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Sicurezza, libertà e dignità del lavoro: art. 41 Costituzione

SICUREZZA, LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORO: ART. 41 COSTITUZIONE


Il tema del lavoro è al cuore della vita sociale e personale; la Costituzione tratta il tema economico sociale, nel quale si rapporta il tema del lavoro. 
L’art. 41 Cost. dice che il lavoro nel nostro paese si colloca in un clima di liberà di iniziativa economica. 
Nel secondo comma questa libertà di iniziativa economica (che può esercitarsi liberamente senza vincoli) conosce dei contrappesi, che segnano dei confini: non può svolgersi l’iniziativa economica in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana.
Quindi l’iniziativa economica non può sostituirsi al bene della sicurezza, libertà o dignità umana: viene contrapposto l’interesse del lavoratore.
Questo comma viene molto frequentemente richiamato dai giudici in sede di argomentazione delle sentenze; viene spesso evocato per quanto concerne l’attuazione della disciplina prevenzionistica nel rapporto di lavoro. 
In questo ambito del diritto del lavoro esiste il principio secondo il quale il datore di lavoro deve garantire l’integrità fisica e morale dei lavoratori oltre l’interesse economico dell’impresa.
Il datore di lavoro deve garantire la prevenzione in base al criterio della massima sicurezza tecnologicamente possibile. 
Per es. inalare le polveri d’amianto può nel tempo generare delle neoplasie e dei problemi respiratori, quindi il mercato rende disponibili dei dispositivi di protezione individuale per gli addetti all’amianto. Quindi in caso di ricorso il giudice verifica se il datore di lavoro ha dato ai dipendenti i dispositivi di protezione individuale conosciuti in quel momento storico. Questo anche se porta oneri economici per l’azienda.
Per es. i licenziamenti collettivi: il datore di lavoro che non può più garantire posti di lavoro e provvede a fenomeni espulsivi. La legge che disciplina i licenziamenti collettivi è innervata dall’art. 41, 2° co. Cost. per quanto riguarda la dignità personale.

Gli interessi dei lavoratori, nello schema valoriale al quale si ispira la Costituzione italiana, assumono un ruolo prevalente rispetto agli aspetti di natura economica.
Questo schema (interessi dei lavoratori › interessi economici dei datori) innerva anche la quasi totalità delle norme lavoristiche.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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