Ripreso dal libro "Diritto Privato, di F. Galgano, Cedam, 2005". Nella prima parte degli appunti viene definito il concetto di persona fisica e persona giuridica, vengono definite le caratteristiche e la responsabilità giuridica. Successivamente viene trattato il tema delle associazioni, in particolare l'associazione dal punto di vista contrattuale, viene definita la sua struttura, gli interessi, la giurisprudenza, i vincoli e le obbligazioni, la possibilità di recesso di estinzione e trasformazione dell'associazione. Successivamente,vengono definiti gli organi dell'associazione, la loro composizione e le rispettive responsabilità. Nella seconda parte degli appunti viene trattao il tema delle fondazioni, la differenza tra associazione e fondazione, gli amministratori della fondazione, la porpietà, l'atto di fondazione e la capacità giuridica, il patrimonio e infine lo scopo della fondazione. Nell'ultima parte degli appunti viene trattao il tema dei comitati, la costituzione, lo scopo e l'organizzazione. Infine vengono definiti gli enti pubblici e la pubblica amministazione, tra i quali vengono calssificati gli enti territoriali e quelli strumentali.
Le persone giuridiche
di Beatrice Cruccolini
Ripreso dal libro "Diritto Privato, di F. Galgano, Cedam, 2005". Nella prima
parte degli appunti viene definito il concetto di persona fisica e persona
giuridica, vengono definite le caratteristiche e la responsabilità giuridica.
Successivamente viene trattato il tema delle associazioni, in particolare
l'associazione dal punto di vista contrattuale, viene definita la sua struttura, gli
interessi, la giurisprudenza, i vincoli e le obbligazioni, la possibilità di recesso di
estinzione e trasformazione dell'associazione. Successivamente,vengono
definiti gli organi dell'associazione, la loro composizione e le rispettive
responsabilità. Nella seconda parte degli appunti viene trattao il tema delle
fondazioni, la differenza tra associazione e fondazione, gli amministratori della
fondazione, la porpietà, l'atto di fondazione e la capacità giuridica, il patrimonio
e infine lo scopo della fondazione. Nell'ultima parte degli appunti viene trattao il
tema dei comitati, la costituzione, lo scopo e l'organizzazione. Infine vengono
definiti gli enti pubblici e la pubblica amministazione, tra i quali vengono
calssificati gli enti territoriali e quelli strumentali.
Università: Università degli Studi di Perugia
Facoltà: Giurisprudenza
Esame: Diritto civile1. Definizione di persona fisica e persona giuridica
L'attributo di persona non è dal diritto riconosciuto soltanto all'uomo; sono altrettante persone, per il c.c.,
anche le organizzazioni collettive (enti pubblici, le associazioni, le fondazioni, le società, i consorzi…).
Dell'uomo si dice che è una persona fisica; alle organizzazioni collettive si dà, per distinguerle dall'uomo, il
nome di persone giuridiche.
Nel c.c. le persone fisiche e quelle giuridiche vengono presentate come 2 specie di un medesimo genere: il
genere è la persona, il soggetto di diritto, il centro di imputazione o di riferimento di rapporti giuridici; entro
questo genere il c.c. colloca, quali specie, la persona fisica e la persona giuridica.
Le norme dei successivi libri del codice civile sono riferibili, in linea di principio, sia alle persone fisiche sia
alle persone giuridiche; ma ci sono norme che, per la particolare natura di rapporti che regolano, sono
suscettibili di trovare applicazione solo a persone fisiche: i rapporti di famiglia non possono che instaurarsi
fra persone fisiche, le successioni per causa di morte sono successioni per la morte di una persona fisica…;
mentre appare problematico se e come applicare alla persona giuridica attributi dell'uomo, come l'onore, la
reputazione, l'identità personale o atteggiamenti psicologici come la buona o la mala fede, il dolo o la colpa
ecc.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Le persone giuridiche 2. La capacità delle persone giuridiche
Il titolo II, libro I, non esaurisce la disciplina delle persone giuridiche, né contiene una sorta di «parte
generale» della materia. Oggetto di considerazione legislativa sono, in questo titolo, solo 2 figure specifiche:
associazione e fondazione di diritto privato (si precisa inoltre che gli enti pubblici, anziché essere regolati
dalle norme di questo titolo, «godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico», e
che «le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V»).
Ma il titolo ha, per altro riguardo, contenuto più ampio di quanto la rubrica non dica: dopo avere
disciplinato, nel capo II, le associazioni e le fondazioni riconosciute come persone giuridiche, esso regola,
nel capo III, le associazioni non riconosciute come persone giuridiche e i comitati.
Oggetto della disciplina di questo titolo sono, piuttosto che le persone giuridiche, le associazioni e le
fondazioni: quali esse si presentano a seguito del riconoscimento della personalità giuridica (capo II) e quali
si atteggiano in difetto del riconoscimento (capo III).
La capacità delle persone giuridiche.
Alla persona giuridica si deve sì riconoscere piena capacità giuridica; ma gliela si deve riconoscere nella
consapevolezza del significato che il concetto di capacità giuridica assume in rapporto alle organizzazioni
collettive.
Che gli enti collettivi, riconosciuti o non riconosciuti come persone giuridiche, siano titolari di diritti della
personalità, come il diritto all' onere e alla reputazione, e che gli stessi possano essere soggetti passivi del
reato di diffamazione, è opinione da tempo ricevuta come pacifica.
Per giungere ad una simile conclusione non è, tuttavia, necessario aderire ad una concezione antropomorfica
dell'ente collettivo: risulta priva di senso la domanda stessa se un'associazione o una società o una
fondazione possa, come persona giuridica, risentire offese alla propria «reputazione».
Simili espressioni non sono, quando vengono usate per associazioni o società o fondazioni la descrizione di
un accadimento reale, ma sono altrettanto metafore, utili per rappresentare, in modo figurato, una diversa e
più complessa realtà.
Al di là della metafora altro non c'è - né potrebbe esserci - se non la «reputazione» delle persone fisiche che
compongono l'organizzazione collettiva o che agiscono per essa.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Le persone giuridiche 3. Definizione di diritti della personalità e diritti patrimoniali
Quando si adduce che è stata offesa la reputazione dell'associazione «come persona giuridica», si vuole
affermare che i membri dell'associazione sono stati offesi collettivamente, e non come singoli: che essi, cioè,
sono stati offesi nella loro qualità di membri dell' associazione e non in altre qualità estranee al rapporto
associativo.
Ma si vuole, con quell' espressione, dire anche e soprattutto che la reazione giudiziaria all'offesa - la
proposizione, cioè, della querela e la partecipazione, quali parti lese, al processo penale - sarà svolta dai
membri del gruppo non come singoli, ma collettivamente: da essi come membri dell'associazione e secondo
le norme speciali che regolano il funzionamento interno e l'esterna rappresentanza del gruppo.
E, se questo si vuole esprimere allorché si adduce che un'associazione, come persona giuridica, è stata offesa
nella propria reputazione, si comprende che non è necessario aderire alla concezione antropomorfica della
persona giuridica - né sforzarsi di dimostrare che anche una persona giuridica, al pari del singolo, è capace
di percepire l'offesa - per giudicare applicabile nella specie la norma repressiva della diffamazione.
Si comprende, al tempo stesso, quanto sia fuorviante l'opposta concezione allorché esclude l'applicabilità
della norma penale per il solo fatto che la persona giuridica, essendo un soggetto «artificiale», non può
godere di una reputazione.
Non si tratta, in realtà, di tutelare il diritto all'onore di un soggetto ulteriore rispetto alle persone dei membri,
bensì di riconoscere l'esistenza, in capo alle persone stesse dei membri, di una forma ulteriore che il diritto
all' onore può assumere: di un diritto la difesa del quale - diversa dalla difesa del diritto all' onore spettante
al singolo individuo - è regolata dalle norme di organizzazione riassunte nella nozione di persona giuridica.
Diritti patrimoniali: la capacità della persona giuridica di essere titolare di diritti e di doveri può ben dirsi,
nel senso precisato, una capacità generale, salvo che per determinate categorie di enti collettivi non vigano
norme limitatrici della loro capacità.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Le persone giuridiche 4. La responsabilità da reato delle persone giuridiche
Al tema delle capacità delle persone giuridiche e, al tempo stesso, a quello dell'abuso della personalità
giuridica si riconduce il recente d.lgs. 231/2001, integrato dal d.lgs. 61/2002, e dalla l. 6/2003, che introduce
nel nostro sistema la «responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche».
Fra i benefici o privilegi riassunti nel concetto di persona giuridica c'era anche questo beneficio, quello di
godere di incapacità penale e di offrire quale capri espiatori o agnelli sacrificali della responsabilità da reato
solo le persone fisiche degli amministratori, i soli passibili di pena secondo la concezione psicologico-
coercitiva della sanzione penale.
Il sistema sanzionatorio ora previsto dal d.lgs. n. 231/2001, all'art. 9 commina sanzioni pecuniarie, sanzioni
interdittive, misure come la confisca.
Particolare efficacia presenta quest'ultima, che per l'art. 19 ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato, che
è incamerato dallo Stato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato; e, quando la
confisca non può essere eseguita in forma specifica, la si esegue in forma generica, su somme di danaro,
beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
La nostra legge, a differenza di quelle dei Paesi anglosassoni, ha avuto la cautela di qualificare la
responsabilità in discorso come responsabilità «amministrativa» da reato.
Sta di fatto, tuttavia, che le sanzioni sono applicate dal giudice penale nell'ambito di un processo penale; e
l'azione penale è promossa dal p.m., al quale è dato di disporre dei poteri di acquisizione della prova, anche
attraverso la polizia giudiziaria, che sono propri della sua funzione.
L'essenza della responsabilità da reato delle persone giuridiche sta in 2 principi.
Il primo attiene all'imputazione del reato alla persona giuridica ed è formulato dall' art. 5: «l'ente è
responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a)da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una
sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano,
anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b)da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
L'ente non risponde se le persone sopra indicate nel 1° co. hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di
terzi».
Il secondo principio, fissato dall'art. 8, è quello per il quale la persona giuridica risponde del reato, ad essa
attribuibile in base all'art. 5, anche se non è stato identificato o non è imputabile l'autore del fatto.
La responsabilità da reato si combina a questo modo con la spersonalizzazione dei comportamenti indotta
dall'organizzazione collettiva della persona giuridica. Basta, per affermare la responsabilità dell'ente, che il
reato risulti commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da chi sia ad esso legato da un rapporto, organico
o di dipendenza, che ne consenta la riferibilità all' ente.
Ciò è quanto basta per fare del reato un «illecito dell'ente».
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Le persone giuridiche 5. Definizione di azione penale
Si noti che l'azione penale può essere svolta nei confronti della persona giuridica, indipendentemente
dall'azione penale nei confronti dei rappresentanti o amministratori o dipendenti, e comporta non solo la sua
condanna alla sanzione pecuniaria, ma anche tutte le sopra menzionate misure interdittive, nonché la
confisca, anche per equivalente monetario, del prodotto del reato.
È evidente la maggiore valenza dell'azione penale al confronto dell'azione civile contro la persona giuridica
per il risarcimento dei danni cagionati dall'illecito dei suoi organi o dei suoi dipendenti.
L'azione civile di danni presuppone pur sempre che esista un danneggiato e che questi dia la prova del danno
subito. La misura del risarcimento poi sarà ragguagliata all'entità del danno, mentre l'azione penale conduce,
oltre alle predette misure interdittive, alla confisca del prodotto del reato, indipendentemente dal fatto che
siano stati danneggiati terzi e indipendentemente dalla misura del danno da costoro subito; e consente altresì
di punire il tentativo (art. 26), che è di per sé improduttivo di danno.
Sono previste esimenti. Alla persona giuridica è concessa di sottrarsi alla responsabilità da reato, ma non
alla confisca, se dà la prova richiesta dall'art. 6, cioè se prova che:
a)l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b)il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento, è stato
affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c)le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d)non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell' organismo di cui alla lettera b).
Il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale è qui adattato alla particolare situazione
dell'agire uti universi: del reato commesso da più persone in modo collettivo e spersonalizzato esse
rispondono penalmente non come singoli, ma in modo collettivo e spersonalizzato, cioè che ne risponde la
persona giuridica, colpita nel suo patrimonio dalle pene pecuniarie, colpita nella sua capacità d'agire dalle
pene accessorie interdittive, colpita ancora nel suo patrimonio da misure di sicurezza quali la confisca, che
le sottraggono il prezzo o il profitto o il prodotto del reato e il suo equivalente in danaro.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Le persone giuridiche 6. La repressione degli abusi commessi al riparo dalla persona
giuridica
Il discorso sulla capacità della persona giuridica si lega così a quello della repressione degli abusi che si
commettono al riparo dalla persona giuridica. Qui la repressione sta nel sottoporre a processo penale e nel
condannare la persona giuridica in quanto tale, a prescindere dalla individuazione, dietro lo schermo, degli
interni mandanti del reato, ed a prescindere, altresì, dalla individuazione dei suoi esterni esecutori.
La peculiarità della responsabilità penale della persona giuridica risiede nel fatto che questa è chiamata a
rispondere per il solo fatto che il reato è ad essa riferibile, anche se gli autori non sono stati individuati o non
sono punibili. Alla prova dei fatti poi, se è la persona giuridica ad essere penalmente escussa, saranno i suoi
soci ad essere patrimonialmente incisi: le loro quote perderanno valore nella misura in cui il patrimonio
della società sarà stato decurtato dalle pene pecuniarie, dalle incapacità inflitte come pene accessorie, dalla
confisca di quanto ha costituito il prezzo o il profitto o il prodotto del reato.
Vale, in questa materia, un principio di specialità: sussiste la responsabilità da reato delle persone giuridiche
solo per i reati espressamente previsti dalle legge.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Le persone giuridiche 7. Il riconoscimento della personalità giuridica
Nel nostro sistema la personalità giuridica si può conseguire in 2 modi:
1.riconoscimento che consegue all'iscrizione nel registro delle imprese;
2.riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, secondo le disposizioni
del d.p.r. 361/2000.
Il primo ha carattere speciale e vale per le società di capitali e per le società cooperative, che conseguono la
personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese; l'altro ha, invece, carattere generale.
Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso ad associazioni, fondazioni ed «altre istituzioni di
carattere privato» con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture o nel
corrispondente registro tenuto presso le regioni, se l'ente è destinato ad operare esclusivamente nelle materie
di competenza regionale e le sue finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.
Il sistema del riconoscimento per iscrizione nel registro delle persone giuridiche vale, dunque, per tutte le
istituzioni private diverse dalle società, siano esse istituzioni tipiche (associazioni o fondazioni) oppure
istituzioni atipiche.
Il controllo dell'autorità amministrativa ha per oggetto, a norma dell'art. 1.3 d.p.r. 361, la sussistenza delle
condizioni di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, la possibilità e liceità dello scopo,
l'adeguatezza del patrimonio al conseguimento dello scopo.
Sotto quest'ultimo aspetto è confermata la disposizione dell'abrogato art. 2 disp. att., che richiedeva la
dimostrazione dello scopo dell' ente e dei mezzi patrimoniali per provvedervi.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Le persone giuridiche 8. Inammissibilità del diniego di riconoscimento
È, invece, inammissibile un diniego del riconoscimento per ragioni di opportunità.
Di fronte ad una associazione o ad una fondazione che chieda il riconoscimento della personalità giuridica i
pubblici poteri non fruiscono della facoltà di negarlo o di concederlo secondo un criterio di mera
discrezionalità politica, che tenga conto - come in passato si riteneva ammissibile - dei fini di ciascuna
istituzione in rapporto con gli interessi dello Stato.
Una discrezionalità politica è, in questa materia, incompatibile con la Costituzione, che si ispira ad una
concezione pluralistica della società.
Si deve perciò escludere che l'autorità possa, in sede di riconoscimento, censurare gli scopi dell'associazione
o della fondazione, sindacare la loro conformità ai fini dello Stato.
Orbene, ciò che è oggi precluso all'autorità governativa, in rapporto alla soppressione delle associazioni
esistenti, dovrà ritenersi precluso in sede di riconoscimento iniziale dell'associazione.
Come l'autorità di governo non può, in ragione dei fini che l'associazione persegue, decretarne lo
scioglimento, cosi essa non può, in ragione dei fini che l'associazione si propone di perseguire, negarle il
riconoscimento; neppure se il fine dell'associazione importa - secondo le parole della Corte costituzionale -
il «mutamento degli ordinamenti politici esistenti».
Di fronte ad un ente che chieda il riconoscimento della personalità giuridica i pubblici poteri non hanno più
la facoltà di negarlo o concederlo secondo un criterio di mera discrezionalità politica.
L'atteggiamento dello Stato nei confronti delle formazioni sociali non dipende più da una valutazione del
potere politico, che tenga conto dei fini di ciascuna istituzione e li compari, di volta in volta, con gli interessi
dello Stato.
L'atteggiamento dello Stato nei loro confronti è, in linea di principio, un atteggiamento di favore: è un
atteggiamento che si ispira ad una concezione « pluralistica » della società atteggiamento di fiducia: è
subentrato l'opposto convincimento che l'azione dei corpi sociali costituisca, non meno dell'azione dello
Stato, il fattore propulsivo dello sviluppo della società.
Perduto l'originario carattere politico, il riconoscimento per decreto ha oggi assunto carattere più
strettamente tecnico: il provvedimento dell'autorità governativa ha per oggetto, esclusivamente, la
concessione della responsabilità limitata degli amministratori.
Nella concessione di questa prerogativa, in sede di riconoscimento, l'autorità provvede a soddisfare un
pubblico interesse; è il pubblico interesse a che non siano ammessi a godere del beneficio della
responsabilità limitata enti che non offrano idonea garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni. Il
nostro sistema tende, dunque, verso l'attuazione integrale del principio di libertà delle formazioni sociali.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Le persone giuridiche 9. L'associazione come formazione sociale e come contratto
Le associazioni sono, anzitutto, da collocare nel novero delle formazioni sociali o istituzioni (= ogni
manifestazione della natura sociale, e non puramente individuale, dell'uomo; ogni forma di stabile
organizzazione collettiva attraverso la quale vengono perseguiti scopi superindividuali).
La nozione di formazione sociale o di istituzione è molto più estesa del concetto di associazione.
Comprende tanto le organizzazioni collettive volontarie, come le associazioni e le società, che si
costituiscono o alle quali si aderisce per libera volontà, quanto le organizzazioni collettive necessarie, come
gli enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni) o come la famiglia, alle quali l'individuo può trovarsi
ad appartenere indipendentemente da un suo atto di volontà.
L'associazione va collocata, al tempo stesso, nel novero dei contratti: qui la formazione sociale o istituzione
prende vita da un atto di autonomia contrattuale, il contratto di associazione; il rapporto che vincola tra loro
gli associati è un rapporto contrattuale; l'adesione di nuovi membri alla associazione è adesione di nuove
parti al contratto, a norma dell'arto 1332; l'esclusione dell'associato è risoluzione del rapporto contrattuale
(plurilaterale) a norma dell'art. 1459…
Vale, in particolare, il principio generale dell'art. 1323: con le norme specifiche del tipo contrattuale
concorrono, per regolare l'associazione, le norme sui contratti in generale, poste dagli artt. 1325 ss.
Per decidere le controversie in tema di associazioni non riconosciute la qualificazione dell'associazione
come contratto si rivela utile ai giudici sotto un duplice profilo.
Essa offre, in primo luogo, un solido ponte sul quale fare transitare verso le associazioni non riconosciute le
norme dettate dal c.c. per le associazioni riconosciute; costituisce, in secondo luogo, la premessa per una
ulteriore, e pio vasta, integrazione della disciplina dell' associazione, cui risulta applicabile, a norma dell'art.
1323, l'intera disciplina sui contratti in generale.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Le persone giuridiche 10. L’associazione dal punto di vista contrattuale
Fra i contratti l'associazione si caratterizza (al pari delle società e dei consorzi):
a)come contratto plurilaterale con comunione di scopo: le parti possono essere 2 o più di 2 e, in ogni caso,
«le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune» (art. 1420). Il contratto
associativo si suole così contrapporre agli altri contratti => contratti di scambio: in questi le parti perseguono
scopi contrapposti (lo scopo del compratore è l'acquisto della cosa, quello del venditore è il conseguimento
del prezzo); nei contratti associativi, invece, le parti perseguono tutte il medesimo scopo;
b)come contratto di organizzazione: le prestazioni che ciascuna delle parti esegue non vanno, come nei
contratti di scambio, a diretto vantaggio delle altre, ma sono destinate allo svolgimento di una attività, cui
sono preposti appositi organi (gli organi costituiti per l'attuazione del contratto art. 1332) e che è diretta a
realizzare lo s
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Le persone giuridiche 11. Differenze fra associazione e società
La categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo e con organizzazione costituita per
l'attuazione del contratto è quanto mai vasta: comprende, oltre all'associazione, i diversi tipi di società, i
consorzi ecc. La prima si distingue, entro questa vasta categoria, per alcuni caratteri specifici, che si
desumono dalle norme che regolano le associazioni, riconosciute e non.
L'associazione è l'organizzazione collettiva costituita per il perseguimento di uno scopo di natura ideale o,
comunque, di natura non economica.
Questo carattere, oltre che corrispondere al concetto corrente di associazione, risulta presupposto dalla
disciplina legislativa
Stabilisce, per le associazioni riconosciute, l'art. 24.4 - ed analogamente per le associazioni non riconosciute,
l'art. 37 - che gli «associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di
appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio
dell'associazione» (a differenza delle società lucrative).
Principio corrispondente opera nell'ipotesi di scioglimento dell'associazione: se mancano, sulla devoluzione
dei beni residui, disposizioni dello statuto o deliberazioni dell'assemblea, provvede l'autorità governativa,
«attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi» (art. 31); ed i poteri al riguardo conferiti all'autorità
governativa postulano, manifestamente, l'assenza d'una pretesa giuridica dell'associato, anche nel caso di
scioglimento dell'associazione, alla restituzione del proprio apporto.
Le associazioni si pongono così in antitesi con le società lucrative, che perseguono lo scopo della divisione
degli utili realizzati con l'esercizio di una attività economica (art. 2247), e con le società cooperative, il cui
scopo mutualistico (art. 2511) è diverso dallo scopo lucrativo, ma è pur sempre uno scopo di natura
economica.
La specifica natura dello scopo perseguito, non già quella della attività svolta per realizzarlo, è l'elemento
che distingue l'associazione dalle società. Anche l'associazione può esercitare, al pari delle società, una
attività di natura economica, purché le eserciti per realizzare il fine ideale che, statutariamente, le è proprio.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Le persone giuridiche 12. Caratteristiche di associazione e impresa
Ma l'associazione che gestisca un'attività commerciale è sempre e comunque imprenditore commerciale,
sottoposta al relativo statuto? lo è anche quando l'attività commerciale non sia l'attività preminente
dell'associazione, ma presenti carattere accessorio o marginale rispetto ad altre, non economiche, attività da
essa esercitate?
All'interrogativo ha dato risposta la Cassazione, prendendo posizione sul dibattito accesosi in dottrina: «le
associazioni assumono la qualità di imprenditore commerciale e sono sottoposte alle relative norme solo se
esercitano un'attività commerciale in via esclusiva o principale».
Una attività economica può essere dall'associazione esercitata direttamente oppure indirettamente, ossia
attraverso la sua partecipazione ad una società. Questa partecipazione può, a sua volta, essere il mezzo
mediante il quale l'associazione mira solo a procurarsi entrate (e in tal caso non c'è alcun nesso fra lo scopo
dell'associazione e l'oggetto della società) oppure lo strumento per la realizzazione dello scopo associativo (e
allora l'oggetto sociale inerisce allo scopo dell'associazione).
Si ritiene a volte che sia associazione, regolata dal primo libro del codice civile, ogni figura associativa che
non presenti i caratteri specifici della società o del consorzio.
Un simile convincimento opera come tacita premessa per la acritica qualificazione delle più varie
organizzazioni collettive (diverse dalle società e dai consorzi) quali associazioni non riconosciute.
I dati normativi richiamati al principio di questo paragrafo contraddicono questo enunciato: sotto il nome di
associazione il c.c. regola una specifica figura associativa, caratterizzata dallo scopo ideale, non già una
generica e residuale figura, ricorrente tutte le volte in cui il rapporto associativo non appaia altrimenti
qualificabile.
Il che non significa che un fine economico, diverso dalla causa delle società, lucrative o cooperative, e dalla
causa del consorzio, non possa essere collettivamente perseguito.
I principi sulla autonomia contrattuale (art. 1322.2) valgono anche in questo campo; nulla si oppone, in linea
di principio, alla validità di una causa associativa atipica; purché, naturalmente, la causa esista, ossia il
contratto associativo appaia, secondo il criterio di legge, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela
secondo l'ordinamento giuridico.
Di regola questa causa atipica sarà una causa mista, nella quale coesistono cioè elementi della causa
associativa con elementi della causa societaria (lucrativa o mutualistica).
A queste associazioni atipiche potranno applicarsi per analogia le norme sulle associazioni per le quali
ricorra l'estremo del caso analogo o della materia simile; e si applicheranno analogicamente, per il resto, le
norme relative alla concorrente causa societaria.
L’equivoco delle associazioni a scopo economico
Bisogna precisare che molte volte vengono qualificate come associazioni a scopo economico associazioni
che tali non sono. L'equivoco ricorre in due ordini di casi:
a)nelle associazioni che erogano a favore degli associati servizi suscettibili di valutazione economica: una
prestazione economicamente valutabile può soddisfare un interesse non patrimoniale del creditore. Perciò,
sono associazioni a scopo non economico - e, dunque, associazioni tipiche - quelle che soddisfano un fine
ideale degli associati (come il sano impiego del tempo libero nelle associazioni ricreative), erogando a loro
favore prestazioni suscettibili di valutazione economica e, in taluni casi, gestendo vere e proprie imprese;
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Le persone giuridiche
b)nelle associazioni che perseguono uno scopo solo indirettamente economico degli associati. È il caso,
anzitutto, dei sindacati, i quali sono associazioni, quantunque si propongano il miglioramento delle
retribuzioni e, più in generale, delle condizioni di vita dei lavoratori ad essi iscritti. Lo scopo del sindacato è
solo indirettamente economico. Nessun vantaggio economico è dai lavoratori realizzato all'interno del
sindacato: essi conseguono i miglioramenti salariali attraverso la stipulazione, estranea all' attività del
sindacato, dei contratti individuali di lavoro; mentre i vantaggi che essi direttamente realizzano all'interno
del sindacato - il rafforzamento, mediante gli strumenti tipici dell'azione sindacale, delle loro posizioni
contrattuali rispetto ai datar i di lavoro - non hanno, in sé considerati, contenuto patrimoniale valutabile. Per
contro, sono società e non associazioni le cooperative: lo scopo mutualistico è uno scopo economico.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Le persone giuridiche 13. L'associazione come organizzazione collettiva
L'associazione è un'organizzazione collettiva a struttura aperta; e con ciò essa presenta un carattere comune
alle cooperative: il contratto associativo è, per sua stessa funzione, aperto alla possibilità di nuove adesioni;
e nuovi membri possono, senza alcun limite, aggiungersi ai membri preesistenti senza che ciò implichi una
modificazione del contratto.
Vale il principio per le società cooperative, dall'art. 2520 secondo il quale «le variazioni del numero e delle
persone dei soci non importa modificazione dell'atto costitutivo».
Connesso con quello ora descritto è il criterio che distingue tra collettività organizzate per la realizzazione di
un interesse di categoria (o interesse di serie) e collettività organizzate per la realizzazione di un interesse di
gruppo.
Queste ultime sono le società lucrative, siano esse di persone o di capitali: esse si costituiscono per
soddisfare l'interesse di una pluralità chiusa di soggetti, coincidente con la sfera di coloro che le
compongono.
L’interesse di gruppo
Le altre sono le associazioni e le cooperative: differiscono, sotto questo aspetto, dalle società lucrative per il
fatto che individuano, nell'atto in cui si costituiscono, una più vasta serie o categoria di soggetti e tendono a
presentarsi come lo strumento idoneo a soddisfare l'identico interesse di quanti appartengono alla serie o
categoria enunciata nell'atto costitutivo (l'identico interesse, nel caso delle associazioni, di quanti
appartengono alla categoria professionale sottostante al sindacato, o di quanti sono animati dalla medesima
passione sportiva che l'associazione si propone di soddisfare, o versano nella specifica condizione di
bisogno cui l'associazione assistenziale si propone di provvedere).
La connessione tra i due criteri consiste nel fatto che la diversa struttura, aperta o chiusa, nel rapporto
assume carattere strumentale rispetto alla realizzazione del diverso interesse, di serie o di gruppo, in vista
del quale il rapporto associativo è stato costituito: il rapporto è, nelle collettività associate per la
realizzazione di un interesse di serie, aperto a quanti appartengono alla serie o categoria enunciata nell'atto
costitutivo; ma è, al tempo stesso, chiuso a coloro che alla serie o categoria non appartengono.
A norma, rispettivamente, degli artt. 16 e 2521.3 n. 6, l'atto costitutivo delle associazioni e delle cooperative
deve indicare le «condizioni per l'ammissione» dei nuovi membri: corrisponde, in ciascuna di queste figure,
alla causa del contratto che la successiva adesione al rapporto sia consentita a chiunque versi nella
medesima situazione di interesse e sia, all' opposto, preclusa per coloro che a quella situazione di interesse
siano estranei.
L'essenzialità della struttura aperta non comporta, tuttavia, che organizzazioni collettive a scopo ideale e con
struttura chiusa debbano essere considerate inammissibili.
Esse non saranno associazioni tipiche, direttamente regolate dalle norme del titolo II del libro I c.c.;
potranno essere (come le associazioni a scopo economico) associazioni atipiche, la cui validità dipenderà
dall'accertamento giudiziale della meritevolezza dell'interesse perseguito.
A queste associazioni si applicheranno, per analogia, quelle tra le norme sulle associazioni tipiche che
risulteranno compatibili con la struttura chiusa del rapporto associativo.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Le persone giuridiche L’organizzazione
Altro tradizionale elemento di identificazione dell'associazione attiene alle forme della sua interna
organizzazione: al pari delle società di capitali e delle cooperative, ed a differenza delle società di persone,
essa ha una «organizzazione collettiva», caratterizzata dalla presenza di una pluralità di organi e, quanto
meno, di una assemblea degli associati e di un organo esecutivo.
Gli associati partecipano alle decisioni dell'associazione con l'apporto del proprio voto nelle deliberazioni a
maggioranza dell'assemblea; l'amministrazione attiva è rimessa ad un apposito organo, separato
dall'assemblea ed investito di una propria competenza ad amministrare l'associazione.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Le persone giuridiche 14. Le Associazioni riconosciute e le associazioni non riconosciute
come persona giuridica
Il c.c. distingue fra associazioni riconosciute come persone giuridiche (artt. 14 ss.) e associazioni non
riconosciute come persone giuridiche (artt. 36 ss.).
Le prime sono le associazioni che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento; le seconde sono quelle che
non l'hanno chiesto o che, pur avendolo chiesto, non lo hanno ottenuto.
L'associazione appartiene in ogni caso ad un medesimo tipo contrattuale, quello del contratto di
associazione, e le differenze di regolazione legislativa dell'associazione riconosciuta rispetto a quella non
riconosciuta derivano, esclusivamente, dalla presenza o dall'assenza del riconoscimento della personalità
giuridica.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che alle associazioni non riconosciute è direttamente (o
estensivamente) applicabile ogni norma legislativa formulata per le associazioni riconosciute che non
presupponga il riconoscimento della personalità giuridica.
Gli «accordi degli associati», cui l'art. 36 sembra rimettere integralmente «l'ordinamento interno e
l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche», possono derogare solo alle
norme sulle associazioni riconosciute che non abbiano carattere imperativo e siano, perciò, derogabili anche
all'interno di queste ultime.
A questa conclusione hanno condotto, oltre che argomenti logico-sistematici, elementi di interpretazione
evolutiva dell'art. 36, basati sull'art. 2 Cost.: compito della Repubblica è di proteggere i diritti inviolabili
anche «entro le formazioni sociali»; e questa protezione non può venire meno per il fatto che il singolo
appartenga ad una associazione non riconosciuta come persona giuridica.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Le persone giuridiche