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Criteri classificatori per l’associazione e la fondazione


Emergono cosi i criteri alla stregua dei quali decidere se un'associazione o una fondazione, destinata ad operare nel settore dell'assistenza, debba essere qualificata come una istituzione pubblica oppure privata. Il carattere privato, giusta la giurisprudenza della Cassazione, risulta dal concorso di questo triplice requisito: che si tratti di associazione sorta per iniziativa privata; che sia destinata ad operare con mezzi finanziari privati; che non sia sottoposta, per statuto, a ingerenze o controlli esterni di carattere pubblico.
Con le proposizioni sopra riportate sub b la Cassazione formula una concezione eclettica dell'ente pubblico, risultante dalla combinazione della teoria normativa, e della teoria del rapporto di servizio con lo Stato.
La teoria normativa riporta la pubblicità dell'ente alla valutazione dello Stato-ordinamento, anziché dello Stato-persona: si fonda sull'art. 11 e, alla stregua di questo, considera pubblica la persona giuridica che la legge sottrae alla disciplina del c.c. e sottopone ad un regime speciale, formulato per categorie di enti, o addirittura singolare, formulato per una singola persona giuridica.
Rispetto alle persone giuridiche regolate dal c.c. (associazioni, fondazioni, società ecc.), che sono le persone giuridiche di diritto comune, gli enti pubblici si presentano, a questo modo, come persone giuridiche di diritto speciale (quali i comuni e le province, regolate dalla legge sulle autonomie locali) o di diritto singolare (ed è l'ipotesi più frequente, specie per gli enti pubblici istituiti negli ultimi decenni, la cui organizzazione ed il cui funzionamento sono in tutto regolati dalla legge istitutiva).

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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