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Lavoro subordinato: recesso dal patto di prova

LAVORO SUBORDINATO: RECESSO DAL PATTO DI PROVA


Durante il patto di prova c’è la possibilità di recedere senza l’obbligo di preavviso o indennità: durante il patto di prova si gode della facoltà del libero recesso. Si può recedere liberamente senza sottostare ai requisiti sostanziali del licenziamento individuale (principalmente il requisito della necessaria giustificazione dell’atto di recesso). 
Il patto di prova quindi deroga alla regola generale del licenziamento individuale subordinato: principio della necessaria giustificazione in fase di recesso.
La regola della libera recedibilità da regola generale è divenuta eccezione: in passato, prima della l. n. 604/1966, la regola era quella di cui all’art. 2118 c.c. (libera recedibilità), ora il rapporto di lavoro è caratterizzato dal principio della necessaria giustificazione.
Se il motivo del recesso è illecito comunque conosce controlimiti e quindi una sanzione. Per es. patto di prova, si scopre che la lavoratrice è incinta: si recede, non è lecito.
Eccezione: se la prova è stabilita per un tempo minimo necessario la facoltà di recesso non può essere esercitata prima del termine. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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