Caratteristiche dell'atto di fondazione
La fondazione è espressione di autonomia privata, retta dai principi del libro IV c.c.: atto costitutivo e statuto vanno interpretati secondo le norme sull'interpretazione dei contratti, applicabili agli atti unilaterali a norma dell'art. 1324.
Il vincolo di destinazione dei beni allo scopo, tradizionalmente ricollegato all'efficacia costitutiva del decreto di riconoscimento, è dalla giurisprudenza odierna riferito all'atto di fondazione e concepito come effetto di questo. Di qui una duplice conseguenza: se l'atto di fondazione è invalido o inefficace, il vincolo di destinazione non opera, ed i beni dovranno essere restituiti agli aventi diritto, anche se era intervenuto il decreto di riconoscimento; d'altro canto, il vincolo di destinazione cade per il solo fatto della invalidità o inefficacia dell'atto di autonomia privata che era diretta a costituirlo, indipendentemente dalla revoca dell'atto amministrativo di riconoscimento, che sarà solo un consequenziale provvedimento.
È così superato quell'antico orientamento secondo il quale il riconoscimento della personalità giuridica «copriva» l'invalidità dell'atto di fondazione, e questa si traduceva in causa di possibile revoca del riconoscimento.
L'atto di fondazione ha un duplice contenuto: è, in primo luogo, un atto di disposizione patrimoniale, mediante il quale un privato (o un ente pubblico) si spoglia, in modo definitivo e irrevocabile, della proprietà di beni che destina ad uno specifico scopo di pubblica utilità; è, in secondo luogo, un atto di organizzazione, analogo sotto questo aspetto al contratto di associazione, mediante il quale il fondatore predetermina la struttura organizzativa che dovrà provvedere alla realizzazione dello scopo.
Il rapporto intercorrente, nell'atto di fondazione, tra l'elemento
patrimoniale e quello organizzativo può variamente atteggiarsi. Il
patrimonio può, in tal une forme di fondazione, assumere rilievo
preponderante rispetto all' organizzazione: questa può ridursi - come
nel caso delle fondazioni costituite per l'assegnazione di premi o di
borse di studi - ad una attività di mera erogazione, a favore dei
destinatari della fondazione, delle rendite del patrimonio.
In altre
ipotesi può, per contro, assumere rilievo preponderante l'elemento
organizzativo: il patrimonio può assolvere - come nel caso degli
istituti di istruzione o dei centri di studio o degli istituti di
ricerca scientifica costituiti in forma di fondazione - la funzione
affatto strumentale di consentire il funzionamento di una complessa
organizzazione, l'attività della quale realizzerà lo scopo perseguito
dal fondatore.
In questo secondo ordine di casi, che nell'epoca
presente va moltiplicandosi, l'atto di disposizione patrimoniale del
fondatore è solo mediatamente rivolto alla realizzazione dello scopo:
questo è realizzato, in modo immediato, dalla struttura organizzativa
predisposta dal fondatore.
La fondazione può essere costituita per
atto fra vivi, per il quale è richiesta la forma dell'atto pubblico,
oppure per testamento (art. 14); e in questo secondo caso l'atto di
fondazione diventerà efficace, come ogni disposizione a causa di morte,
solo al momento dell'apertura della successione.
Nel suo assetto
complessivo, l'atto di fondazione si presenta dunque come l'atto
unilaterale mediante il quale il fondatore enuncia un determinato scopo,
predispone la struttura organizzativa che dovrà provvedere alla sua
realizzazione e, quindi, la fornisce dei mezzi patrimoniali necessari.
Questo
ultimo atto di disposizione patrimoniale - il cd. atto di dotazione -
fa parte integrante, anche se contenuto in documento separato, dell'atto
di fondazione: la contraria opinione, ancora largamente diffusa,
secondo la quale il fondatore apporta la dotazione patrimoniale sulla
base di un atto giuridico distinto dall' atto di fondazione, ed
accessorio rispetto a questo equivale a quella che, in materia di
associazioni, pretendesse di qualificare il conferimento dell'associato
come adempimento di un atto giuridico separato dal contratto di
associazione.
atto di fondazione e atto di dotazione patrimoniale
La
dottrinale scomposizione di questa fattispecie in distinti atti
giuridici è solo un artificio teorico, il quale tende a ricondurre alla
comune tipologia giuridica le figure da essa difformi; a ricondurre,
nella specie, l'effetto traslativo prodotto dall'atto di fondazione a
causa di morte ai prototipi dell'istituzione di erede o del legato.
Distinguendo,
infatti, tra atto di fondazione e atto di dotazione patrimoniale, e
costruendo il prima come atto rivolto, esclusivamente, a creare un nuovo
soggetto di diritto diventa possibile qualificare l'atto di dotazione
patrimoniale, se contenuto in un testamento, come istituzione di erede o
come legato a favore del nuovo soggetto creato con l'atto di
fondazione.
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Dettagli appunto:
-
Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto civile
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