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Differenze fra associazione e società

Differenze fra associazione e società


La categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo e con organizzazione costituita per l'attuazione del contratto è quanto mai vasta: comprende, oltre all'associazione, i diversi tipi di società, i consorzi ecc. La prima si distingue, entro questa vasta categoria, per alcuni caratteri specifici, che si desumono dalle norme che regolano le associazioni, riconosciute e non.

L'associazione è l'organizzazione collettiva costituita per il perseguimento di uno scopo di natura ideale o, comunque, di natura non economica.
Questo carattere, oltre che corrispondere al concetto corrente di associazione, risulta presupposto dalla disciplina legislativa 
Stabilisce, per le associazioni riconosciute, l'art. 24.4 - ed analogamente per le associazioni non riconosciute, l'art. 37 - che gli «associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione» (a differenza delle società lucrative).
Principio corrispondente opera nell'ipotesi di scioglimento dell'associazione: se mancano, sulla devoluzione dei beni residui, disposizioni dello statuto o deliberazioni dell'assemblea, provvede l'autorità governativa, «attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi» (art. 31); ed i poteri al riguardo conferiti all'autorità governativa postulano, manifestamente, l'assenza d'una pretesa giuridica dell'associato, anche nel caso di scioglimento dell'associazione, alla restituzione del proprio apporto.
Le associazioni si pongono così in antitesi con le società lucrative, che perseguono lo scopo della divisione degli utili realizzati con l'esercizio di una attività economica (art. 2247), e con le società cooperative, il cui scopo mutualistico (art. 2511) è diverso dallo scopo lucrativo, ma è pur sempre uno scopo di natura economica.
La specifica natura dello scopo perseguito, non già quella della attività svolta per realizzarlo, è l'elemento che distingue l'associazione dalle società. Anche l'associazione può esercitare, al pari delle società, una attività di natura economica, purché le eserciti per realizzare il fine ideale che, statutariamente, le è proprio.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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