Il controllo pubblico sull'associazione riconosciuta
Il controllo pubblico sull'associazione riconosciuta
L'associazione riconosciuta è sottoposta a controlli dell'autorità governativa (o di quella regionale): anzitutto, in sede di riconoscimento, allorché sono esaminati, i fini dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi, oltre che la conformità alla legge dell'atto costitutivo e dello statuto; successivamente, in occasione di eventuali modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, che sono soggette ad approvazione da parte della stessa autorità che ha disposto il riconoscimento (art. 2, d.p.r. 361/2000), al fine di accertare se esse non abbiano alterato le condizioni in presenza delle quali il riconoscimento fu disposto.
A nessun controllo amministrativo sono, invece, sottoposte le associazioni non riconosciute, e ciò fa comprendere perché, nell'esperienza concreta, associazioni riconosciute come persone giuridiche si rinvengono in settori assai circoscritti del fenomeno associativo ed, essenzialmente, in quelli delle associazioni assistenziali o caritative; tutta la gamma, invece, delle più significative manifestazioni del fenomeno - e, tra esse, i partiti politici ed i sindacati - preferisce le forme dell'associazione non riconosciuta, alle quali si guarda, per la mancanza di ogni controllo dell' esecutivo, come ad una espressione più adeguata della libertà di associazione.
Diverso discorso vale per il controllo giudiziario previsto dall'art. 23, in nessun modo collegabile al riconoscimento della personalità giuridica: la norma, che legittima il p.m. ad impugnare le deliberazioni assembleari di associazioni riconosciute, si applica anche alle associazioni non riconosciute.
Solo le associazioni riconosciute sono soggette a registrazione in un apposito registro delle persone giuridiche, tenuto presso le prefetture o, per le associazioni che operano nelle materie di competenza regionale, presso le regioni: in esso sono registrati, inizialmente, i dati essenziali dell'associazione (denominazione, scopo, patrimonio, generalità degli amministratori) e, successivamente, le variazioni di questi dati.
Particolare importanza ha la registrazione delle limitazioni poste ai poteri di rappresentanza degli amministratori: in mancanza di registrazione, esse non sono opponibili ai terzi, salvo che non si provi che essi ne erano a conoscenza (art. 19).
Diverso principio vale per le associazioni non riconosciute: il terzo contraente ha, di fronte a colui che si dichiari rappresentante dell'associazione, il duplice onere di accertare che si tratti di persona investita di una carica sociale e che alla carica sociale, della quale essa è investita, l'atto costitutivo dell'associazione riconnetta i poteri di rappresentanza.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto civile
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