Riassunto del volume "Diritto sindacale". La nascita del movimento sindacale in Italia, l'attuabilità nel pubblico e nel privato, fino alla spiegazione del diritto di sciopero, le sue tipologie e i richiami ai decreti legge. Vengono illustrate inoltre le differenze tra il ruolo del sindacato per imprenditori e per lavoratori dipendenti
Diritto sindacale
di Barbara Pavoni
Riassunto del volume "Diritto sindacale". La nascita del movimento sindacale in
Italia, l'attuabilità nel pubblico e nel privato, fino alla spiegazione del diritto di
sciopero, le sue tipologie e i richiami ai decreti legge. Vengono illustrate inoltre
le differenze tra il ruolo del sindacato per imprenditori e per lavoratori
dipendenti
Università: Università Politecnica delle Marche
Facoltà: Economia
Titolo del libro: Diritto sindacale
Autore del libro: Giugni
Editore: Cacucci
Anno pubblicazione: 20071. Libertà sindacale. Principio costituzionale e normativa
comunitaria
LA LIBERTA’ SINDACALE
Il principio costituzionale
Il sistema di diritto sindacale poggia sull’art.39 della Costituzione che stabilisce che “l’organizzazione
sindacale è libera”.
Al contrario del periodo fascista dove i sindacati erano inquadrate nello Stato, controllate pesantemente,
senza vera libertà per i soggetti.
Ora invece la facoltà di tutelare gli interessi dei lavoratori spetta agli stessi.
L’art.39 inibisce quindi allo Stato di diminuire la libertà di organizzarsi.
Così pure ai datori di lavoro.
Confrontando l’art.18 (libertà di riunirsi in associazioni) con il 39, si vede che il 18 è generico (ci si può
associare quando non si persegua fini vietati dalla legge) mentre il 39 è specifico e quindi si prevede il
sindacato con legge Costituzionale quindi non derogabile da legge ordinaria. Anche il termine
organizzazione e non associazione è più ampio (es. consigli di fabbrica o RSU). Comunque anche il singolo
individuo che fa proselitismo per il sindacato è incluso.
La normativa comunitaria
La Carta dei diritti fondamentali di Nizza 07/12/2000 prevede la libertà sindacale, il diritto dei lavoratori
all’informazione e consultazione nell’ambito dell’impresa ed il diritto di negoziazione ed azione collettiva
(anche sciopero).
Ma la parola “sindacale” è solo un esempio di associazione e la Carta pur se solenne è una dichiarazione
politica di Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo.
Certo può condizionare la Corte di Giustizia di Lussemburgo ma sarebbe stato meglio includerla nei trattati.
Intanto è esclusa la competenza normativa della libertà sindacale ed il diritto di sciopero.
L’unica competenza è quella su “rapp.za e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di
lavoro” che il Consiglio può esercitare all’unanimità.
E’ stato istituito il Comitato Economico e Sociale con funzioni consultive e rappresentative delle parti
sociali.
Nel diritto comunitario quindi il percorso interpretativo è difficile e contrario al principio di sussidiarietà.
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Diritto sindacale 2. Libertà sindacale. Convenzioni internazionali e divieto atti
discriminatori
La libertà sindacale nelle convenzioni internazionali
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro OIL è stata fondata dopo la prima guerra mondiale poi inserita
nell’ONU. Promuove il miglioramento delle condizioni dei lavoratori con accordi internazionali
(convenzioni).
La convenzione 87 garantisce la libertà sindacale e precisa che le organizzazioni non possono essere sciolte
o sospese.
La convenzione 98 stabilisce che i lavoratori devono essere protetti da discriminazione antisindacale da
parte dei datori di lavoro. Così pure le associazioni stesse anche quando l’ingerenza venga da associazioni di
datori di lavoro.
Entrambe le convenzioni sono state ratificate con legge.
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: libertà anche per il diritto allo sciopero.
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: diritto di associazione
sindacale.
Carta sociale europea: principio di libertà dell’organizzazione sindacale, diritto alla contrattazione collettiva,
diritto all’autotutela ivi compreso il diritto allo sciopero.
Queste fonti obbligano gli stati all’adeguamento del proprio ordinamento.
Il divieto di atti discriminatori
Lo Statuto dei lavoratori L.300/1970 è la fonte normativa interna e più incisiva.
Il titolo II è intitolato alla libertà sindacale. La legge aveva tre obiettivi:
tutela della libertà e dignità del lavoratore in rif. a situazioni repressive nell’impresa, come ad esempio l’uso
della polizia privata, le perquisizioni personali, l’uso di strumenti per il controllo a distanza, l’esercizio del
potere disciplinare, l’assunzione di informazioni sui lavoratori.
rafforzare la libertà sindacale vietando all’imprenditore l’uso di poteri che vengono dal contratto di lavoro
per ostacolarla anche indirettamente.
politica di sostegno delle organizzazioni sindacali nell’attiva contestazione delle situazioni mutevoli.
L’art.14, ribadendo la libertà dell’art.39 Cost. specifica “nei luoghi di lavoro” quindi nei confronti dei datori
di lavoro.
L’art.15 sancisce la nullità degli atti discriminatori (integrando la convenzione n.98).
E’ quindi nullo qualsiasi patto o atto diretto a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che
aderisca o non aderisca ad un’associazione sindacale oppure che cessi di farne parte. C’è inoltre sanzione
penale all’art. 38.
Inoltre al punto b è nullo qualsiasi atto o patto per licenziare, discriminare, assegnare qualifiche, mansioni,
trasferimenti, provvedimenti disciplinari o recargli pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività
sindacale o partecipazione ad uno sciopero.
Non c’è però la sanzione penale, solo la nullità.
La norma vale anche per discriminazioni politiche o religiose, razza, lingua o sesso.
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Diritto sindacale Si amplia la norma “o a recargli altrimenti pregiudizio” per includere tutto.
Infatti la discriminazione sindacale si può avere anche quando il lavoratore è escluso da benefici anche
economici dati invece agli altri che magari non si iscrivono a sindacati (art.16). Per benefici anche
economici si intende ad es. ferie comunque valutabile in termini economici.
Ma la sanzione è in questo caso civile: accertati i fatti si condanna il datore di lavoro a versare al Fondo
pensioni all’Inps l’importo illegittimo di un anno. Norma poco usata perché in effetti non si ha vantaggio
patrimoniale dal denunciare ma solo più accorte ritorsioni.
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Diritto sindacale 3. Sindacati di comodo, militari e polizia, imprenditori e autonomi
I sindacati di comodo
Sono costituiti da datori di lavoro o loro associazioni con fine di comprimere la libertà sindacale. Questi
sindacati “gialli” sono asserviti ai datori di lavoro.
Il comportamento illegittimo è il costituire o sostenere questo sindacato di comodo, non la sola esistenza
dello stesso. Non può pertanto venire sciolto ma solo interdire l’azione del datore.
La libertà sindacale negativa
E’ la libertà di non aderire a sindacati.
In Gran Bretagna si obbligava il datore di lavoro ad assumere dipendenti iscritti o vincolando il neo assunto
ad iscriversi pena il licenziamento ma questa norma è stata ritenuta illegittima. Lo Statuto dei Lavoratori
prevede tutela in tal senso prevedendo come possibilità di scelta non come tutela dell’individuo contro il
collettivo.
L’organizzazione sindacale dei militari e della polizia
Garantita dalla convenzione OIL n.151 ratificata. Limiti per militari di carriera ed appartenenti alla polizia. I
primi hanno limiti allo sciopero e associazioni. Invece se di leva o richiamati in servizio temporaneo
possono associarsi ma non fare attività sindacale se in uniforme o in servizio. Per la polizia il sindacato deve
essere a parte, composto da altri membri di polizia. Questi sindacati non possono associarsi a più ampie
organizzazioni. La legittimità costituzionale è dubbia. Divieto di sciopero.
La libertà sindacale degli imprenditori e dei lavoratori autonomi
Non gode della tutela dell’art.39 in quanto l’associazionismo sindacale d’impresa è sempre stato “di
risposta” e resistenza a quello dei lavoratori.
La libertà sindacale dell’imprenditore è comunque una proiezione dell’iniziativa economica pertanto
individuale mentre la libertà sindacale dei lavoratori è collettiva che si può esercitare anche individualmente.
Riguardo i lavoratori autonomi può essere inteso col fine di autotutela per promuovere condizioni di
uguaglianza effettiva con lo svolgimenti di attività contrattuale collettiva. Ma se non ci sono condizioni di
squilibrio economico-sociale si rientra nella libertà associativa e non sindacale.
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Diritto sindacale 4. Confederazione del sindacato
IL SINDACATO
Il fenomeno storico
I modelli organizzativi
La prima forma è il sindacato di mestiere, a seconda delle professionalità. In ogni impresa più sindacati. Poi
con la dequalificazione della manodopera si ha il sindacato per ramo d’industria (es. nel sindacato dei
metalmeccanici sta anche il chimico che lavora nell’azienda meccanica). Nel primo modello invece rimasero
gli impiegati ma che dopo la Liberazione si unirono agli operai. I dirigenti no. I sindacati di mestiere sono
oggi quelli al di fuori delle tre Confederazioni sindacali. Es. piloti d’aviazione, macchinisti ferrovie,
insegnati, medici..
L’organizzazione
Confederazioni Sindacali:
L’unità di base è la struttura sul luogo di lavoro, se manca il lavoratore può associarsi alla struttura
territoriale di categoria (es. provinciale) che confluiscono in quelle regionali e poi nazionali. Le strutture
territoriali inoltre confluiscono in quelle intercategoria. Infine le strutture di categoria e intercategoria
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Diritto sindacale confluiscono con peso diverso nella Confederazione.
Abbiamo quindi una linea organizzativa orizzontale di tipo territoriale ed una linea organizzativa verticale
secondo le categorie. Questa linea è quella prevalente in Italia.
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Diritto sindacale 5. Sindacalismo unitario e pluralismo sindacale. Affiliazioni
internazionali
Sindacalismo unitario e pluralismo sindacale
In molti paesi ci sono confederazioni che raggruppano tutti i sindacati (unità sindacale). Questo è il
sindacalismo unitario.
Il pluralismo invece si riferisce alla coesistenza di confederazioni con diversa ispirazione ideologica (FR –
NL – UK – ES – PL).
In Italia nel 1944 DC, PCI e PSI col Patto di Roma crearono un’unica Confederazione la Cgil per tutti i
lavoratori al di là di divisioni ideologiche, confessionali o politiche.
Nel 1948 però la corrente cattolica si staccò formando la Cisl. L’anno dopo i lavoratori delle correnti
socialdemocratici e repubblicani formarono la Uil.
In fase di discussione contrattuale la propensione ad unirsi è grande in quanto aumenta il potere. Nel 1972 fu
creata la Federazione CGIL, CISL UIL, riconoscendo pari peso alle loro decisioni salvo prenderle
unitariamente. Fu sciolta nel 1984.
E’ capitato di accordi sottoscritti solo da Cisl e Uil e non Cgil.
Esistono poi altre organizzazioni autonome specie di servizi (Cida per dirigenti d’azienda o Snals per
insegnanti scuola superiore)o Cobas di macchinisti ferrovie o Rappresentanti di Base. Ma pur se portatori di
dissenso non riescono a diventare stabili interlocutori nei processi negoziali.
Le affiliazioni internazionali
Confederazione Europea dei Sindacati (CES), tutte e tre le sigle italiane sono iscritte.
CISL internazionale, scissa dalla Federazione Sindacale Mondiale FSM.
Cgil con FSM, Cisl e Uil con Cisl internazionale. Poi la FSM si scioglie e anche Cgil con Cisl
internazionale.
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Diritto sindacale 6. Associazionismo degli imprenditori e organizzazione sindacale
non associativa
L’associazionismo sindacale degli imprenditori
Si organizzano in associazioni di grandi settori economici: Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura.
L’Aran ha la rappresentanza negoziale per la pubblica amministrazione come datore di lavoro.
In alcuni settori ci sono associazioni concorrenti dal punto di vista politico es. per l’industria Confapi o per il
commercio Confesercenti . Per l’agricoltura Col diretti e per i coltivatori Confcoltivatori. Queste ultime due
sono controparti ambigue, a volte contro i lavoratori nella contrattazione dei loro contratti altre volte contro
es. le imprese di trasformazione come clienti/lavoratori.
L’organizzazione è simile a quella dei lavoratori.
Associazione provinciale degli industriali assoc.regionale (es. Assolombarda)
Poi ancora es. Ance Ass.Naz. Costruttori Edili.
Confcooperativa, Confartigianato
Unione delle confederazioni industriali e dei datori di lavoro (Unice).
Inoltre inizialmente vi erano delle associazioni per azienda a partecipazione statale poi cessate in fase di
dismissione da parte dello Stato.
L’organizzazione sindacale non associativa
Si è avuta ai primordi della storia sindacale. Oppure con iniziative di lotta non attraverso le associazioni
sindacali. I Comitati di Base (Cobas) ad esempio si organizzarono poi. Sono formazioni non stabili
provvisorie pur sempre idonee ad esprimere una omogenea volontà collettiva.
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Diritto sindacale 7. La regolamentazione giuridica e la mancata attuazione
dell’articolo 39
La regolamentazione giuridica
Sindacato e categoria professionale e la libertà di scelta tra diversi modelli organizzativi
Ogni organizzazione sceglie come strutturarsi, se per ramo produttivo o come sindacato di mestiere. E’
diverso tutelare solo i macchinisti o anche gli addetti alle stazioni. In Italia prima si riconosceva un solo
sindacato per categoria. Ora si possono fondere, scindere, estinguere.
Ciò ha creato a volte dei conflitti per parziali sovrapposizioni, specie nei trasporti.
I conflitti si risolvono o con un compromesso o con un rapporto di forza.
Resta però il problema di misurare la rappresentatività
La mancata attuazione dell’art.39 Cost.
I commi successivi al primo, sulla libertà sindacale, prevedono che i sindacati vengano sottoposti a
registrazione acquistando personalità giuridica, e che in proporzione agli iscritti li rappresentino stipulando
contratti di efficacia generale.
C’è quindi la libertà sindacale ma anche la generale efficacia vincolante per tutti.
I commi dovevano però ricevere specificazione da legge ordinaria e non avvenne anche perché la Cisl
protetta dalla DC sarebbe stata svantaggiata in quanto con meno iscritti. Inoltre si temeva che la
registrazione fosse stata una intromissione dello Stato sui sindacati. La mancata attuazione dell’art. 39
comunque è stata coperta da una sistema sindacale di fatto, sostenuto dal legislatore con indiretto
riconoscimento.
Sono da tempo presenti proposte di revisione Costituzionale che rimandino alla legge ordinaria.
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Diritto sindacale 8. Scelta privatistica e associazione non riconosciuta
La scelta privatistica
La regolamentazione sindacale è quindi svincolata dal diritto pubblico ed agganciata a quello privato.
L’associazione non riconosciuta
Quindi ci si rifà all’art.36 anche se all’epoca i sindacati ed i partiti erano due associazioni inesistenti (c’era
in fatti il PNF partito unico e le corporazioni).
L’associazione viene vista solo se ha personalità giuridica anche se non gli si poteva imputare la
responsabilità patrimoniale ma a tutti i singoli associati.
A mano a mano la personalità giuridica acquistò valore.
Oggi la disciplina del codice civile resta incompleta. La responsabilità patrimoniale si colloca a metà come
congiunta e solidale del fondo e delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
In giudizio però non sono i soci ma l’associazione.
Ci furono problemi nelle scissioni per il patrimonio. Chi restava intendeva la scissione come una dimissione
dei singoli individui. Alla fine ci fu una transazione stragiudiziale.
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Diritto sindacale 9. Disciplina costituzionale, del codice civile. interessi collettivi,
individuali e generali
Disciplina costituzionale e disciplina del codice civile
Si argomenta inoltre che assoc.non riconosciute e riconosciute come persone giuridiche hanno identità di
struttura. Pertanto gli accordi tra associati non sarebbero la fonte esclusiva o primaria dell’ordinamento
interno ma ci sarebbero altre norme legali. Ciò è fonte di dibattito perché se da un lato impone maggiore
democrazia dall’altro contrasta con il principio di libertà di associazione Costituzionale. Che varrebbe a
maggior ragione per la libertà sindacale in quanto esplicitamente prevista.
La disciplina delle forme organizzatorie non associative
Le coalizioni occasionali vengono investite di un mandato per organizzare forme di lotta (es.scioperi) ma
poi esaurito il mandato si sciolgono. Mancando la stabilità non sono associazioni ma più una forma di
comitato con mandato collettivo. Si tratta sempre di esercitare la libertà sindacale.
Anche tra i datori di lavoro si formano delegazioni temporanee o permanenti con mandato per attività di
autotutela.
L’organizzazione pertanto non coincide con l’associazione ma può avere altra forma.
Interessi collettivi, individuali e generali
Il sindacato è portatore di interesse collettivo, diverso dell’interesse generale dello Stato. Lo stesso diverso è
l’interesse individuale del singolo associato al sindacato.
L’interesse collettivo non è la somma di interessi individuali ma la loro combinazione ed è indivisibile: non
più beni atti a soddisfare bisogni individuali ma un unico bene che soddisfa il bisogno della collettività.
L’indivisibilità fa comprendere il rapporto tra sindacato e non-iscritti. C’è solidarietà classista nel sindacato
quando questo agisce anche a favore dei non-iscritti.
Se il sindacato non tutelasse tutti, perderebbe forza al momento della lotta.
Non è mandato con rappresentanza.
L’interesse collettivo dei membri è diverso da quello individuale degli iscritti e da quello individuale dei
non-iscritti anche se hanno un oggetto comune.
L’interesse collettivo è una mediazione tra i componenti del gruppo tramite processi di formazione della
volontà collettiva.
Per l’interesse collettivo è essenziale l’appartenenza ad una organizzazione (che è la titolare dell’interesse).
Per l’interesse diffuso no (es. associazione ambientalistica).
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Diritto sindacale 10. Rappresentanza e rappresentatività del sindacato
Rappresentanza e rappresentatività
Quindi riepilogando il sindacato è organizzazione di lavoratori, portatrice di interessi collettivi. Ha sfera di
autonomia propria e non derivata da quella individuale dei lavoratori. Il gruppo è diverso dalla somma degli
individui. L’interesse collettivo è diverso dagli interessi individuali dei suoi membri.
Ciò impedisce di ricondurre il legame fra i due (gruppo ed individui) al mandato con rappresentanza (dove
invece il sindacato avrebbe agito in nome e per conto).
La rappresentatività invece è la capacità dell’organizzazione di unificare i comportamenti dei lavoratori in
modo che operino come gruppo.
La posizione giuridica è attribuita ai sindacati, non tutti, ma a quelli appunto maggiormente rappresentativi.
Il sindacato maggiormente rappresentativo
Lo Statuto dei lavoratori riconosce la libertà sindacale che può essere esercitata all’interno dei luoghi di
lavoro, comprimendo la libertà imprenditoriale (legislazione di sostegno o promozionale dell’attività
sindacale).
Questo favorisce il rapporto tra l’organizzazione ed i lavoratori rappresentati.
Questa libertà significa poter svolgere assemblee nei luoghi di lavoro, avere permessi sindacali. Questi diritti
non possono essere riconosciuti a tutti ma solo alle organizzazioni maggiormente rappresentative altrimenti
ne sorgerebbero solo per ottenere i diritti sindacali.
Anche altre leggi hanno avuto l’esigenza di qualificare alcuni come sindacati maggiormente rappresentativi,
sia per designare i loro rappresentanti in organi che esprimessero gli interessi collettivi, sia per legittimarli
alla stipulazione dei contratti.
Es. Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Diritto sindacale