Art. 2 della 1. 6972/1890
La soluzione di questi problemi va, secondo una dottrina pressoché unanime, ricercata nell'art. 2 della 1. 6972/1890, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il quale sottopone alla vigilanza del prefetto i «comitati di soccorso» e le «altre istituzioni temporanee, mantenute (...) con oblazione di terzi»: sulla scorta di questa disposizione si è, in dottrina, parlato della responsabilità prevista dall'art. 40 come di una responsabilità nei confronti della pubblica autorità.
Altro discorso vale per le obbligazioni sorte nel corso dell'attività degli organizzatori.
Il fatto che l'art. 41 alluda, senza distinguere, alla responsabilità dei «componenti il comitato» si spiega per la considerazione che, nella normalità delle ipotesi, i componenti il comitato assumono essi stessi la qualità di amministratori del patrimonio di oblazione o, secondo il linguaggio dell'art. 40, la qualità di «organizzatori»: non di meno, il titolo della responsabilità personale e solidale è, in rapporto alle obbligazioni sorte nel corso dell'attività di amministrazione del patrimonio di oblazione, diverso dalla qualità di «componente il comitato»; diverso perché i componenti il comitato non occupano, rispetto ai fondi raccolti, l'originaria posizione di parti di un rapporto associativo e sono, tutto all' opposto, collocati nella condizione giuridica degli amministratori di una fondazione.
Si può, pertanto, formulare l'illazione che la responsabilità personale e solidale di cui all' arto 41 incombe sugli amministratori del patrimonio di oblazione anche se essi siano persone diverse dagli originari componenti il comitato: dal momento che titolo della responsabilità è, in rapporto alle obbligazioni sorte nel corso dell' amministrazione del patrimonio di oblazione, la qualità di amministratore dello stesso - è, cioè, la qualità di amministratore di una fondazione non riconosciuta - chiunque assuma tale qualità incorrerà nella responsabilità prevista dall'arto 41.
Il riconoscimento della personalità giuridica
Può accadere che, raccolti per pubblica sottoscrizione fondi sufficienti allo scopo annunciato, i promotori chiedano il riconoscimento della personalità giuridica, secondo un'eventualità testualmente prevista dall'arto 42. Allora si sarà in presenza di una comune fondazione, diversa da ogni altra solo per il particolare modo con il quale si è formato il suo patrimonio.
Se, invece, il riconoscimento non viene chiesto o non viene concesso, i componenti il comitato (i promotori e gli organizzatori) assumono la già esaminata responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni assunte, e il comitato sta in giudizio nella persona del presidente (art. 41.2).
Può altresì accadere che un comitato, dopo avere anche per lungo tempo agito senza personalità giuridica, chieda ed ottenga ad un certo momento il riconoscimento: per questi casi la giurisprudenza stabilisce continuità di rapporti fra il precedente comitato e la successiva fondazione (che risponde delle obbligazioni assunte dal comitato); ravvisa nel primo una fondazione non riconosciuta che, ottenuto il riconoscimento, diventa una fondazione riconosciuta come persona giuridica.
In questo ordine di idee la giurisprudenza si è mossa in due vicende giudiziarie, dando luogo all'enunciazione dei seguenti principi:
a.i fondi raccolti da un comitato trascendono le persone e i patrimoni dei componenti e degli oblatori, e sono affetti da un vincolo di destinazione che conferisce loro una innegabile autonomia;
b.l'acquisto della personalità giuridica non è condizione necessaria perché i beni destinati al raggiungimento di uno scopo acquistino immediatamente e conservino autonomia rispetto al patrimonio di provenienza;
c.ove sia, in fatto, riscontrata una relazione di continuità fra l'attività svolta dal comitato e quella successivamente proseguita con i medesimi beni e per il medesimo scopo dalla fondazione riconosciuta, si dovrà escludere una duplicità di soggetti, e i rapporti relativi all'attuazione dello scopo, posti in essere dal comitato, dovranno essere considerati propri dell'ente «per via di conservazione e non per successione».
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto civile
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