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Lavoro subordinato: patto di prova

LAVORO SUBORDINATO: PATTO DI PROVA


Serve alla sperimentazione dell’assumendo, si ha sia per contratti a termine che per quelli a tempo indeterminato (anche per lavoro autonomo).
È un patto che si riscontra non solo in un contesto di lavoro tipico standard, può comparire anche nel lavoro a termine, nei contratti di lavoro a progetto.

Viene disciplinato dall’art. 2096 c.c.: assunzione in prova. La forma scritta è ad substantiam. 
Quando inserire il patto di prova nel contratto, ai fini della sua legittimità: deve essere antecedente o contestuale all’esecuzione della prestazione. Il patto di prova ex post presuppone che il lavoro sia già conseguito.

La causa del patto di prova: vi è un interesse bidirezionale, sia del datore che del lavoratore. Parte della dottrina però considera il patto di prova come interesse del datore del lavoro (quindi unidirezionale). Comunque dal punto di vista testuale è importante la funzione bidirezionale.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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