Legge Biagi: estinzione del contratto e preavviso art. 67
LEGGE BIAGI: ESTINZIONE DEL CONTRATTO E PREAVVISO ART. 67
Comma 1: i contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
Comma 2: le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Questa norma è stata rimaneggiata dalla legge Fornero perché si è passati da un regime di sostanziale libera recidività (possibilità per entrambe le parti di recedere salvo preavviso) all’ambito della disciplina del lavoro autonomo.
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Dettagli appunto:
- Autore: Francesca Morandi
- Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro
- Docente: Prof.ssa Tiziana Vettor
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