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Definizione di azione penale


Si noti che l'azione penale può essere svolta nei confronti della persona giuridica, indipendentemente dall'azione penale nei confronti dei rappresentanti o amministratori o dipendenti, e comporta non solo la sua condanna alla sanzione pecuniaria, ma anche tutte le sopra menzionate misure interdittive, nonché la confisca, anche per equivalente monetario, del prodotto del reato.
È evidente la maggiore valenza dell'azione penale al confronto dell'azione civile contro la persona giuridica per il risarcimento dei danni cagionati dall'illecito dei suoi organi o dei suoi dipendenti.
L'azione civile di danni presuppone pur sempre che esista un danneggiato e che questi dia la prova del danno subito. La misura del risarcimento poi sarà ragguagliata all'entità del danno, mentre l'azione penale conduce, oltre alle predette misure interdittive, alla confisca del prodotto del reato, indipendentemente dal fatto che siano stati danneggiati terzi e indipendentemente dalla misura del danno da costoro subito; e consente altresì di punire il tentativo (art. 26), che è di per sé improduttivo di danno.
Sono previste esimenti. Alla persona giuridica è concessa di sottrarsi alla responsabilità da reato, ma non alla confisca, se dà la prova richiesta dall'art. 6, cioè se prova che:
a)l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b)il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento, è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c)le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d)non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell' organismo di cui alla lettera b).

Il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale è qui adattato alla particolare situazione dell'agire uti universi: del reato commesso da più persone in modo collettivo e spersonalizzato esse rispondono penalmente non come singoli, ma in modo collettivo e spersonalizzato, cioè che ne risponde la persona giuridica, colpita nel suo patrimonio dalle pene pecuniarie, colpita nella sua capacità d'agire dalle pene accessorie interdittive, colpita ancora nel suo patrimonio da misure di sicurezza quali la confisca, che le sottraggono il prezzo o il profitto o il prodotto del reato e il suo equivalente in danaro.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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