Skip to content

La libertà sindacale nella legge

LA LIBERTÀ SINDACALE NELLA LEGGE


La libertà sindacale è da intendersi sia in senso positivo che in senso negativo.
Questa interpretazione ha poi trovato un avallo nella legislazione ordinaria: l. n. 300/1970: il c.d. statuto dei lavoratori, scritto da Gino Giugni.
Questo statuto ha subito molte modificazioni, ma non nella parte concernente la libertà sindacale, da intendersi sia in senso positivo che in senso negativo.
Art. 15, 1° co. statuto dei lavoratori: parla della libertà positiva e negativa, è nullo qualsiasi atto che subordini l’assunzione all’appartenenza o alla non appartenenza ad un’organizzazione sindacale.
Questa norma segue l’art. 14 dello statuto, che apre la libertà sindacale (Titolo II).

Lo statuto dei lavoratori:
- Titolo I: della libertà e dignità del lavoratore (tratta i diritti fondamentali dei lavoratori)
- Titolo II: della libertà sindacale
- Titolo III: dell’attività sindacale (tratta dei diritti sindacali – diritto all’assemblea, ai permessi retribuiti,..)

Gli studiosi si sono domandati se la libertà sindacale riconosciuta dall’art. 39 Cost. sia un diritto a costruire fenomeni associativi soltanto nell’ambito dei lavoratori o anche in quello dei datori di lavoro.
Una tesi esclude dall’ambito dei destinatari il fenomeno associativo datoriale: arrivano a questa conclusione perché si crea un collegamento fra gli artt. 39 – 40 Cost.: gli articoli non possono essere letti disgiuntamente. Visto che l’art. 40 Cost. tratta dello sciopero, espressione storica dell’attività lavorati a posta in essere dei lavoratori, allora l’art. 39 si riferisce solo alla libertà di associazione dei lavoratori. 
Altri sostengono che l’art. 39 Cost. dovrebbe coprire la pluralità dei fenomeni associativi, quindi anche quelli datoriali. L’altra tesi però ribatte che il fenomeno datoriale è già disciplinato anche da norme costituzionali (art. 18 Cost.), quindi se non viene applicato per l’art. 39 Cost. è comunque disciplinato da un altro art.

Art. 18 Cost.: limiti previsti dalla legislazione penale.
Il fenomeno associativo dei lavoratori gode di una valutazione ex ante di liceità. Nel momento in cui il fenomeno associativo datoriale trova riscontro nell’art. 18, il fenomeno associativo dei lavoratori gode di una valutazione ex ante di liceità penale. 

L’art. 39 Cost. invece non subordina il fenomeno associativo alla legislazione penale (cosa che avviene invece per il fenomeno associativo datoriale – quindi trova fondamento nell’art. 18 Cost. e non nell’art. 39 Cost.).

Datori di lavoro: diritto di serrata e non di sciopero.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.