza del prestatore di lavoro. La norma individua i criteri di determinazione del corretto
adempimento in base a tre elementi: interesse della prestazione dovuta, interesse dell’impresa, interesse
della produzione nazionale. La parte “produzione nazionale” non è stata più ritenuta valida: quindi i criteri
sono diventati due. Questa norma esprime l’ideologia del legislatore dell’epoca: nei rapporti di lavoro non ci
dovevano essere interessi conflittuali e antagonisti, ma era da considerare preminente un interesse superiore
a quelli singolari dei quali le parti erano portatrici.
Francesca Morandi Sezione Appunti
Diritto del lavoro 12. Diritti sociali e civili con la Costituzione
Nel 1944 con la fine della seconda Guerra Mondiale si chiude l’esperienza fascista e viene meno il sistema
corporativo: la nuova stagione regolativa è data dalle norme contenute nella Costituzione italiana. Queste
norme sono il positivo di tutte le esperienze negative fasciste.
Le norme della Costituzione che vanno a costituire un nuovo paradigma giuridico devono la loro esistenza
all’esperienza persecutoria precedentemente avvenuta.
Accanto ai diritti civili e politici prendono corpo i diritti sociali , fra i quali è da porre al primo posto il
diritto al lavoro. I diritti sociali fioriscono quindi dopo l’esperienza della seconda Guerra Mondiale, perché il
loro marchio è connesso a due principi fondamentali inscritti nella prima parte della Costituzione:
inviolabilità e dignità personale (art. 2 Cost.), eguaglianza (art. 3 Cost.).
Il legislatore utilizza l’espressione “razza” per sottolineare la volontà del legislatore di distaccarsi
dall’esperienza razziale (gli ebrei avrebbero voluto che si utilizzasse la parola “stirpe”).
Quindi si tutelano il diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione, all’abitazione, alla pensione. Questo perché
non c’è vita al di fuori di questi ambiti.
Art. 35 Cost.: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme. Norma d’esordio del titolo III.
Art. 34 Cost.: la scuola è aperta a tutti. riflesso dell’esperienza persecutoria, perché gli ebrei non potevano
sedere sui banchi di scuola.
Art. 32 Cost.: il diritto alla salute.
Art. 38 Cost.: l’origine del diritto del lavoro.
Francesca Morandi Sezione Appunti
Diritto del lavoro 13. Diritto del lavoro e Costituzione: art. 1, 2, 3, e 4
Norme costituzionali riferibili al diritto del lavoro
Il lavoro viene assunto quale elemento cardine nella Costituzione, innerva il significato di molte norme della
Costituzione.
La norma d’esordio dedica al lavoro un’attenzione particolare. L’ art. 1 Cost. si riflette sull’insieme delle
norme successive.
La struttura dei diritti sociali (i principi fondativi) è rappresentata da quanto affermato dagli art. 2 Cost.
(inviolabilità e dignità personale) e art. 3 Cost. (eguaglianza). Bisogna rimuovere le condizioni di disparità
che inficiano la condizione di eguaglianza, ma questo articolo permette che il diritto sia ineguale
(differenziazione per permettere l’uguagliamento effettivo).
Compito dello Stato è consentire lo sviluppo di opportunità occupazionali, secondo l’art. 4 Cost. (non si può
rivendicare un diritto al posto di lavoro in senso stretto, ma lo Stato si deve occupare di politiche
occupazionali). Il diritto al lavoro spetta anche agli stranieri? La norma costituzionale fa esclusivo
riferimento ai cittadini (come l’art. 3 Cost.).
La teoria dello Stato: territorio, popolo, governo,.. E’ nella competenza del paese porre limiti all’accesso al
territorio italiano. Nel momento in cui si sono realizzate le condizioni del regolare soggiorno in Italia, allora
il non cittadino gode del diritto al lavoro (e degli annessi diritti). Quindi è nella possibilità di uno Stato porre
limiti all’accesso al territorio; limiti che l’Italia ha posto, stabilendo criteri estremamente complessi per
quanto riguarda l’accesso (per i titolari di una cittadinanza extraeuropea). Lo straniero europeo invece gode
del principio della libera circolazione.
L’art. 38 Cost. indica le norme fondamentali sulla sicurezza sociale. I lavoratori in generale (e non solo
cittadini) sono i soggetti destinatari.
Quindi tutti hanno diritto al lavoro e per gli extraeuropei vi sono criteri limitativi all’accesso al territorio.
Ma allora l’art. 3 Cost. riferisce l’uguaglianza solo agli italiani? Si riferisce a tutti, ma la Corte
Costituzionale ha specificato che la cittadinanza assume rilevanza se è un criterio fondamentale per la
disciplina trattata (non è del tutto inammissibile il riferimento alla cittadinanza).
Francesca Morandi Sezione Appunti
Diritto del lavoro 14. Diritto del lavoro e Costituzione: art. 35
Il Titolo III Cost. contiene la maggior parte delle norme che si riferiscono al diritto del lavoro.
Molte norme attribuiscono un diritto che non richiede un intervento programmatico.
Norma in apertura è l’art. 35 Cost.: è una norma di rara lungimiranza, perché è stata pensata in una fase
storica nella quale non c’erano una pluralità di forme del lavoro (la forma del lavoro social tipico era il
lavoro dipendente). A partire dagli anni ’80 si assiste ad un’esplosione di collaborazioni lavorative; la legge
Biagi: collaborazioni coordinate.
Il lavoro quindi è cambiato profondamente (fiorire di occupazioni occasionali autonome,..); il lavoro
subordinato ha perso centralità, quindi è sorta l’esigenza che lo Stato riconoscesse una tutela anche per le
forme di lavoro occasionali, discontinue,..
Quindi l’art. 35 Cost. ha costituito il fondamento giuridico in base al quale poi operare delle estensioni di
tutele (magari anche all’insaputa del costituente): quando il legislatore si è trovato davanti a situazioni
atipiche non ha dovuto forzare i principi dell’ordinamento giuridico.
Quindi le norme costituzionali si riferiscono al lavoro dipendente, ma la loro formulazione ha fatto sì che
queste fossero applicabili anche alle forme atipiche di lavoro.
Francesca Morandi Sezione Appunti
Diritto del lavoro 15. Diritto del lavoro e Costituzione: art. 36
L’art. 36 Cost. è una norma centrale per il diritto del lavoro, perché esprime gli elementi caratterizzanti il
contratto di lavoro: è un contratto a titolo oneroso (con residuali eccezioni non esiste il lavoro a titolo
gratuito), quindi il lavoro è per sua natura retribuito. Il pagamento di un compenso è il principale obbligo
datoriale. Questo articolo inoltre esprime i criteri di determinazione del compenso (come si quantifica una
prestazione di lavoro): i parametri sono dati da qualità e quantità di lavoro svolto, quindi la retribuzione
riflette il criterio di proporzionalità. Segue anche un criterio redistributivo della ricchezza, la retribuzione
deve remunerare condizioni di vita dignitosa per sé e per il proprio nucleo familiare.
All’epoca doveva esprimersi il rapporto fra dignità personale, libertà e lavoro. Questa norma riconosce un
diritto immediatamente esigibile dal lavoratore se la retribuzione non corrisponde a parametri costituzionali.
Il giudice si avvale ad altri parametri di riferimento previsti dalla Costituzione: il parametro oggettivo del
quale si avvale è la retribuzione che viene attribuita dalla contrattazione collettiva (accordo di tariffa).
Queste norme nascono come norme di determinazione dei compensi, poi questi contratti collettivi hanno
ampliato l’area del loro intervento.
Art. 2099 c.c.: se il lavoratore riceve una retribuzione che non soddisfa i criteri dell’art. 36 Cost., in
mancanza di accordi corporativi o di accordi tra le parti è il giudice a determinate questa retribuzione, in
base ai parametri dell’art. 36 Cost.
Nell’art. 36 Cost. vengono inoltre stabiliti alcuni criteri riguardanti la durata massima della giornata
lavorativa, i riposi (ferie retribuite,..).
Francesca Morandi Sezione Appunti
Diritto del lavoro 16. Diritto delle donne lavoratrici e del lavoro minorile: art. 37
Costituzione
L’art. 37 Cost. riguarda i diritti delle donne lavoratrici e il lavoro minorile.
Tema trattato anche in passato (le c.d. mezze forze), non si voleva compromettere la capacità riproduttiva
delle donne. In questa prima fase di industrializzazione donne e minori erano maggiormente tutelati per gli
elevati rischi.
Quindi questa norma si pone in una stretta continuità storica, rispetto alla legislazione sociale, nella misura
in cui affianca donne e minori. La norma precisa ciò che deve essere riconosciuto a donne e ciò che deve
essere riconosciuto a minori.
La norma afferma un principio di parità di retribuzione tra uomini e donne.
Dagli anno ’80 del ‘900 il mercato del lavoro ha conosciuto livelli di occupazione femminile più elevati
(scolarizzazione,..).
Attualmente c’è un problema storico dato dai differenziali retributivi. Il caso di differenziali retributivi a
parità di lavoro comunque è molto raro (spesso le donne sono part-time,..). La parità di trattamento deve
riguardare le fasi e le modalità di lavoro (accesso,..).
La norma inoltre dice che si può derogare al principio della parità di trattamento, concepire norme di diritto
diseguale, in ragione dell’essenziale funzione familiare riconosciuta alle donne. Questa affermazione
rispetto alla sensibilità contemporanea è criticata.
Con l’eccezione della gravidanza, che comporta un obbligo di astensione dal lavoro della durata di cinque
mesi riconosciuto nei confronti della madre, tutto il resto che attiene alla funzione genitoriale oramai la
legislazione ha attuato una parificazione di trattamento.
La legge stabilisce inoltre un limite minimo di età per il lavoro salariato.
La capacità di agire si acquisisce a 18 anni, in ambito lavorativo si acquisisce prima e nel momento in cui si
accoglie nella comunità di lavoro un minore si aprono questioni speciali, perché le caratteristiche fisiche e
psichiche di un adolescente sono diverse da quelle di un adulto. C’è un diritto di lavoro di applicazione
generale e tante sfere in cui si assiste al primato della specialità.
Francesca Morandi Sezione Appunti
Diritto del lavoro 17. Diritto di previdenza e assistenza sociale: art. 38 Costituzione
L’art. 38 Cost. prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Francesca Morandi Sezione Appunti
Diritto del lavoro