Legge Biagi: campo di applicazione
LEGGE BIAGI: CAMPO DI APPLICAZIONE
I fenomeni su cui intende intervenire Biagi sono i contratti a carattere innominato, perché non godevano di disciplina sostanziale, non erano rapporti di lavoro dipendente (nonostante mimassero i requisiti di lavoro dipendente, ma senza la disciplina per i rapporti subordinati).
Erano lavoratori simildipendenti, fuoriuscendo dalla disciplina codicistica del diritto del lavoro.
Fu lanciato un allarme, perché queste collaborazioni coordinate e continuative avevano una diffusione estremamente capillare, in funzione elusiva della disciplina.
Il legislatore negli anni ’90 operò una serie di estensioni legislative di natura protettiva nei confronti di questi collaboratori, perché si è posto in modo drammatico l’esigenza di avere un minimo di statuto protettivo → gestione separata nel contesto dell’Inps, per la tutela previdenziale di questi lavoratori. Da qui scaturiscono tutele di carattere previdenziale.
Questo tipo di collaborazione ha avuto una diffusione capillare perché non contempla un limite temporale, quel contratto poteva essere reiterato.
Bisognava scompaginare questi contratti, che in realtà sono espressione di un tentativo di eludere la disciplina vincolistica del diritto del lavoro.
Biagi sceglie di ancorare queste collaborazioni coordinate e continuative ad un progetto: così facendo si sarebbe impedito il reiterarsi nel tempo dei contratti, perché ad un progetto corrisponde un’esecuzione a termine determinato/determinabile.
La legge Biagi definisce il lavoro a progetto. L’intento del lavoro a progetto era quello di proporre un modello alternativo alle co.co.co.
Sulla disciplina sono intervenute diverse modifiche: l’intervento più consistente è quello che si è
celebrato con la legge Fornero (l. n. 92/2012).
Con la legge Fornero non si parla più di una fase del progetto, ma si parla del progetto stesso (della disciplina applicabile, contenuta negli artt. 62 ss. l. n. 276/2003). Questa legge non interviene solo dal punto di vista della nozione del lavoro a progetto, ma anche sulla restante disciplina di questo contratto. Questo perché Biagi vuole realizzare non solo una nozione in ambito sostanziale delle co.co.pro., ma vuole proporre anche una disciplina applicabile a questi contratti.
Continua a leggere:
- Successivo: Legge Biagi: definizione di lavoro a progetto art. 61
- Precedente: Processo di lavoro: art. 409 c.p.c.
Dettagli appunto:
- Autore: Francesca Morandi
- Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro
- Docente: Prof.ssa Tiziana Vettor
Altri appunti correlati:
- Diritto del rapporto individuale di lavoro privato
- Psicologia del Lavoro
- Diritto Sindacale
- Revisione aziendale avanzato - Parte 1
- Ergonomia
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Il contratto di lavoro ripartito
- La Carta di Nizza e i rapporti di lavoro
- Forme contrattuali per l'inserimento giovanile
- Il lavoro a tempo parziale: recepimento della direttiva 97/81/Ce nell'ordinamento giuridico italiano e della Gran Bretagna
- L'analisi delle relazioni industriali nel settore delle telecomunicazioni: il caso Telecom Italia
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.