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Diritto di previdenza e assistenza sociale: art. 38 Costituzione

DIRITTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE: ART. 38 COSTITUZIONE


L’art. 38 Cost. prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. 
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. 
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 
L'assistenza privata è libera.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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