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Definizione di diritti della personalità e diritti patrimoniali


Quando si adduce che è stata offesa la reputazione dell'associazione «come persona giuridica», si vuole affermare che i membri dell'associazione sono stati offesi collettivamente, e non come singoli: che essi, cioè, sono stati offesi nella loro qualità di membri dell' associazione e non in altre qualità estranee al rapporto associativo.
Ma si vuole, con quell' espressione, dire anche e soprattutto che la reazione giudiziaria all'offesa - la proposizione, cioè, della querela e la partecipazione, quali parti lese, al processo penale - sarà svolta dai membri del gruppo non come singoli, ma collettivamente: da essi come membri dell'associazione e secondo le norme speciali che regolano il funzionamento interno e l'esterna rappresentanza del gruppo.
E, se questo si vuole esprimere allorché si adduce che un'associazione, come persona giuridica, è stata offesa nella propria reputazione, si comprende che non è necessario aderire alla concezione antropomorfica della persona giuridica - né sforzarsi di dimostrare che anche una persona giuridica, al pari del singolo, è capace di percepire l'offesa - per giudicare applicabile nella specie la norma repressiva della diffamazione.
Si comprende, al tempo stesso, quanto sia fuorviante l'opposta concezione allorché esclude l'applicabilità della norma penale per il solo fatto che la persona giuridica, essendo un soggetto «artificiale», non può godere di una reputazione.
Non si tratta, in realtà, di tutelare il diritto all'onore di un soggetto ulteriore rispetto alle persone dei membri, bensì di riconoscere l'esistenza, in capo alle persone stesse dei membri, di una forma ulteriore che il diritto all' onore può assumere: di un diritto la difesa del quale - diversa dalla difesa del diritto all' onore spettante al singolo individuo - è regolata dalle norme di organizzazione riassunte nella nozione di persona giuridica.
Diritti patrimoniali: la capacità della persona giuridica di essere titolare di diritti e di doveri può ben dirsi, nel senso precisato, una capacità generale, salvo che per determinate categorie di enti collettivi non vigano norme limitatrici della loro capacità.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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