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Condotta antisindacale, legittimità costituzionale e interesse ad agire


La condotta antisindacale

E’ la condotta posta in essere dal datore di lavoro o da soggetti che nella gerarchia d’impresa svolgono attività imputabili al datore, agendo su deleghe di poteri, Comunque il soggetto pone in essere comportamenti dove eserciti poteri del datore.
Il comportamento è illegittimo non in base a comportamenti strutturali ma in base alla idoneità a ledere i beni protetti. Essendo i casi diversi, è il provvedimento del giudice che specifica la sanzione penale.
Gli interessi lesi possono essere anche individuali non solo del sindacato, pertanto possono agire in giudizio entrambi anche separatamente. E’ la plurioffensività del comportamento.
Per condotta antisindacale si intende l’opporsi al conflitto (es. licenziare o trasferire i militanti o negare assemblee) e non opporsi nel conflitto (es. non trattare, respingere richieste..).

La legittimazione attiva: problemi di legittimità costituzionale

Il soggetto che promuove il giudizio deve avere due requisiti: essere l’articolazione più periferica di una struttura organizzativa nazionale ma non che rappresenti un’unica categoria di lavoratori (es. macchinisti).
I singoli lavoratori sono dunque esclusi (anche se l’art.24Cost. consente a tutti di agire in giudizio per le proprie posizioni giuridiche attive).
Anche il fatto che esclude i gruppi senza organizzazione nazionale non è fondato per la Corte. Infatti questi sono già legittimati a tutelarsi, e l’art.28 offre agli altri ulteriore tutela.

L’interesse ad agire

Possono proporre ricorsole associazioni che ne abbiano interesse. In questo caso l’interesse tutelato è quello sindacale, a prescindere dal fatto che il sindacato sia in azienda o che il/i lavoratore/i interessato sia iscritto.
Ci può essere carenza di interesse se ad esempio un sindacato meccanico vuole agire in difesa di un chimico, ma non c’è carenza se ad agire è un sindacato territoriale intercategoriale. Può agire anche con ritardo purchè gli effetti lesivi siano attuali.

La condotta antisindacale nelle pubbliche amministrazioni

Inizialmente l’azione era esperibile innanzi al pretore, poi giudice monocratico in caso di lezione dell’interesse del sindacato. In caso di plurioffensività dinnanzi al giudice amministrativo.
Con la contrattualizzazione del pubblico impiego la giurisdizione è attribuita al giudice ordinario del lavoro. Il dubbio era per quei dipendenti pubblici esclusi dalla riforma e l’opinione preferibile è che siano compresi. Inoltre ci sono sindacati che organizzano sia dipendenti contrattualizzati che non.

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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