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L’art.19 dello Statuto dei lavoratori e i referendum del ‘95


L’art.19 dello Statuto dei lavoratori e i referendum del ‘95


L’art.19 dello Statuto dei lavoratori e i referendum del ‘95
L’art.19 individuava come soggetti titolari dei diritti sindacali, le rappresentanze aziendali costituite ad iniziativa dei lavoratori e che operassero:
a) nell’ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
b) nell’ambito delle associazioni non affiliate alle predette confederazioni, ma che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.
Il referendum abrogativo del 95 se avessero vinto i sì avrebbe consentito che tutti i sindacati, a prescindere dal numero degli iscritti, avrebbero avuto i diritti sindacali.
Invece vinse il no. Un altro quesito dello stesso referendum vinse, togliendo le parole nazionale o provinciale alle due lettere a) e b). Pertanto devono avere stipulato un contratto collettivo applicato ad una unità produttiva (elemento empiricamente rilevabile).
Sono state allargate le maglie perché prima il sindacato rappresentativo doveva svolgere la sua attività non in una singola azienda ma in una pluralità in un ambito territoriale. Anche se oggi chi firma i contratti sono comunque i sindacati appartenenti alle confederazioni. Ma il cambiamento importante è il riferimento all’attività contrattuale, consolidando una forza contrattuale dove già c’è, senza promuoverla dove manchi. Quindi i nuovi sindacati sono preclusi.

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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