Le riunioni degli associati e le deliberazioni dell’assemblea
Le riunioni degli associati e le deliberazioni dell’assemblea
La riunione degli associati in assemblea è, di regola, condizione di validità delle deliberazioni: la sua funzione è di far si che ogni deliberazione sia preceduta dalla discussione e dal contraddittorio fra gli associati.
Ma deve ritenersi che lo statuto possa sostituire il metodo di assemblea con il sistema del referendum, consentendo al singolo associato di esprimere per corrispondenza il proprio voto.
È invece, sicuramente ammessa la rappresentanza degli associati in assemblea, salvo che lo statuto non l'abbia esclusa: gli associati possono, senza limiti di numero, farsi rappresentare in assemblea da altri associati (ma non da estranei, né dagli amministratori dell'associazione) mediante delega scritta in calce all'avviso di convocazione (art. 8.2, disp. att.); e gli associati rappresentanti vengono computati, oltre che agli effetti delle maggioranze, anche a quelli del quorum dei presenti.
Le maggioranze richieste sono, anche nelle associazioni non riconosciute, quelle ex art. 21 c.c.
Le deliberazioni assembleari debbono «constare da verbale»: questo attiene, anziché alla forma delle deliberazioni, alla documentazione delle stesse quali fatti giuridici.
Può essere redatto da un notaio o dal segretario dell'assemblea: ha, in ogni caso, natura di dichiarazione di scienza.
Sono annullabili le deliberazioni «contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto» (art. 23).
La legittimazione dell'azione di annullamento è riconosciuta, in primo luogo, agli «organi dell'ente»: non solo, dunque, agli amministratori, ma anche ad altri organi, ad es. i revisori dei conti o i probiviri, eventualmente previsti dallo statuto dell'associazione con funzioni di controllo o disciplinari.
È riconosciuta, in secondo luogo, a «qualunque associato»; è riconosciuta, infine, al p.m.
Sorte delle deliberazioni prese dall'assemblea in violazione della legge, dell'atto costitutivo o dello statuto, è la loro annullabilità: che di «annullamento» vi si parli in senso tecnico, ossia nel senso di cui agli artt. 1441-46, è reso evidente dall'art. 23.2, ai sensi del quale l'annullamento della deliberazione, allo stesso modo dell'annullamento del contratto (art. 1445), «non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima».
Ne deriva che la disciplina da applicare alle deliberazioni invalide è, sotto ogni altro aspetto, quella dell'annullabilità del contratto (disciplina applicabile alle deliberazioni assembleari, che consistono nella somma di una pluralità di atti unilaterali, in virtù dell'art. 1324) la violazione di ogni norma di legge, anche la violazione di norme imperative, comporta la semplice annullabilità della deliberazione, in contrasto con il principio generale, codificato all'art. 1418, della nullità dell'atto giuridico contrario a norme imperative.
Sono impugnabili solo le deliberazioni assembleari, non anche quelle dell'organo amministrativo.
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto civile
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