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Diritto di difesa: art. 7 dello statuto dei lavoratori

DIRITTO DI DIFESA: ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI


Bisogna integrare la disciplina prevista dall’art. 2106 c.c. con una disciplina extracodicistica: lo statuto dei lavoratori. 
Art. 7 dello statuto dei lavoratori: articola meglio la disciplina. Rafforza le tutele già previste nell’art. 2106 c.c. (tutele di tipo sostanziale, come il criterio della proporzionalità). 
Si può sottoporre il potere disciplinare del datore ad un processo che consente al lavoratore di esercitare il diritto alla difesa,.. In questa norma sono presenti regole che indicano il processo che deve essere eseguito dal datore di lavoro perché l’esercizio del potere disciplinare sia legittimo. 
Per es. regola secondo la quale la sanzione non può mai essere irrogata senza una preventiva contestazione dell’addebito. 
Regole di derivazione giurisprudenziale: obbligo di specificità e di tempestività. Sarebbe illegittima una sanzione contestata decorso un tempo rilevante dall’avvenimento dei fatti.
Inoltre non si possono accumulare una serie di inadempimenti accaduti in tot anni. Se una persona cumula più sanzioni nell’arco di 2 anni si può tenere conto della recidiva.

Ci sono delle prescrizioni che hanno una valenza di tipo formale – procedurale (limiti del datore): art. 7 dello statuto dei lavoratori → per qualunque fatto prima che arrivi la sanzione deve essere seguita una procedura:
1. Contestazione del fatto (scritta e dettagliata, specifica)
2. Giustificazioni del lavoratore (sia per iscritto che oralmente) – bisogna aspettare 5 gg per poter fare queste giustificazioni
3. Il datore può irrogare la sanzione che ritiene opportuna

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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