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Il contratto di lavoro a termine: l. n. 230/1962

IL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE: L. N. 230/1962


Il contratto a termine si affaccia nell’ordinamento lavoristico interno nazionale negli anni ’60: la prima disciplina organica ha costituito oggetto della l. n. 230/1962. Ci si poteva avvalere di un contratto caratterizzato dall’apposizione del limite di durata soltanto in presenza di specifiche ipotesi da considerare tassative, rispetto alle quali sorgeva un’esigenza temporanea dell’impresa: si decideva di usufruire di un contratto con limite di durata. Questa legislazione si ergeva sul principio della regola del contratto a tempo indeterminato e della eccezione del contratto a tempo determinato. Si poteva derogare alla forma tipica del contratto solo nei casi tassativi previsti dalla l. n. 230/1962, per esigenza temporanea dell’impiego. Fuori dai questi casi l’apposizione del limite di durata del contratto di lavoro era da considerare illegittima.

Tra fine anni ’70 e inizio anni ’80 la legislazione muta: si affacciano le prime grandi crisi petrolifere, dalle quasi scaturiscono le prime grandi crisi economiche. Da quel momento storico il contratti a termine è stato piegato alle esigenze dell’impresa: si assumeva in relazione alle esigenze del mercato e quindi si cedeva a contratti di lavoro flessibili.
Negli anni ’80 si sono previste ulteriori ipotesi di legittima apposizione del termine, purché non fosse alterato un rapporto percentuale tra contratto di lavoro a termine e consistenza numerica dell’impresa.
Il legislatore cerca di sensibilizzare il datore di lavoro non in via legale, ma lasciando ai contratti collettivi la responsabilità di flessibilizzare i contratti di lavoro.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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