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La trasformazione delle fondazioni, art. 28


La trasformazione è, nella specifica eccezione che questo termine assume nell'art. 28, una modificazione dell'atto di fondazione attuata con provvedimento dell'autorità governativa: oggetto di modificazione è, di regola, lo scopo della fondazione; ma è del pari ammissibile che venga modificata la sede o che la trasformazione venga attuata «attraverso la fusione con altra analoga fondazione».
La competenza a deliberare la trasformazione è dell'autorità amministrativa: l'eventuale «deliberazione» degli amministratori della fondazione o del commissario governativo nominato a norma dell'art. 25 vale solo come proposta.
L'ammissibilità del provvedimento è subordinata alla condizione, posta dal primo comma dell'art. 28, che si sia verificata una causa di estinzione della fondazione (o di revoca del riconoscimento): la sua specifica funzione è, perciò, di evitare l'operatività di tali cause e la conseguente disgregazione della struttura organizzativa e finanziaria dell'ente.
L'art. 28 prende in considerazione 1'esaurimento dello scopo e la sua sopravvenuta impossibilità (vicende estintive comuni ad ogni persona giuridica); prende in considerazione, inoltre, il fatto che lo scopo sia divenuto «di scarsa utilità»: vicenda estintiva specifica della fondazione, alla quale è richiesto il perseguimento di uno scopo di pubblica utilità.
Occorre che la trasformazione non risulti esclusa dall'atto di fondazione con clausole che impongano, al verificarsi di una causa di estinzione o di revoca del riconoscimento, la «devoluzione dei beni a terze persone»; occorre, infine, che non si tratti di fondazione di famiglia, ipotesi per la quale l'art. 28.3, esclude la trasformabilità.
La norma denota lo sfavore del legislatore per le fondazioni di famiglia: a differenza delle altre fondazioni che, in virtù dell'intervento dei pubblici poteri, possono sopravvivere al verificarsi di una causa estintiva, esse sono condannate all'estinzione: il patrimonio residuo sarà, a norma dell' art. 31, devoluto ad «enti che hanno fini analoghi» e sarà, in tal modo, definitivamente sottratto al vantaggio della famiglia.

Quando la trasformazione risulta ammissibile, l'autorità amministrativa la disporrà «allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore»: prescrizione, questa, dalla quale si desume il criterio, cui l'autorità governativa dovrà attenersi, secondo il quale il diverso scopo da questa assegnato alla fondazione dovrà essere il più possibile «affine» a quello originariamente fissato dal fondatore.
L'autorità governativa dovrà, inoltre, attenersi alle specifiche clausole statutarie relative alla trasformazione quando lo statuto abbia, come è consentito dall'art. 16.2, regolato l'eventualità della trasformazione.
La trasformazione non interrompe la continuità del rapporto di fondazione, neppure quando venga attuata mediante la fusione con altra fondazione; come non interrompe la continuità del rapporto di associazione la deliberazione assembleare di modificazione dello scopo.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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