Fondazione disposta con atto tra vivi, art. 15
Per la fondazione disposta con atto fra vivi l'art. 15 enuncia un principio, facendolo seguire da 2 eccezioni: il principio è quello secondo il quale l'atto di fondazione è revocabile fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento; le eccezioni riguardano, l'una, il caso in cui il fondatore abbia, in attesa del riconoscimento, fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta e, l'altra, l'ipotesi della morte del fondatore intervenuta prima del riconoscimento.
Il principio vale per il caso in cui la fondazione sia destinata, per volontà del fondatore, ad operare solo quale fondazione riconosciuta. In tale caso, l'effetto traslativo della proprietà dei beni è subordinato alla concessione del riconoscimento: questo è l'elemento perfezionativo dell'atto di fondazione; l'atto può, fino al momento del riconoscimento, essere revocato dal fondatore.
La prima eccezione al principio trova la propria giustificazione nel fatto che, «una volta che l'opera abbia iniziata la sua attività, non rimane più nella sfera del fondatore, ma, interessando ormai la generalità dei cittadini, non può essere distrutta ad arbitrio dei privati».
La norma si spiega, tecnicamente, per la considerazione che l'inizio dell'attività dell'opera è, da parte del fondatore, un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della facoltà di revoca: il fondatore può dichiarare irrevocabile l'atto di fondazione; può, successivamente, rinunciare alla facoltà di revoca sia espressamente sia tacitamente, assumendo il comportamento descritto nell' arto 15.
L'inizio dell'attività dell'opera prima del riconoscimento non produce altro effetto al di fuori di questo: l'autorità amministrativa potrà pronunciare il riconoscimento - e perfezionare, in questo modo, l'atto di fondazione quantunque il fondatore abbia dichiarato di volerlo revocare; ma il vincolo di irrevocabilità cadrà, ed il fondatore riacquisterà la piena disponibilità dei beni di fondazione, se l'autorità avrà negato il riconoscimento.
Altri effetti non possono, invece, essere attribuiti all'inizio dell'attività dell'opera: non potrà dirsi, in particolare, che esso sia valso a perfezionare, altrimenti che non con il riconoscimento, l'atto di fondazione ed abbia dato vita ad una fondazione non riconosciuta, sia pure destinata a diventare, con il decreto di riconoscimento, una fondazione riconosciuta.
L'attività dell' opera, svolta prima del riconoscimento, dà luogo ad una mera «esistenza di fatto» della fondazione: i beni di fondazione sono ancora nel patrimonio del fondatore ed esposti, in linea di principio, all'azione esecutiva dei suoi creditori personali.
L'altra eccezione al principio della revocabilità, quella prevista dal capoverso dell' art. 15, viene solitamente giustificata con la considerazione che la facoltà di revoca ha natura personale.
Natura di atto «personale» ha, piuttosto, l'atto di fondazione: questo non passa agli eredi e, pertanto, non si trasmette agli eredi la facoltà di revoca ad esso inerente.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto civile
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