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Serrata. Mora del creditore, serrata di ritorsione e reato di serrata


Il silenzio della Costituzione

Chiusura totale o parziale dell’impresa, rifiuto di accettare prestazione lavorativa e pagare retribuzioni.
Il silenzio della Costituzione si intende che non pone sullo stesso piano sciopero e serrata. C’è disuguaglianza tra lavoratori e datori di lavoro. (la giurisprudenza tedesca parifica invece gli strumenti di lotta). Una legge ordinaria che sancisca il diritto alla serrata sarebbe illegittima in base a questa valutazione.

Serrata e mora del creditore

La serrata è regolata dal diritto comune. Ci si pone dal punto di vista del rapporto di lavoro. La serrata è mora del creditore cioè il creditore/datore di lavoro rifiuta la prestazione del debitore/lavoratore.
Il creditore deve risarcire il debitore, per cui chi fa la serrata deve corrispondere comunque le retribuzioni salvo che non abbia lavorato altrove (?). In quanto oggetto della obbligazione (mora del creditore) e non in quanto misura del danno da risarcire.

La serrata di ritorsione

E’ legittima quando il datore di lavoro si rifiuta di ricevere una prestazione ad es. a singhiozzo o scacchiera per evitare danni.
Inizialmente si valutava la serrata legittima quando lo sciopero era illegittimo. Ma non va bene in quanto lo sciopero è all’interno di rapporti collettivi. Infatti il datore rifiuta la prestazione a chi non sciopera (nelle pause del singhiozzo o a chi lavora, nella scacchiera).
Invece è legittimo se l’imprenditore rifiuta una prestazione non utilizzabile in relazione alla obiettiva preesistente struttura ed organizzazione dell’impresa.
Cioè non proficua nella misura normale. Ma la proficuità (rischio) dell’impresa deve gravare sul datore di lavoro. La chiusura dell’impresa grava su tutti, non sapendo chi aderirà allo sciopero e chi no.

Quindi la serrata si può applicare in due casi: quando la prestazione a singhiozzo sia talmente minima da non realizzare l’unità minima tecnico-temporale. o se in uno sciopero a scacchiera chi non lavora impedisce ad altri di effettuare la propria prestazione. In caso invece di ridotta convenienza per il datore o difficile utilizzazione/organizzazione, non si giustifica.

Il reato di serrata e la giurisprudenza costituzionale

La serrata per fini contrattuali cioè per imporre cambiamenti di patti o opporsi a modificazioni non è reato. C’è il “diritto” allo sciopero e c’è “libertà” di serrata in quanto forma di lotta contrattuale.
La serrata per protesta invece, solidale ad altri datori di lavoro, resta reato in quanto non attinente ai rapporti fra datori di lavoro e lavoratori.
Diverso il caso di serrata di esercenti senza dipendenti, parificata allo sciopero.

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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